T.F.R. o trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si
siano dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro.
L’ anzianità di sevizio del lavoratore presso lo stesso datore di lavoro
assume, dunque, particolare importanza al momento della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato.
Il TFR, conosciuto più comunemente come "liquidazione", è una
prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui
cessa il rapporto stesso.
Tale trattamento rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire al lavoratore il
superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno d ella
retribuzione.
Con la Riforma della Previdenza Complementare, in data 24 novembre 2005, si è
data una nuova disciplina della destinazione del TFR ai fondi pensione
complementari, attraverso il meccanismo del silenzio-assenzo.
Il lavoratore, infatti, che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica
complementare, a partire dal 1 gennaio 2008, entro 6 mesi (quindi giugno 2008),
dovrà scegliere se destinare o meno il TFR ai fondi pensioni.
Per le piccole imprese ci sarà una moratoria di un anno, per cui i dipendenti
saranno coinvolti a partire da gennaio 2009.
Secondo la regola del silenzio-assenso, se entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, o entro sei mesi
dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime nulla in merito alla quota
del TFR, questa verrà automaticamente versata nel fondo pensione negoziale o di
categoria.
Laddove non esista il fondo pensione negoziale, o di categoria, è facoltà del
lavoratore scegliere a quale fondo pensione aderire.
E’ opportuno precisare che tale disciplina riguarda il TFR maturando, mentre
quanto già è stato maturato fino all’entrata in vigore della legge non è
interessato dalla nuova normativa.
La legge precisa, inoltre, che, qualora il lavoratore decidesse di aderire ad
un fondo pensione, egli dovrà avere un’informazione adeguata, a cura del datore
di lavoro, sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato ed i
rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa
l’adesione.
Modalità e calcolo
Al lavoratore è dovuta una particolare indennità commisurata proprio alla
durata del rapporto.
Attualmente l’ indennità detta Trattamento di Fine Rapporto è dovuta in tutti i
casi di cessazione ai sensi dell’art. art. 9 L. 604\1966, mentre in precedenza
aveva il valore di “premio di fedeltà” ed era esclusa per i dimissionari e per
i licenziamenti per giusta causa.
La disciplina dell’ Istituto è contenuta nella L. 29 maggio 1982 n. 297.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha
diritto a percepire il c.d. trattamento di fine rapporto che si calcola
sommando, per ogni anno di sevizio, una quota pari, e mai superiore, all’
importo della retribuzione dovuta per l’anno suddivisa per 13,5.
Le quote della retribuzione annuale devono essere rivalutate ogni anno al 31
dicembre applicando un tasso dell’ 1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento
dell’ indice dei prezzi al consumo accertato dall’ Istat.
Nella retribuzione annuale, esclusi i rimborsi spese, devono essere calcolate
tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale,
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.
La quota deve essere ridotta per frazioni di anno, calcolando come mese intero
le frazioni pari o superiori ai 15 giorni.
Le anticipazioni
Il lavoratore può chiedere una anticipazione delle somme che gli spetteranno a
titolo di indennità di TFR in misura non superiore al 70 % , solo se vanta
almeno 8 anni di sevizio presso il medesimo datore di lavoro.
E’ facoltà delle parti derogare il limite temporale degli 8 anni.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e
soltanto nei seguenti casi:
-
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (art. 2120 c.c.)
-
spese da sostenere durante i periodi per il godimento di congedo per la formazione ( L. 53\2000);
-
per l’astensione facoltativa dei genitori nei primi 8 anni di vita del bambino ( l. 1204\1971);
-
spese sanitarie per interventi straordinari o per terapie (art. 2120 cc).
La legge pone un limite numerico ai lavoratori che possono richiedere una
anticipazione al 10% degli aventi titolo e, comunque, al 4% del numero totale
dei dipendenti.
Indennità per caso morte
L’art. 2120 c.c. prevede che nel caso di decesso del lavoratore il trattamento
di fine rapporto spetti al coniuge e ai figli a suo carico, ai parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo.
E’ vietato al lavoratore di disporre del T.F.R. durante la vita: solo ove
manchino i gli eredi legittimi suddetti egli può disporre delle citate
indennità con testamento.
Fondo di garanzia
La legge 287\1982 tutela il diritto alla corresponsione del TFR del lavoratore
nei casi in cui il datore di lavoro non possa far fronte alla liquidazione per
insolvenza.
Il lavoratore pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
provveduto a pagare il trattamento di fine rapporto spettategli di diritto può
ricorrere al fondo di garanzia suddetto qualora non abbia ottenuto la
liquidazione neanche attraverso la via giudiziaria.
Il fondo è gestito dall’INPS e finanziato da un contributo a carico dei
lavoratori e dei datori di lavoro equivalente allo 0, 03% delle retribuzioni.
Il Fondo di Garanzia che viene incontro al lavoratore quando il datore di
lavoro è stato dichiarato insolvente anche nel caso di:
-
fallimento, dopo il deposito della sentenza che lo dichiara ovvero al momento della deposito dello stato passivo (nel caso della presenza di opposizioni);
-
concordato preventivo, dopo la pubblicazione della sentenza di omologa dello stesso;
-
liquidazione coatta amministrativa, , dopo il deposito dello stato passivo;
-
Amministrazione straordinaria.
Il Fondo si rivale successivamente sulle procedure suddette sopportandone i
tempi lunghi e anche la eventuale insufficienza dell’attivo delle stesse.