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Codice Civile
c.c. art. 2113. Rinunzie e transazioni.
(giurisprudenza)
2113. Rinunzie e transazioni. (1)
Le rinunzie [c.c. 1236] e le transazioni [c.c. 1965, 1966], che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide [c.c. 2934]
(2).
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [c.c. 2964], entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima (3) (4).
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volontà (5).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura
civile (6).
(1) Vedi il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), recante
disposizioni per i canoni di affitto di fondi rustici; gli artt. da 8 a 15, L. 3
maggio 1982, n. 203, per i canoni agrari.
(2) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 marzo 1974, n. 77 (Gazz. Uff. 27
marzo 1974, n. 82), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del
secondo comma del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36
Cost.
(4) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
(5) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533, che
disciplina le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie. La Corte costituzionale, con sentenza
24-30 marzo 1977, n. 51 (Gazz. Uff. 6 aprile 1977, n. 94), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento
agli articoli 3, 24 Cost., all'art. 35, comma primo, Cost., all'art. 36, comma
primo, Cost., e all'art. 38, comma secondo, Cost.