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LAVORO - SINDACATI
Legge
20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131). -- Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
(STATUTO DEI LAVORATORI)
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Titolo
I
DELLA
LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
Articolo
1
(Libertà
di opinione).
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi
della Costituzione e delle norme della presente legge.
Articolo
2
(Guardie
giurate).
Il
datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui
agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio
aziendale.
Le
guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
E'
fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere
nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della
stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
ai compiti di cui al primo comma.
In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne
promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento
di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Articolo
3
(Personale
di vigilanza).
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Articolo
4
(Impianti
audiovisivi).
E'
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con
le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti.
Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento
e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro
i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Articolo
5
(Accertamenti
sanitari).
Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti,
i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Articolo
6
(Visite
personali di controllo).
Le
visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei
casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle
materie prime o dei prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchè,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo,
le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro
con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro
i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza
di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Articolo
7
(Sanzioni
disciplinari).
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia è stabilito da accordi di lavoro ove esistano.
Il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito
e senza averlo sentito a sua difesa.
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per
un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere,
nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante
di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio.
Qualora
il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non
ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Articolo
8
(Divieto
di indagini sulle opinioni).
E'
fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore.
Articolo
9
(Tutela
della salute e dell'integrità fisica).
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
Articolo
10
(Lavoratori
studenti).
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Articolo
11
(Attività
culturali, ricreative e assistenziali).
Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda
sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
Articolo
12
(Istituti
di patronato).
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro
attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
Articolo
13
(Mansioni
del lavoratore).
L'art.
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto
al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo».
Articolo
14
(Diritto
di associazione e di attività sindacale).
Il
diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro.
Articolo
15
(Atti
discriminatori).
E'
nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca
o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b)
licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti
o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
Articolo
16
(Trattamenti
economici collettivi discriminatori).
E'
vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata
la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali
alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il
datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni,
di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Articolo
17
(Sindacati
di comodo).
E'
fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro
di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
Articolo
18
(Reintegrazione
nel posto di lavoro).
Ferma
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara
inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta
o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina
al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del
comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo
i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù
del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto
si intende risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi
di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro.
L'ordinanza
di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato
al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
Articolo
19
(Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali).
Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori
in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a)
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
b)
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali
di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
Articolo
20
(A
s s e m b l e a).
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le
riunioni -- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su
materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Articolo
21
(R
e f e r e n d u m).
Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori,
con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità
produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendumpossono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Articolo
22
(Trasferimento
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali).
Il
trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei
membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla
osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto,
sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese
successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per
i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti
gli altri.
Articolo
23
(Permessi
retribuiti).
I
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a)
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui
la stessa è organizzata.
b)
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)
un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per
cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
alla precedente lettera b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b)
e c) del comma precedente; nelle aziende di
cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo
24
(Permessi
non retribuiti).
I
dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni
all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre
giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo
25
(Diritto
di affissione).
Le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro.
Articolo
26
(Contributi
sindacali).
I
lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera
di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei
luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale.
Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono
loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore
a ciascuna associazione sindacale.
Nelle
aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata.
Articolo
27
(Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali).
Il
datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali,
per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno
della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle
unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo
IV
DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI
Articolo
28
(Repressione
della condotta antisindacale).
Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire
o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè
del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove
è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
Contro
il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide
con sentenza immediatamente esecutiva.
Il
datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma,
o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
Articolo
29
(Fusione
delle rappresentanze sindacali aziendali).
Quando
le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonchè nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti
numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamnte rappresentate nella
unità produttiva.
Quando
la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici
della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali,
stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo
comma del presente articolo restano immutati.
Articolo
30
(Permessi
per i dirigenti provinciali e nazionali).
I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
Articolo
31
(Aspettativa
dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali).
I
lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,
per tutta la durata del loro mandato.
La
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,
a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto
e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di
enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante
i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva
il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla
erogazione delle prestazioni medesime.
Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora
a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante
il periodo di aspettativa.
Articolo
32
(Permessi
ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive).
I
lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale
che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero
di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno
diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore
mensili.
Articolo
33
(C
o l l o c a m e n t o).
La
commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,
comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative.
Alla
nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali
e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La
commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La
commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente
la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo
i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Salvo
il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata
ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono
altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte.
La
commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento
al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni
altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei
casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione
di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere
data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da
tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel
caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci
entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli
interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della
commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con
le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
Per
il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai
datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art.
38 della presente legge.
Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore
in quanto non modificate dalla presente legge.
Articolo
34
(Richieste
nominative di manodopera).
A
decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente
legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono
ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore
di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette
categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Titolo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI
Articolo
35
(Campo
di applicazione).
Per
le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e
del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le
norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla
presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Articolo
36
(Obblighi
dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche).
Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo
in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del benefico,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione
del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente
le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Articolo
37
(Applicazione
ai dipendenti da enti pubblici).
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di
lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente
o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente
legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli
altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata
da norme speciali.
Articolo
38
(Disposizioni
penali).
Le
violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a),
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei
casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando,
per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice
ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei
casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36
del codice penale.
Articolo
39
(Versamento
delle ammende al Fondo adeguamento pensioni).
L'importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Articolo
40
(Abrogazione
delle disposizioni contrastanti).
Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge
è abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
Articolo
41
(Esenzioni
fiscali).
Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge
e per l'esercizio dei diritti connessi, nonchè tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.