Il lavoro notturno
L’art 2108 c.c. 1° comma dispone che il lavoro notturno, non compreso in
regolari turni periodici, debba essere retribuito con una maggiorazione
rispetto al lavoro diurno.
Il comma 3° del medesimo articolo dispone un rinvio a legge o contrattazione
collettiva per la determinazione dei limiti del lavoro notturno, la sua durata
e l’entità della maggiorazione retributiva.
La materia è stata ridisegnata dal D. lgs. 66\2003 la quale individua i
concetti di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno”.
Il periodo notturno è il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
E’ considerato lavoratore notturno:
-
il lavoratore che durante il descritto periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
-
il lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo;
-
in assenza di contratto collettivo, il lavoratore che effettua lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.
Il lavoro notturno non può, comunque, superare le otto ore in media entro le 24
ore.
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di
onnicomprensività della retribuzione; ne consegue che, ai fini del
riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di
calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per
lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità, e cioè
della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione, svolta secondo
turni periodici, e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche
che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla
retribuzione normale (o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o
globale di fatto).
L’art. 11 del D. lgs. 66\2003 stabilisce, a tutela della salute del lavoratore,
che la idoneità del lavoratore al lavoro notturno potrà essere accertata presso
il sevizio sanitario pubblico.
Successivamente, il lavoratore dovrà essere sottoposto a controlli sanitari
periodici che ne attestino la inidoneità al lavoro notturno secondo tempi e
modi disposti dalla contrattazione collettiva e dalla legge.
Il lavoratore che venga dichiarato non idoneo deve essere adibito a lavoro
diurno, ad altre mansioni e, ricollocato secondo le modalità previste dai
contratti collettivi.
I contratti collettivi individuano, altresì, i requisiti per la preventiva
esclusione dall’obbligo di prestare lavoro notturno.
E’ fatto divieto al datore di lavoro adibire al tale mansioni donne in
gravidanza dal momento del suo accertamento fino al compimento di 1 anno di età
del bambino.
Le seguenti categorie di lavoratori non possono essere obbligate, ma hanno
facoltà di prestare lavoro notturno:
-
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o lavoratore padre con essa convivente;
-
lavoratrice o lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente che abbia età inferiore ai 12 anni;
-
lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104\1992 e succ..
Per poter inserire il lavoro notturno, il datore di lavoro deve
obbligatoriamente avviare una procedura di consultazione sindacale che sia
conclude entro 7 gg.
Il datore di lavoro, tuttavia potrà introdurre il lavoro notturno anche ove non
si raggiunga un accordo.
L’introduzione da parte del datore di lavoro di lovoro notturno in assenza
della procedura di consultazione sindacale concreta la ipotesi si condotta
anti-sindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.