La somministrazione di lavoro (c. d. STAFF LEASING)
Il D. lgs n 267\2003 come modificato dal D. lgs n. 251\2004 ha introdotto
l’istituto della somministrazione del lavoro o staff leasing. Con
l’introduzione di tale modello contrattuale viene abrogata la disciplina del
lavoro interinale.
Nel contratto di staff leasing le parti del rapporto di lavoro sono tre:
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il somministratore, ovvero l’impresa che affitta il personale il quale assume e fornisce i lavoratori;
-
l’impresa utilizzatrice, che utilizza la prestazione lavorativa per soddisfare le proprie esigenze;
-
i lavoratori.
Il somministratore deve avere determinati requisiti soggettivi ed oggettivi e
deve essere iscritto in apposito Albo presso il Ministero del Lavoro.
I lavoratori svolgono la prestazione lavorativa, per tutta la durata della
somministrazione, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere concluso a tempo determinato o
indeterminato.
In quest’ultimo caso i lavoratori rimangono a disposizione del somministratore
per i periodi nei quali non sono occupati presso un utilizzatore.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è ammesso solo per
talune categorie di lavoratori dettagliatamente descritte dalla legge e dalla
contrattazione collettiva tra cui a titolo esemplificativo si ricordano i
sevizi di assistenza e consulenza nel settore informatico, attività di
marketing ed analisi di mercato, per la gestione di call -center, servizi di
pulizia custodia e portineria.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve
indicare:
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estremi dell’autorizzazione del somministratore e numero dei lavoratori da somministrare;
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le ragioni che hanno determinato l’utilizzo di tale tipologia contrattuale;
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eventuali rischi per la salute del lavoratore;
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data di inizio e durata della somministrazione,
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mansioni e inquadramento del lavoratore, nonché luogo, orario e trattamento economico – normativo del lavoratore;
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assunzione dell’obbligazione, da parte dell’utilizzatore, di rimborsare al somministratore, gli oneri retributivi e contributivi sostenuti in favore dei lavoratori;
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assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligazione di pagamento diretto del lavoratore, di ogni spettanza retributiva e contributiva spettatigli, in caso di inadempimento del somministratore, fatto poi salvo il diritto di rivalsa verso quest’ultimo.
In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione deve ritenersi
nullo e il lavoratori considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’
utilizzatore
Nella somministrazione a tempo indeterminato è stabilito che il lavoratore
percepisca una indennità mensile di disponibilità che il somministratore deve
corrispondere per i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione, la cui misura è stabilita della contrattazione collettiva.
Nel caso di somministrazione il lavoratore non è computato nell’organico
dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di
contratto collettivo.
Il potere disciplinare è esercitato dal somministratore in quanto titolare del
rapporto di lavoro, così come sono a suo carico oneri contributivi e
previdenziali.
Quest’ultimo ha inoltre l’onere di comunicare alle rappresentanze aziendali o
alle associazioni di categoria il numero ed i motivi del ricorso allo staff
leasing, prima della sua stipulazione ed ogni 12 mesi.
Nel caso che la somministrazione avvenga fuori dei limiti o delle condizioni
previste, il lavoratore può, tramite ricorso giudiziale, contro l’utilizzatore,
ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest’ultimo con effetto dalla data di somministrazione.