Avviamento obbligatorio
La normativa è stata modificata dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 che ha abrogato sia la precedente legge 482/68 sia le diverse
normative sviluppatesi successivamente all'ultima legge citata.
Quattro sono le categorie di disabili interessati dalla nuova normativa:
-
Invalidi civili e portatori di handicap intellettivo con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%;
-
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 33%;
-
Non vedenti e sordomuti a condizione che per i primi il residuo visivo non
sia superiore ad un 1/10 e per i secondi la sordità derivi dalla nascita
o comunque prima dell'apprendimento della lingua parlata;
-
Invalidi di guerra, civili di guerra ed invalidi per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. (DPR
23/12/1978, n. 915).
L'accertamento dello stato invalidante viene effettuato dalle
Commissioni Mediche.
Hanno l'obbligo di assumere disabili i datori di lavoro pubblici e privati che
occupino almeno 15 dipendenti con le seguenti differenziazioni:
-
I
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l'obbligo ad assumere
un solo lavoratore disabile e solo in caso di nuove assunzioni;
-
I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti hanno l'obbligo ad
assumere almeno due lavoratori disabili;
-
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti hanno un obbligo
di assunzione di disabili pari al 7% della forza lavoro.
Sono esclusi dalla normativa in esame le imprese operanti nel
settore dei trasporti, nel settore aereo, marittimo e terrestre in relazione al
personale viaggiante e navigante e, relativamente al personale operativo, i
datori di lavoro che gestiscono impianti a fune.
Per quanto attiene il computo dei lavoratori assunti dall'organico complessivo
vanno sottratti:
-
i
disabili già occupati obbligatoriamente;
-
gli assunti con contratto a termine di durata non superiore a nove mesi;
-
i soci di cooperativa di lavoro;
-
chi diventato inabile durante il lavoro subordinatamente alla doppia
condizione che la riduzione della capacità lavorativa sia uguale o
superire al 60% e che l'inabilità non sia imputabile al datore di
lavoro;
-
i dirigenti;
-
gli apprendisti;
-
gli assunti con CFL;
-
con contratto di reinserimento;
-
i lavoratori temporanei;
-
i lavoratori a domicilio;
-
I lavoratori assunti con contratto di lavoro part time sono computati
proporzionalmente al loro orario di lavoro.
Può essere presentata domanda di esonero parziale ad
assumere inabili, se sussistono speciali caratteristiche dell'attività
lavorativa, quali la pericolosità dell'attività lavorativa, la
faticosità della stessa, a condizione che detti datori di lavoro versino
al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo di euro 12,91
per ogni disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa. L'esonero
è concesso per un periodo determinato, rinnovabile e non può
superare la quota del 60% della quota di riserva.
La domanda va presentata al Centro per l'impiego competente e
se sussistono più unità produttive al Centro per l'impiego
provinciale.
Il Ministero del lavoro con nota 3.04.2001 ha escluso dall'esonero parziale i
datori di lavoro che occupino da 15 a 35 dipendenti.
I datori di lavoro sono obbligati a presentare domanda di
assunzione dell'invalido entro giorni 60 dal momento in cui sorge l'obbligo.
L'assunzione può anche essere nominativa per i datori di lavoro che
occupino da 15 a 35 dipendenti, se vi è convenzione con gli uffici
provinciali di collocamento e, nel limite rispettivo del 50 e 60 per cento per
i datori di lavoro che occupino da 35 a 50 dipendenti o più di
cinquanta.
Se l'assunzione viene rifiutata il disabile avrà
diritto al risarcimento del danno.
Al fine di permettere l'assunzione i datori di lavoro sono obbligati a
presentare denunce periodiche con l'indicazione dei lavoratori occupati,
inabili e non.
Il rapporto di lavoro del disabile gode delle stesse garanzie
del non disabile essendo previsto che al disabile sia applicato eguale
trattamento economico e normativo con la precisazione che il datore di lavoro
non potrà richiedere al disabile prestazioni non compatibili con le sue
minorazioni.
Col disabile potranno essere stipulato il patto di prova
così come lo stesso potrà essere assunto part-time o con
contratto a tempo determinato, se previsto dalla convenzione, o con CFL.
L'art. 11 della legge in esame prevede poi, al fine di
favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, la possibilità
di stipulare convenzioni tra il datore di lavoro e gli uffici competenti,
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obbiettivi occupazionali. Potranno essere stabilito nelle convenzioni le
modalità di assunzioni ricomprendendo, nelle stesse, la facoltà
di scelta nominativa, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodo di prova più ampi, svolgimento di tirocini
formativi.
Con la legge 68/99 è stato anche introdotto un nuovo
regime sanzionatorio che prevede per la mancata denuncia periodica una sanzione
di euro 516 più euro 25 per ogni giorno di ritardo.
Per la mancata assunzione del disabile, trascorsi sessanta
giorni dalla data in cui insorge l'obbligo ad assumere, euro 51 al giorno per
lavoratore.
Gli introiti sono destinati al fondo regionale per l'occupazione dei disabili.