Tutela della maternità
La normativa sulla maternità mira da un lato a tutelare la salute della
donna e del bambino e dall'altro a garantire alla donna e più in genere
ai genitori, una tutela economica per i periodi di assenza dal lavoro. La
normativa prevede un congedo obbligatorio ed uno facoltativo.
Il congedo si applica a tutte le lavoratrici comprese quelle a domicilio,
nonché alle lavoratrici autonome.
La lavoratrice ha l'onere di produrre la certificazione medica attestante lo
stato di gravidanza.
L'indennità economica durante il periodo di astensione obbligatoria che
è complessivamente pari a mesi cinque (due mesi prima del parto e tre
mesi successivi al parto) è subordinato all'intervenuto regolare
versamento contributivo.
La misura è pari all'80% della retribuzione convenzionale.
Sono previste sanzioni penali per il datore di lavoro che adibisce la
lavoratrice ad attività lavorative durante tale periodo.
Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il trattamento
retributivo e pari al 30% della retribuzione convenzionale ed è
subordinato all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
Questo tipo di congedo non può eccedere il limite massimo di mesi dieci
durante i primi otto anni del bambino.
Essendo il congedo parentale rimesso alla discrezione della lavoratrice
è necessaria la richiesta scritta. La richiesta va formulata prima che
il bambino compia gli otto anni di vita nel rispetto del termine di preavviso
come previsto dai contratti collettivi e comunque il preavviso non può
essere inferiore a giorni 15.
Anche in caso in cui vi sia adozione o affido la lavoratrice avrà
diritto all'astensione obbligatoria per tre messi successivi all'ingresso del
minore in famiglia a condizione che il minore non abbia superato i sei anni.
Se la madre rinuncia a tale diritto lo stesso potrà essere esercitato
dal padre.
Sia la madre che il padre dell'adottato o affidato godono del congedo parentale
negli stessi termini già esaminati.
La lavoratrice in stato di gravidanza viene anche tutela a mezzo il divieto di
svolgere lavori particolarmente faticosi, pericolosi ed insalubri dall'inizio
della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
br />Diverse sono le norme che regolano tali divieti, tra le più
importati ricordiamo il D.P.R. 432/76, il D.P.R. 303/56; il D.P.R. 1124/65 ed
il D.P.R. 185/64.
Se la lavoratrice svolgeva in precedenza una delle mansioni vietate, il datore
di lavoro ha l'obbligo di mutare la mansione della lavoratrice. Se tanto non
è possibile la lavoratrice avrà diritto ad astenersi dal lavoro.
E' vietato adibire la donna in stato di gravidanza e sino al compimento di un
anno del bambino al lavoro notturno (h. 24/06).
Inoltre le lavoratrici in stato di gravidanza, previa domanda, hanno diritto ad
ottenere permessi retribuiti per esami prenatali ed accertamenti clinici di
varia natura.
Durante il primo anno di età del bambino la lavoratrice ha diritto a due
ore giornaliere di riposo (una se l'orario di lavoro è inferiore a sei
ore) per allattamento.
Anche in questo caso, se la lavoratrice non ne usufruisce, il diritto
potrà essere esercitato dal padre.
In caso di parto plurimo, le ore sono raddoppiate. Fino all'età di tre
anni del bambino, senza limiti di tempo, entrambi i genitori potranno
assentarsi dal lavoro, in caso di malattia del bambino debitamente certificata
da medico specialista del SSN.
Tra i tre e gli otto anni di età del bambino l'astensione è
possibile solo nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno .
Tali assenze non sono retribuite e servono ai fini dell'anzianità di
servizio.
Sono stati introdotti benefici normativi ed economici per i genitori, ed in via
alternativa tra loro, nel caso in cui il minore sia affetto da grave handicap.
Gli stessi si sostanziano:
-
nel prolungamento dell'astensione facoltativa con diritto
all'indennità economica giornaliera nella misura del 30% sino al
compimento del terzo anno di età del bambino;
-
nel diritto ad ottenere tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti
da contribuzione figurativa.
-
La concessione del beneficio avviene previa domanda all'INPS (mod.
HAND1/genitori) allegando la documentazione sanitaria attestante la grave
infermità.
E' fatto assoluto divieto di licenziare la lavoratrice dall'inizio del periodo
di gravidanza e sino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il licenziamento che intervenga durante tale periodo è nullo.
Tale divieto non opera se il licenziamento interviene per:
-
colpa grave della lavoratrice;
-
cessazione dell'attività d'azienda;
-
per scadenza del termine se il rapporto non era a tempo indeterminato;
-
per esito negativo della prova.
Se a dimettersi è la lavoratrice durante il periodo in esame sarà
necessario che le stesse siano convalidate dal servizio ispettivo della
direzione provinciale del lavoro.