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Codice Civile
c.c. art. 2119. Recesso per giusta causa.
(giurisprudenza)
2119. Recesso per giusta causa. (1)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [c.c. 1373] prima della
scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato (2), o senza
preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto [c.c.
2103]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che
recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento
dell'imprenditore [c.c. 2221] o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda [c.c. 2111] (3).
(1) Vedi, in materia di licenziamento di lavoratori la L. 9 gennaio 1963, n. 7,
e la L. 15 luglio 1966, n. 604.
(2) Per quanto riguarda i dirigenti amministrativi e tecnici vedi l'art. 4, L.
18 aprile 1962, n. 230, che disciplina il contratto di lavoro a tempo
determinato.
(3) Vedi l'art. 194, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nonché l'art. 3,
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, recante il regolamento di esecuzione della L.
30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.