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Codice Civile
c.c. art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
4 - Dell'estinzione del rapporto di lavoro
(giurisprudenza)
2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti
[dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità (2).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5].
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545].
(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per
effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9
agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali
fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) In materia di licenziamento di lavoratori, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7,
e la L. 15 luglio 1966, n. 604. La Corte costituzionale con sentenza 26 maggio-9
giugno 1965, n. 45 (Gazz. Uff. 19 giugno 1965, n. 151), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del
presente comma, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost. La stessa Corte,
con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 2 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1986, n. 4 - Prima
serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, la questione di
legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost., all'art. 4,
primo comma Cost., all'art. 35, primo comma, Cost. e all'art. 41, secondo comma,
Cost. e, con sentenza 26 maggio - 8 giugno 1994, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno
1994, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto del presente
articolo con l'art. 6, quarto comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni
in materia previdenziale) - convertito, con modificazioni, con L. 26 febbraio
1982, n. 54 - e con l'art. 10, L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.