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Lavoro a progetto

La Riforma Biagi (L. 30\2003) regolamenta il “vecchi” contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.co.co.) sotto la nuova tipologia contrattuale.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente ed autonomamente gestiti dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per la realizzazione del progetto.

Sono escluse da tale tipologia le prestazioni occasionali quelle cioè non superiori ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa, comunque rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche.

Sono, altresì, esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere.

  1. la durata della prestazione, sia essa gia determinata o determinabile;
  2. il progetto o programma di lavoro, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
  3. il corrispettivo pattuito e, le modalità della sua erogazione e la disciplina dei rimborsi spese;
  4. le forme di coordinamento del collaboratore al committente sull’esecuzione debella prestazione lavorativa.

Salvo diverso accordo, il collaboratore può svolgere attività per più committenti , salvo il limite della concorrenza.

Se si verifichi un ipotesi di gravidanza, malattia o infortunio del lavoratore a progetto, il rapporto di lavoro si sospende, senza alcuna erogazione dal parte del committente.

Ciò tuttavia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro.

Il committente può comunque recedere dal contratto quando tale sospensione si protragga per un periodo superiore ad 1\6 della durata stabilita nel contratto ove essa sia determinabile; ove la durata sia determinabile il committente ha facoltà di recesso quando la sospensione superi i 30 gg.

In caso di gravidanza il contratto si intende prorogato di 180 giorni mentre le altre ipotesi di sospensione non comportano la proroga del rapporto di lavoro.

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o fasi di esso che ne costituisce l’oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo modalità , incluso il preavviso, determinato dal contratto.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa individuati senza l’individuazione di uno specifico progetto o sua fase, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Laddove venga accertato in sede giudiziale che il rapporto instaurato ha configurato un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi fra le parti.