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La somministrazione di lavoro (c. d. STAFF LEASING)

Il D. lgs n 267\2003 come modificato dal D. lgs n. 251\2004 ha introdotto l’istituto della somministrazione del lavoro o staff leasing. Con l’introduzione di tale modello contrattuale viene abrogata la disciplina del lavoro interinale.

Nel contratto di staff leasing le parti del rapporto di lavoro sono tre:

  • il somministratore, ovvero l’impresa che affitta il personale il quale assume e fornisce i lavoratori;
  • l’impresa utilizzatrice, che utilizza la prestazione lavorativa per soddisfare le proprie esigenze;
  • i lavoratori.

Il somministratore deve avere determinati requisiti soggettivi ed oggettivi e deve essere iscritto in apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.

I lavoratori svolgono la prestazione lavorativa, per tutta la durata della somministrazione, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato o indeterminato.

In quest’ultimo caso i lavoratori rimangono a disposizione del somministratore per i periodi nei quali non sono occupati presso un utilizzatore.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo per talune categorie di lavoratori dettagliatamente descritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva tra cui a titolo esemplificativo si ricordano i sevizi di assistenza e consulenza nel settore informatico, attività di marketing ed analisi di mercato, per la gestione di call -center, servizi di pulizia custodia e portineria.

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare:

  • estremi dell’autorizzazione del somministratore e numero dei lavoratori da somministrare;
  • le ragioni che hanno determinato l’utilizzo di tale tipologia contrattuale;
  • eventuali rischi per la salute del lavoratore;
  • data di inizio e durata della somministrazione,
  • mansioni e inquadramento del lavoratore, nonché luogo, orario e trattamento economico – normativo del lavoratore;
  • assunzione dell’obbligazione, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore, gli oneri retributivi e contributivi sostenuti in favore dei lavoratori;
  • assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligazione di pagamento diretto del lavoratore, di ogni spettanza retributiva e contributiva spettatigli, in caso di inadempimento del somministratore, fatto poi salvo il diritto di rivalsa verso quest’ultimo.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione deve ritenersi nullo e il lavoratori considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’ utilizzatore

Nella somministrazione a tempo indeterminato è stabilito che il lavoratore percepisca una indennità mensile di disponibilità che il somministratore deve corrispondere per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione, la cui misura è stabilita della contrattazione collettiva.

Nel caso di somministrazione il lavoratore non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo.

Il potere disciplinare è esercitato dal somministratore in quanto titolare del rapporto di lavoro, così come sono a suo carico oneri contributivi e previdenziali.

Quest’ultimo ha inoltre l’onere di comunicare alle rappresentanze aziendali o alle associazioni di categoria il numero ed i motivi del ricorso allo staff leasing, prima della sua stipulazione ed ogni 12 mesi.

Nel caso che la somministrazione avvenga fuori dei limiti o delle condizioni previste, il lavoratore può, tramite ricorso giudiziale, contro l’utilizzatore, ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo con effetto dalla data di somministrazione.