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Contratto di lavoro a tempo ripartito ( c.d. job sharing)

Il contratto di job sharig è un contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento della stessa obbligazione (d. lgs 267\2003 artt. 41 – 45).

Ogni lavoratore è responsabile per l’intera prestazione e può determinare liberamente l’orario lavorativo ed eventuali sostituzioni tra i coobligati.

Se un lavoratore si dimette o viene licenziato il rapporto si estingue, a meno che l’altro lavoratore non assuma l’intera obbligazione lavorativa ed in questo caso si trasformerà in un contratto subordinato ex art. 2094cc.

Il contratto deve avere forma scritta ai fini probatori e da esso devono risultare:

  • misura percentuale e ripartizione temporale, giornaliera, settimanale, mensile ed annuale del lavoro da svolgere che si prevede venga svolto da ciascuno dei coobligati;
  • il luogo lavorativo ed il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
  • eventuali misure di sicurezza specifiche.

Il trattamento economico e normativo è proporzionato al lavoro svolto da ciascuno dei lavoratori e non può essere inferiore o meno favorevole di quello di un lavoratore di pari livello.

Anche gli istituti contrattuali indiretti quali ferie, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e quant’altro, dovranno essere riproporzionati in base alla prestazione effettivamente eseguita da ciascuno.