Contratto di lavoro a tempo determinato
Il contratto a termine è attualmente disciplinato dal d. lgs 368\2001 art. 4
per il quale è possibile la apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Tale termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto
(c.d. forma scritta ad substantiam) a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore copia del
contratto entro 5 giorni dalla sua stipulazione (art. 1 comma 3 d. lgs
368\2001).
L’apposizione di un termine al contratto di lavoro è subordinata alle c.d.
clausole di contingentamento ovvero limiti quantitativi individuati dai
contratti collettivi di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Il termine può essere prorogato, previo consenso del lavoratore, una sola volta
e per la medesima attività lavorativa cui si riferisce il contratto, purché vi
siano ragioni obiettive e la durata complessiva del contratto non superi i tre
anni (art. 4 d. lgs 368\2001).
Il rapporto si considera a tempo indeterminato laddove manchi il requisito
della forma scritta o di sostanza.
Se il rapporto continua di fatto oltre la scadenza:del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il rapporto si considera tempo
indeterminato solo a partire dal 20° o 30° giorno di continuazione (a seconda
che il contratto si inferiore o superiore ai 6 mesi).
Nel periodo intermedio il datore è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20%
fino al fino al decimo giorno di continuazione e al 40% per ogni giorno
ulteriore (art. 5 commi 1 e 2 d. lgs 368\2001).
Se un lavoratore è riassunto entro dieci o venti giorni dalla scadenza di un
contratto a tempo determinato, il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato.
Se invece si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per
tali quelle senza soluzioni di continuità, il contratto si considera a tempo
determinato dalla data di stipula del primo contratto (art. 5 commi 3 e 4 d.
lgs 368\2001).
Il recesso dal contratto a tempo determinato è legittimo solo se sorretto da
giusta causa.
Diversamente il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che sarebbero maturate
fino alla scadenza del contratto, detratto quanto ha percepito, o avrebbe
potuto percepire da un'altra occupazione usando l’ordinaria diligenza.