Il contratto di inserimento
Il legislatore ha voluto modificare l’impostazione dei vecchi contratti di
formazione e lavoro introducendo tale formula contrattuale.
Il contratto di inserimento trova la sua disciplina nel D.lgs. n. 276\2003
(artt. 54-59). Altri riferimenti sono rinvenibili nell’ accordo
interconfederale dell’11.2.04, nel decreto interministeriale del 22.10.04,
nella circolare del Ministero del lavoro e dello Politiche sociali n. 21\04
nonché nella circolare INPS n. 51\2004
Trattasi di contratto diretto all’inserimento, ovvero al reinserimento, nel
mercato del lavoro, sulla base di un determinato progetto individuale, delle
seguenti categorie di persone:
-
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
-
disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 ed i 32 anni;
-
lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro;
-
lavoratori che non lavorano da più di due anni e che vogliono riprendere l’attività;
-
donne che vivono in zone con alto indice di disoccupazione;
-
persone affette da handicap.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 9 mesi, né superiore ai 18
mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da handicap).
Per poter assumere i soggetti indicati nelle categorie suddette, il datore di
lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore,
di un progetto di inserimento finalizzato all’acquisizione o all’adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore.
Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti e la categoria di
inquadramento del lavoratore nel corso di esso non può essere inferiore, per
più di 2 livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti alle mansioni
o funzioni corrispondenti a quelle per cui è finalizzato il progetto di
reinserimento.
I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l’applicazione di
particolari istituti e normative.
Il contratto deve avere forma scritta, pena la sua nullità ed il lavoratore
dovrà considerarsi assunto a tempo indeterminato.
Se il datore di lavoro commette gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto dovrà versare la quota dei contributi agevolati, maggiorata del 100%.