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Codice Civile
c.c. art. 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
(giurisprudenza)
2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini
del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese (1).
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una
delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o
parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro (2).
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente
per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni
si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (3).
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile (4).
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o
da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di
priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione (5).
(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n.
297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica,
il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai
sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica
industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n. 802 (Gazz. Uff.
20 luglio 1988, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il
servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di
lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, in relazione
all'art. 52, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 ottobre - 7
novembre 1989, n. 491 (Gazz. Uff. 15 novembre 1989, n. 46 - Prima serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente
comma, nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi
di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del
trattamento di fine rapporto, in relazione agli artt. 3 e 136 Cost.
(3) Secondo quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, L. 29 maggio 1982, n.
297, che disciplina il trattamento di fine rapporto e la materia pensionistica,
il disposto di questo comma non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai
sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per la politica
industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (Gazz.
Uff. 10 aprile 1991, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'ottavo comma, lett. b) dell'art. 2120 c.c., come novellato
dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la
possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in
itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività. Per
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, vedi anche, l'art. 7, L. 8
marzo 2000, n. 53.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, recante
disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Vedi, anche, l'art. 98 disp. att. c.c., l'art. 1, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12,
recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e, per la
tassazione del trattamento di fine rapporto, l'art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.