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Codice Civile
c.c. art. 2095. Categorie dei prestatori di lavoro.
2095. Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (1).
Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di
appartenenza alle indicate categorie [c.c. 2120] (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 13 maggio 1985, n. 190, recante il
riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. L'art. 2 dello stesso
provvedimento così dispone: «La categoria dei quadri è costituita dai prestatori
di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. I requisiti di
appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione
collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e
alla particolare struttura organizzativa dell'impresa. Salvo diversa espressa
disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti
la categoria degli impiegati».
(2) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per
effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9
agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali
fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 9 marzo 1989, n. 103
(Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del
presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost.