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Codice Civile
c.c. art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
(giurisprudenza)
2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire
la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono
una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo
comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del
suo trasferimento (1) (2).
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la
cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo
stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di
recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in
vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai
sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identità.».
(2) Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi
così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1°
luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino
a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda.
In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire
la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di
lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti
dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di
affitto dell'azienda».
(3) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come
modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima
della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel
caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo
1676».