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Contratto di lavoro a tempo determinato

Il contratto a termine è attualmente disciplinato dal d. lgs 368\2001 art. 4 per il quale è possibile la apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Tale termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto (c.d. forma scritta ad substantiam) a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore copia del contratto entro 5 giorni dalla sua stipulazione (art. 1 comma 3 d. lgs 368\2001).

L’apposizione di un termine al contratto di lavoro è subordinata alle c.d. clausole di contingentamento ovvero limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi di categoria stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Il termine può essere prorogato, previo consenso del lavoratore, una sola volta e per la medesima attività lavorativa cui si riferisce il contratto, purché vi siano ragioni obiettive e la durata complessiva del contratto non superi i tre anni (art. 4 d. lgs 368\2001).

Il rapporto si considera a tempo indeterminato laddove manchi il requisito della forma scritta o di sostanza.

Se il rapporto continua di fatto oltre la scadenza:del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il rapporto si considera tempo indeterminato solo a partire dal 20° o 30° giorno di continuazione (a seconda che il contratto si inferiore o superiore ai 6 mesi).

Nel periodo intermedio il datore è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% fino al fino al decimo giorno di continuazione e al 40% per ogni giorno ulteriore (art. 5 commi 1 e 2 d. lgs 368\2001).

Se un lavoratore è riassunto entro dieci o venti giorni dalla scadenza di un contratto a tempo determinato, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Se invece si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle senza soluzioni di continuità, il contratto si considera a tempo determinato dalla data di stipula del primo contratto (art. 5 commi 3 e 4 d. lgs 368\2001).

Il recesso dal contratto a tempo determinato è legittimo solo se sorretto da giusta causa.

Diversamente il lavoratore ha diritto alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del contratto, detratto quanto ha percepito, o avrebbe potuto percepire da un'altra occupazione usando l’ordinaria diligenza.