Lavoro a domicilio e telelavoro
Ai sensi della L. 877\1973 deve considerarsi lavoratore a domicilio chiunque,
con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio ovvero in un locale
di cui ha la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio dei membri della sua
famiglia conviventi o a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e
apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando
materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore,
anche se fornite per il tramite di terzi.
Il lavoro a domicilio può configurarsi anche come autonomo, allorché il
lavoratore presenti organizzazione a proprio rischio dei mezzi produttivi e una
struttura di tipo imprenditoriale.
La retribuzione deve essere determinata sulla base delle tariffe di cottimo
pieno risultanti da contratto collettivo di categoria o, in mancanza, da una
Commissione regionale di otto membri pariteticamente designata dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e presieduta
dal capo della direzione regionale del lavoro.
Il telelavoro è una ipotesi peculiare di lavoro a domicilio svolto mediante un
elaboratore video collegato con una memoria centrale.
Con tale sistemi sono decentrati lavori di archiviazione di dati, di
dattilografia ed altre mansioni d’ufficio, permanendo comunque un forte potere
di controllo da parte del datore di lavoro. Ad es. tramite collegamento
interattivo.
Il telelavoratore può essere titolare di un rapporto di lavoro autonomo
parasubordinato, subordinato a domicilio ed esegue un lavoro retribuito con
l’utilizzo di materie e attrezzature fornite dal committente ed inerente al
ciclo produttivo altrui.