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Codice Civile
c.c. art. 1673. Perimento o deterioramento della cosa.
(giurisprudenza)
1673. Perimento o deterioramento della cosa.
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti [c.c. 1207], l'opera perisce
o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il
committente sia in mora a verificarla [c.c. 1665], il perimento o il
deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la
materia [c.c. 1658].
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento
o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da
lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore [c.c. 1465, 1663].