Il rapporto di agenzia
Gli agenti e rappresentanti di commercio pur rendendo la loro opera nei
confronti del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo,
sotto diversi aspetti partecipano della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato. Vedasi la disciplina sul regime di sicurezza sociale obbligatoria;
quella relativa alla regolamentazione del rapporto mediante contrattazione
collettiva; la sottoposizione del rapporto alla competenza del magistrato del
lavoro.
Diverse norme disciplinano il rapporto.
L’art. 1742 cod. civ. ci fornisce la nozione contrattuale del rapporto secondo
la quale il contratto di agenzia si caratterizza per l’opera che l’agente, in
modo stabile e professionale, e previo riconoscimento di una provvigione,
svolge nei confronti del proponente, opera finalizzata a concludere contratti
in una determinata zona con vincolo, derogabile, di esclusiva.
La caratteristica del rapporto è data:
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dall’autonomia organizzativa;
-
dalla professionalità
-
dalla stabilità
dell’incarico;
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dall’assegnazione della
zona;
-
dal diritto di esclusiva
in base al quale il proponente non può
avvalersi di altri agenti nella stessa zone
per lo stesso ramo di attività, mentre
per contro l’agente non potrà assumere
di trattare affari nella stessa zona e per
lo stesso ramo di attività per altre
imprese concorrenti.
L’iscrizione a ruolo dell’agente oggi non rappresenta più un elemento
del rapporto ha seguito della decisione della Corte di Giustizia CE che ha
ritenuto contrastante con la normativa europea la disposizione che subordinava
la validità del contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente
nell’apposito albo.
Per quanto specificatamente attiene gli aspetti contrattuali va evidenziato che
il contratto deve indicare:
-
la natura personale del mandato;
-
la durata che può essere a tempo
indeterminato o determinato;
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l’oggetto della prestazione;
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il luogo, ovvero la zona ove l’attività
deve essere prestata;
-
Il compenso pattuito, compenso che normalmente
viene chiamato provvigione ed è individuato
in una misura percentuale.
A questi elementi essenziali possono aggiungersene di particolari quali:
-
l’indicazione del patto di prova.
Tale patto va fatto per iscritto e deve
essere precedente o contestuale all’instaurazione
del rapporto;
-
l’indicazione del patto di non concorrenza,
cioè l’indicazione che l’agente,
dopo la cessazione del rapporto, e per un
certo periodo di tempo, non potrà
svolgere la sua attività per società
concorrenti.
Per quanto attiene la risoluzione del rapporto, nell’ambito di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, la stessa soggiace al preavviso, che viene
parametrato agli anni di vigenza contrattuale, di modo che lo stesso
sarà di mesi uno per il primo anno di contratto, mesi due per il secondo
anno di contratto e via di seguito fino a mesi sei per il sesto anno di
contratto e per tutto gli anni successivi.
Le parti sono libere di stabilire termini di preavviso superiori a quelli
indicati, ma non inferiori a pena di nullità.
Se si verifica una giusta causa, che deve essere provata da chi la propugna ai
fini della risoluzione contrattuale, il rapporto può cessare
contestualmente alla comunicazione di recesso.
Alla cessazione del rapporto il proponente è tenuto a corrispondere
all’agente una indennità a condizione che l’agente abbia procurato nuovi
clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti ed il
proponente continui a ricevere benefici dagli affari conclusi con tali clienti.
L’importo di tale indennità non può superare una cifra
equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media
delle provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto dura meno di cinque anni, sulla media del minor periodo lavorato
L’indennità, in ogni caso non spetta se il rapporto viene risolto per
fatto imputabile all’agente o se è l’agente a recedere dal contratto
esclusi i casi in cui il recesso sia imputabile al preponente, all’età,
a infermità o malattia dell’agente.
Trascorso comunque un’anno dall’intervenuta cessazione del rapporto, se
l’agente non richiede l’indennità spettante decade dal diritto.
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Il preponente è tenuto ad iscrivere l’agente all’ENASARCO ai fini del
trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia e
superstiti, ed ad effettuare il pagamento dei contributi con periodicità
trimestrale.
Sarà l’ENASARCO a provvedere all’erogazione delle pensioni di vecchiaia,
di invalidità, di inabilità e ai superstiti.
L’ENASARCO gestice anche il fondo indennità risoluzione rapporto,
comunemente indicato come FIRR, fondo speciale ove il datore di lavoro deve
accantonare le somme necessarie al pagamento dell’indennità con
versamenti da effettuarsi annualmente nel periodo ricompresso tra il 1 ed il 31
marzo.
Cessato il rapporto di lavoro, il preponente dovrà darne comunicazione
all’ENASARCO che provvederà autonomamente a corrispondere all’agente
l’indennità nella misura accontanata.