Pause - riposi - ferie
La pausa di lavoro
Il D. lgs 66\203 la introduce nell’ordinamento come una novità.
Effettivamente, prima di tale intervento la pausa di lavoro era prevista
soltanto nel lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Secondo il disposto dell’art. art 8 del D. lgs 66\2003 laddove l’orario di
lavoro giornaliero superi le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa, la
cui durata e regolamentazione deve essere determinata dai contratti collettivi,
in ogni caso mai di durata inferiore ai dieci minuti
Generalmente tali pause non sono retribuite, tuttavia la contrattazione
collettiva potrebbe prevedere tale ipotesi per il settore di appartenenza.
Il riposo giornaliero
Anche questo istituto è una novità del D. lgs 66\2003.
Ai sensi dell’art. 7 del suddetto, infatti, ogni lavoratore ha diritto a 11 ore
di riposo consecutive ogni 24 ore.
Oggi pertanto, essendo scomparso il limite delle 8 ore giornaliere, ma ferma la
disposizione del termine di 40 ore settimanali, il lavoratore può prestare
attività lavorativa fino a 13 ore.
E’ previsto, inoltre, che il lavoratore abbia un periodo di riposo di 24 ore
consecutive ogni 7 giorni (art. 9 d. lgs 66\2003), da cumulare con il riposo
giornaliero ( pari ad 11 ore).
Così si delinea il concetto di riposo settimanale, mai inferiore a 35 ore, che
dovrebbe coincidere,con la domenica, tranne che nelle seguenti ipotesi:
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operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
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attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
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industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
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i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
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attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
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attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370” ( vendita al minuto e attività affini);
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“attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “relative al commercio, alla vendita al dettaglio, con particolare riferimento alle città d’arte (previa ordinanza del Comune concertata con le associazioni dei consumatori e degli esercenti del commercio) “e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 32 ” relative alle località termali.
Il riposo di 24 ore è escluso nelle attività organizzate secondo turnazione.
Le ferie
Tutti i dipendenti hanno il diritto irrinunciabile a godere di un periodo di
riposo per ricostituire le energie fisiche e intellettuali (art. 36 della
Costituzione, art. 2109 del Codice Civile e art. 10 D.lgs. 66/2003).
L’art. 10 del d. lgs 66\2003 ha previsto che ogni lavoratore abbia diritto ad
un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, limite che
può essere derogato dalla contrattazione collettiva, solo in senso
migliorativo.
Ulteriori modifiche a quanto stabilito dal D. lgs 66/2003 sono state apportate
dal Dlgs 213/04.
Delle quattro settimane di riposo, il lavoratore ha diritto a godere almeno di
due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e, pertanto, tale periodo non è
sostituibile con una indennità per ferie non godute e deve essere goduto dal
lavoratore.
Solo se il rapporto termini prima del godimento della pausa feriale, il
lavoratore avrà diritto a percepire una indennità proporzionale alle ferie non
godute.
Qualora residuassero dei giorni di ferie maturati, ma non goduti, il restante
periodo deve essere accordato e fruito entro 18 mesi dal compimento dell'anno
di maturazione, a meno che il lavoratore non consenta di rinviare ulteriormente
tale scadenza.
Tale possibilità, esercitata anche attraverso la contrattazione collettiva, è
accordata dalla legge proprio per agevolare l'effettivo godimento delle ferie
da parte del lavoratore. (es.: inizio rapporto di lavoro 1/1/ 2003- ferie
maturate a dicembre 2003 = 26 pari a 4 settimane + 2 giorni di cui 4 settimane
da godersi entro il 31.12.2004 e i 2 giorni residui entro il 30 giugno 2005).
I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire condizioni
di miglior favore.
Ciò è dovuto alla peculiare finalità dell’ istituto delle ferie, atte a
provvedere ad un ripristino delle energie fisiche e morali del lavoratore.
Il periodo feriale è annuale, nel senso il lavoratore deve utilizzarlo entro
l’anno.
Tuttavia, anche a chi lavora per periodi inferiori all’anno è garantito 1\12 di
ferie per ogni mese prestato.
Il periodo di ferie spettanti al lavoratore viene individuato dal datore di
lavoro in relazione alle esigenze aziendali, mentre la retribuzione del periodo
feriale è stabilita dalla contrattazione collettiva.
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso, ma
solo ove tale malattia non sia compatibile con il loro godimento.
Il lavoratore non può usufruire delle ferie durante il periodo del preavviso.