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Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.
Capo VII - Lavoro
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 47. Trasferimenti di azienda.
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,
un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici
lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda,
ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante
tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,
ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate,
nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti
dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere
assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a)
la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi
(34).
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette
giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,
decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo (34/a).
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (34/b).
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente
articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al
trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi (34/c).
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il
CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto
comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (35), o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione
dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della
consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di
lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del
codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il
predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il
personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero
entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei
lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova
applicazione l'articolo 2112 del codice civile (35/a).
(34) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi
dell'art. 3 dello stesso decreto.
(34/a) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi
dell'art. 3 dello stesso decreto.
(34/b) Il presente comma, che sostituiva i primi tre commi dell'art. 2112 del
codice civile, è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.
18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai
sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.
(34/c) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi
dell'art. 3 dello stesso decreto.
(35) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano.
(35/a) Vedi, anche, l'art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.