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LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2060 Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive,
intellettuali, tecniche e manuali (Cost. 35).
Art. 2061 Ordinamento delle categorie professionali
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai
regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa (e dagli statuti delle
associazioni professionali).
Art. 2062 Esercizio professionale delle attività economiche
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle
leggi, dai regolamenti (e dalle norme corporative).
CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Capo da considerarsi interamente abrogato
Art. 2063-2066 (omissis)
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Art. 2067 Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni
professionali.
Art. 2068 Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in
quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della
legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico (2240 e
seguenti).
[la corte costituzionale (9 aprile 1969, n.68) ha giudicata illegittima la
parte in cui si fa riferimento a prestazioni di carattere domestico].
Art. 2069 Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di
imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a
cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e obbligatorio per
tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni
stipulanti.
Art. 2070 Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata
dall'imprenditore (2082).
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si
applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi
corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività
organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro
relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Art. 2071 Contenuto
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la
natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti
la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei
prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori
di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina
collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Art. 2072-2076 (omissis)
Art. 2077 Efficacia del contratto collettivo sul contratto
individuale
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle
quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni
di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al
contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai
prestatori di lavoro (1339).
Art. 2078 Efficacia degli usi
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano
gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono
sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Art. 2079 Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore
diretto
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti
di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2141 e seguenti) ed
a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 e seguenti).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme
relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od
altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Art. 2080 Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria
Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore
diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi
dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del
rapporto.
Art. 2081 (omissis)
TITOLO II
DEL LAVORO NELL'IMPRESA
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
Dell'imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a
concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono
stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei
modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
Art. 2088-2092 (omissis)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati
nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo
libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II
Dei collaboratori dell'imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985,
n.390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di
appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l'assunzione del
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un
tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della
scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio
prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall'art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di
lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni
concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere
annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia
dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del
prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro
viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione
e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle
associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in
natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo
quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato
all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della
sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si
verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri
per la formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non
divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi.
(In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene
definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme
corporative).
L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati
riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da
eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati
relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la
partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata
in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla
pubblicazione del bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili
netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e
seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della
produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina
del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo
da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può
dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme
corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve
essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla
legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte
costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto
conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La
durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli
usi o secondo equità (att. 98).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il
periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato
nell'art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge
(o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di
assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere
dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla
legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell'anzianità di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve
("sospende", secondo l’art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme
corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del
terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 2112 Trasferimento dell'azienda
I primi tre commi sono stati così sostituiti dall’ art.47 della Legge
29 dicembre 1990, n.428.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione
dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi,
previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o
di affitto della azienda (2561 e seguente).
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Così sostituito dall’art.6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 Cod.
Proc. Civ., non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
§ 3 Della previdenza e dell'assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni
relative (1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative)
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle
istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per
la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa
secondo le leggi speciali (2754).
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla
previdenza o all'assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i
contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse
disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di
assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a
corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è
responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia
costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono
essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto
di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di
lavoro (2751).
§ 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a
un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del
rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del
termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il
contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a
tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la
liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai
fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per
una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di
dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del
numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine
rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi
o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri
di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso
Così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti
ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta e determinata
sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo
di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio
dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.
2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico
del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il
secondo grado (73, 78).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).
E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di
lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità (458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di
previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111
e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli
atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di
lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque
sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del
contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro
è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore
di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non
risulta da atto scritto (2725), se non è pattuito un corrispettivo a favore del
prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di
oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di
dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore,
essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198).
§ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi
dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art. 2127 Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo
E’ vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo
da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai
dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente,
nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli
obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa
sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro
dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato
dalla legge (att. 982).
SEZIONE IV
Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle norme
corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a
cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio
il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio
compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto
siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da
disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
CAPO II
Dell'impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi
Speciali.
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
E imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività
connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti)
non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto
dall'art. 2200.
Art. 2137 Responsabilità dell'imprenditore agricolo
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli
obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti
l'esercizio dell'agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli
dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente,
sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi.
Art. 2139 Scambio di mano d'opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di
servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una
famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per
l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli
utili. E’ valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in
proporzioni diverse.
Art. 2142 Famiglia colonica
Articolo tacitamente abrogato dall'art. 7, Legge 756 del 15
settembre.
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di
adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni
della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un
anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si rinnova
tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei
(2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative),
dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del
termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto
s'intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre
per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica
(2765).
La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le
norme della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dall’art. 6,
Legge 756 del 15 settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti
uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della convenzione
o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi
conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le
necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia
colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme
corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera
eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia
colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività.
Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal
concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia (1176), e non può senza
il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo
esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione
del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti
del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma tacitamente
abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono
garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti
della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Articolo tacitamente abrogato
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività
connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147,
sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare
senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese
indicate nel precedente comma.
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del
lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria
capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,) dalla
convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove occorra, le
associazioni professionali) e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito
realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o
degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione
della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia
colonica si servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia
colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto a
lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia
colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve
somministrate senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia
colonica, (salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli
utili spettanti al mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso
rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del
concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o
degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a
questo assegnata nella divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in
natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla
base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le
spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a
parità di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell'anno
agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a
sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel
designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell'anno
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria
continui sino alla fine dell'anno successivo, purché assicurino la buona
coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi (2964)
dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell'inizio del nuovo
anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza (2147),
il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, (salvo rivalsa
mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del
contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua
nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un
mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal
caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello
successivo, se non è comunicato al meno tre mesi prima della fine dell'anno
agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto
colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la
responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due
esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i
crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della
data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per
accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le
annotazioni e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a
favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro
novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello
presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha
scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico,
questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate
soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite
entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o
degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi
secondo le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la
qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il
valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e
quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando
le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della
riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato
d'uso.
SEZIONE III
Della colonia parziaria
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la
coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse (2135), al
fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (dalle
norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché il colono
possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle
colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una
durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione
alla quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente
e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività;
deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con
la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria
negli artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma,
2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e
l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano
d'accordo istituito.
SEZIONE IV
Della soccida
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e
lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle
attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri
prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior
valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
§2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la
proprietà al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e
l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per
determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del
contratto, a norma dell'art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre
anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che
non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964) prima della
scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme corporative) dalla
convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in
anno.
Art. 2173 Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla
secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario,
deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la
convenzione o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro
occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la
lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario
deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a
lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1256 e
seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del
bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi
può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a
quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del
numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere
dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito
ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante,
derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota
acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario
può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento,
recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti
secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla convenzione o
dagli usi.
E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita
una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei
riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento
(1453 e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del
contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che,
avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età,
sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della
soccida (2171). Il di più si divide a norma dell'art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il
soccidante prende quelli che rimangono.
§3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti
nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo
conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora
durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile
al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i
contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto
di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine
dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata
nell'art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del
contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella
corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto
alla minor durata della soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del
contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle
norme corporative) dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
§4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario
e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta
il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V
Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di
questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza
di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
SEZIONE I
Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge
(att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 Modalità dell'iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta
dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste
dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del
registro, che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d'ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro
invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo
termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può
ordinarla con decreto.
Art. 2191 Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla
legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli
precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione può
ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel
registro.
Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne
l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza
(2436/2).
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può
essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere
l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con
l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione
amministrativa).
SEZIONE II
Dell'obbligo di registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli
imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100,
200).
Art. 2196 Iscrizione dell'impresa
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma
autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni
relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta
giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Art. 2197 Sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale
dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel
quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il
cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il
rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma
autografa.
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha
all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile
all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del
registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da
parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o
nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e
i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere
comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle
imprese per l'iscrizione (att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si
riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att.
100).
Art. 2200 Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le
società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del
Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano
un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata
dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i
piccoli imprenditori (2083).
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
§1 Della rappresentanza
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa
commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di
un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo
che nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art. 2204 Poteri dell'institore
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa
a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò
espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni
dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (Cod.
Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è
tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni
riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture
contabili.
Art. 2206 Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle
imprese (att. 100).
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le
conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura
devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se
la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili
ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
dell'affare.
Art. 2208 Responsabilità personale dell'institore
L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al
terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche
contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente
comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano
la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano
a ciò espressamente autorizzati (2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di
contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti
di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono
autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano
l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il
prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia palesemente
destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono
autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
§ 2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale (2195) deve tenere il
libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare ordinatamente per
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite
(2709 e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori
(2083).
Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni
delle leggi speciali (att. 200).
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono (2710).
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi
così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere).
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle
passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle
perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o
le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi
ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili (2425).
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle
imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n.
413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi
così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .
L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215
gli altri libri da lui tenuti (2710).
Art. 2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima
registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi
spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le
registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese
leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti
supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
§ 3 Dell'insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle
procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni
delle leggi speciali.
TITOLO III
DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d'opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo
Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655
e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal
prestatore d'opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in
considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita
(1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell'opera
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare
un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali
condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione
al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo
(1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell'opera
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto
dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili,
purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi
occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione
si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono
regolati dall'art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione
dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro
eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad
alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta
(1672).
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la
tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle
associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge
disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e
contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione
del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via
giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è
regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili con queste e
con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d'iscrizione
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione
in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione (2034).
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il
diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un
compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve (1176) eseguire personalmente l'incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti
e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli
usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il
parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell’Ordine) a cui il
professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni
che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena
di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera
le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi,
gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non
per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le
leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo
o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le
spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal
caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera
svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al
cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare
pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II
(2082 e seguenti).
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti
o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I
del Titolo II (2094 e seguenti).
TITOLO IV
DEL LAVORO SUBORDINATO IN PARTICOLARI RAPPORTI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2239 Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di
un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo
I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (2904 e
seguenti; att. 98; Cod. Proc. Civ. 409).
CAPO II
Del lavoro domestico
Art. 2240 Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di
carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo Capo (att. 203) e,
in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi
(2068).
Art. 2241 Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
Art. 2242 Vitto alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre
alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve
durata, alla cura e alla assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza,
nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 2243 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha
diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio (inciso illegittimo), ad un
periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Art. 2244 Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso
volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
Art. 2245 Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro
un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento
per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione
in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni
volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l'indennità di
anzianità "in caso di licenziamento o di dimissioni").
Art. 2246 Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio
di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo
di servizio prestato.
TITOLO V
DELLE SOCIETA’
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli
utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più
cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e
seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale
(2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti
di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono
regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano
voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III
e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511 e
seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari
categorie d'imprese prescrivono la costituzione della società secondo un
determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo
dell'iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati la sede
della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è
iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato
secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo
bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e in
liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata
deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto dall'art.
3, Decr. lgs. n.88 del 3 marzo 1993).
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto a forme
speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350,
2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti
i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto
sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati
a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento
dell'oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il
passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465, 1478 e
seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le
ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla
locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore,
nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione
convenzionale della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della
società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno
dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull'opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni
sociali.
Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia
necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono
compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla
società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha
effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul
mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da
ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul
mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società (1292 e
seguenti) per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal
contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto (2623) di avere
dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di
consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto
quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno
diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno,
salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di
utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato
dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è
determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle
perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla
determinazione di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite
può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti
dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che
pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e seguenti).
L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito
la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi
da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne
hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a
ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano
nell'oggetto sociale.
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall'art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio
sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente (2740) e
solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome e per conto della
società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà
non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza (att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la
società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva escussione del
patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri
soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di
socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i
suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi
(Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella
liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo
la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata
entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della
società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha verso la
società e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il
tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni
sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il
potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano
presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i
soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o piu
liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo,
dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni
caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci (2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle
disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia
diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale
(2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e
redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo
stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i
soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni
sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a
tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292 e
seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni
sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano
accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva
responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella
stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio
insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa
imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a
carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori
(2740).
Art. 2282 Ripartizione dell'attivo
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei
conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione
della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in
mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono
eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano
le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e seguenti, 1111 e
seguenti).
SEZIONE V
Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno
dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e
questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando
sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli
altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301, 2320),
nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att.
208) o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di
una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere
l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile
agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento
a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà
sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel
numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione davanti al
tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore
particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art.
2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che
rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota
spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si
verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni
sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
CAPO III
Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal
nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (2563, 2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o
defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono (att.
207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo Capo e, in
quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società in nome
collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli
artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la
cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di
valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata (2703) dei
contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione è avvenuta
per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere depositato per
l'iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso l'ufficio del registro
delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti) nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel
comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il
deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e
seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità
illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative
alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la
rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne
erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L'am amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti
gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano
dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai
terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se
non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193).
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici
giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro
delle imprese le loro firme autografe (2626).
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo in
cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro
trenta giorni dall'istituzione delle medesime (2197, 2626).
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e iscritta la
società e la data dell'iscrizione.
Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria (2197)
deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto
all'esercizio della sede medesima.
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione
nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e iscritta la
società (2626).
Art. 2300 Modificazioni dell'atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio
del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l'iscrizione delle
modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società,
dei quali è obbligatoria l'iscrizione (2626).
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci,
questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono
opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (2193;
att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto
proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né
partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società
concorrente.
Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad
altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a
conoscenza.
In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha
diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art.
2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall'art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili
realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono
pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del
patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere
la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle
quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia
luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia
(1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della
società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel
registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla
notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla
società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
a norma dell'art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272,
per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge,
e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale (2195), per la
dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto
successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere,
entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica
a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro
delle imprese (2452, 2626).
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro
firme autografe.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società,
anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e
proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non
sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (2964 e
seguenti).
In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore
può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate
separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può
restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci
(2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la
cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il
mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di
questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono
depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni
a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (att.
218).
CAPO IV
Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno
dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice,
salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292 (2564, 2567).
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione
sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente
(1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative
alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme
seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci
accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e
seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni
dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni
sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in
nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci
accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli
amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e
l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del
capitale da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare
o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale
per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume
responsabilità illimitata (2740) e solidale (1292) verso i terzi per tutte le
obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la
direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione
e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e
del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza,
consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in
buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa
di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta,
con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308
(2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto
meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal
comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio
non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei
confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non
sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i
loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di
liquidazione (att. 218).
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2325 Nozione
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società per azioni (2564, 2567).
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi (2445) con un capitale non inferiore a
200 milioni di lire (att. 215).
Art. 2328 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L'atto
costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni
sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o
al portatore (2355);
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e
seguenti);
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai
soci fondatori (2337, 2431);
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società (2383);
10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche
se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto
costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito (att. 251) almeno i tre
decimi dei conferimenti in danaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione
al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente non possono essere
consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della
società nel registro delle imprese. L'istituto di credito è responsabile nei
confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto.
Se non entro anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo , le somme di
cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori. (2475).
NOTA La costituzione di società con capitale superiore a 10 miliardi è
subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro (Legge 4 giugno
1985, n. 281).
Art. 2330 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta
giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto
versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di
crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali
autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun
socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori
ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge
per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, ordina
l'iscrizione della società nel registro.
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello
entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art.
2299.
Art. 2330 bis Pubblicazione dell'atto costitutivo
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso
l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art.
2343.
Art. 2331 Effetti dell'iscrizione
Con l'iscrizione nel registro (att. 99 e seguenti) la società acquista la
personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono
illimitatamente (2740) e solidalmente (art. 1292 e seguenti) responsabili
verso i terzi coloro che hanno agito (2475).
L'emissione e la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società
sono nulle (1421 e seguenti).
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società
può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto
pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo
preventivo
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del
capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel
registro delle imprese (2475).
SEZIONE II
Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione
sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali
disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione che i promotori
si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto
costitutivo.
Il programma con le firme autenticate (2703) dei promotori, prima di essere
reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata (2699 e seguenti). L'atto deve indicare il cognome
e il nome, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni
sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell'assemblea dei
sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non
superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'art.
2329.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire
contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta.
Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi
alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli
avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti
giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2
dell'art. 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante
raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della
società
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore
dai promotori;
4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei
sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il
consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano
l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese a norma dell'art. 2330 (2626).
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'art.
2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso i
terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempreché siano state necessarie per la
costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non
possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili (1292 e seguenti, 2691) verso la
società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione
giurata indicata nell'art. 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la
costituzione della società (2621).
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi
coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla
loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un
decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di
cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soci che nella
costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto
costitutivo.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di
servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione
dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i
criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito
non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle
azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le
disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla
costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla
revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate,
le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in
danaro o recedere dalla società.
Art. 2343-bis Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel
registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il
valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché
l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve
comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione.
Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere
depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle
imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti
della società ne a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo
dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento delle quote dovute, gli amministratori,
decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per
suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito (att.
251).
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di
voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo
particolari sanzioni per il caso d'inadempimento. Nella determinazione del
compenso devono essere osservate le norme (corporative) applicabili ai rapporti
aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti
in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i
soci.
SEZIONE V
Delle azioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale
(2630, 2438).
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un'azione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei
confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente (1292) delle
obbligazioni da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti (2521).
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con
l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 2436 e
seguenti).
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
In caso di assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro
dipendenti dalla società, possono essere emesse, per un ammontare corrispondente
agli utili stessi, speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente
(2521).
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti (2433) del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti
stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli
precedenti.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della
società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste
nell'art. 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà
del capitale sociale.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).
Art. 2352 Pegno e usufrutto di azioni
Nel caso di pegno (2086) o di usufrutto (981) sulle azioni (1997 e seguente),
il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione (2441), questo spetta al
socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni (2964) prima della
scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di
opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un
agente di cambio o di un istituto di credito (att. 251).
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della
scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo
stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve
provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine
dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art.
2347.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto
nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano
dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse
legale (1284) e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio
sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.
Art. 2354 Contenuto delle azioni
Le azioni (2521) devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente
liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida
la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché
l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è
iscritta la società.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati
provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli
definitivi (2633).
Art. 2355 Azioni nominative e al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta
dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere
nominative.
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente
liberate.
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione
delle azioni nominative.
NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le clausole
degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti
del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali".
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente
(1292 e seguenti) con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora
dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente
liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la
durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è
accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a
tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla
corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, 2° comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357-bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando
l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e
4) del 1' comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo
comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire
l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei
due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale
deve stabilire le relative modalità.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e
il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il
diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel
capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta nonché le azioni non
siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente
comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai
soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori.
La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da
colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per
conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che
non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel
caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o
la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della
società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi
tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei
limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359-bis Acquisto di azioni o quote da parte di società
controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono
essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma
dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società
controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla
medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e
mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto
nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359-ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della
società controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno
dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo
i criteri indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo
comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote
della società controllante
Le limitazioni dell'art. 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 2357
bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo
comma dell'art. 2359 bis, devono tuttavia essere alienate, secondo
modalità da determinarsi dall'assemblea entro tre anni dall'acquisto. Si applica
il secondo comma dell'art. 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'art. 2359 bis è superato
per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro
tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il
superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in
misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente
riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri
indicati dall'art. 2437. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo
comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si
intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non
dimostrino di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli
effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote
rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non
dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d'azioni
E' vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante
sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista
genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per
l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
sociale determinato dall'atto costitutivo (2360 n. 3; att. 209).
Art. 2362 Unico azionista
In caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamenre (att. 209).
SEZIONE VI
Degli organi sociali
§ 1 Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell'assemblea
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se
l'atto costitutivo non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio (2432 e seguenti);
2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del
collegio sindacale (2398);
3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se
non è stabilito nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società
riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame
dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci (2393, 2407 e seguente).
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può
stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando
particolari esigenze lo richiedono.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo
(2436 e seguenti) e sull'emissione di obbligazioni (2410 e seguenti). Delibera
altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt. 2450 e
2452.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare (2393).
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti
tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. Tuttavia in tale
ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 2367 Convocazione su richiesta della minoranza
Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è
fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale
sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (2630-2 n.
2).
Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la
convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale,
il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209).
Art. 2368 Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le
azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto
costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche
sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non
richiede una maggioranza più elevata.
Art. 2369 Seconda convocazione
Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente
convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per
la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data
della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è
ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale
sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione
della società (2498 e seguenti), lo scioglimento anticipato di questa (2448), il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate
(2348).
Art. 2369-bis Assemblea straordinaria in terza convocazione
L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i
soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale
necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni.
Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto a otto
giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto
costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate
dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del
capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di
scissione e tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più di un terzo del capitale sociale.
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti (2418) iscritti nel libro dei
soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che
hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli
istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Art. 2371 Presidenza dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in
mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un
segretario designato nello stesso modo.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea
è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea
Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi
rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con
effetto anche per le convocazioni successive.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato
nella delega.
La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci
e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate (2359) e agli
amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di
credito.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se
si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la
società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la
società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta
miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta
miliardi.
Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di
girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d'interessi
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in
cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società
In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la
deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma
dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi
dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità (2393).
Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea (2368 e seguente, 2486; att. 209).
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati su gli
oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a
non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un
notaio.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto
costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti
(2437).
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto
costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai
soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci
con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti) dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro
delle imprese entro tre mesi dall'iscrizione.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed
obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la
propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto
costitutivo (2416, 2486, att. 209).
Art. 2378 Procedimento d'impugnazione
L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha
sede.
Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il
presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti
una idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per l'eventuale risarcimento dei
danni.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza La trattazione della causa
ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo
precedente.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori e i sindaci, può sospendere. se ricorrono gravi motivi, su
richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con
decreto motivato da notificarsi agli amministratori.
I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese (2416, 2626; att. 209).
Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità
dell'oggetto
Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si
applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423 (2486; att. 209).
§ 2 Degli amministratori
Art. 2380 Amministrazione della società
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione (2388).
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne
indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta
all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se
questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Comitato esecutivo e amministratori delegati
Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo
consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri,
determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni
indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea. fatta eccezione per i
primi amministratori, che sono, nominati nell'atto costitutivo, e salvo il
disposto degli artt. 2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore
a tre anni (att. 213).
Gli amministratori sono rieleggibili. salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono (2626) chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno
la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del registro
delle imprese le loro firme autografe.
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli
amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere
di agire da soli o se debbono agire congiuntamente (2487).
Le cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che la
società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che
risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi,
salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della
società (2487).
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale
L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in
nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al
consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia
ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di
amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del
consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve
essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del
collegio sindacale (2626) è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata (2330, 2457).
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli
altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima
assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica
devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal
collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione (2487).
Art. 2387 Cauzione degli amministratori (abrogato)
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando
l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a
maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio
di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo
o dall'assemblea (att. 209).
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale (2487, 2630; att. 209).
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per
conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o
di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia
agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal
partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa (1394, 2631).
In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano
derivate alla società dal compimento dell'operazione.
La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può,
entro tre mesi dalla sua data (2964 e seguenti), essere impugnata dagli
amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto
dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la
maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (att
2091).
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (1710), e sono
solidalmente (1292) responsabili verso la società (2621) dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di uno o più amministratori (2381).
In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno
vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di
atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio
sindacale (2491; att. 209).
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a
deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può
essere presa in occasione della discussione del bilancio (2364), anche se non è
indicata nell'elenco delle materie da trattare (2373).
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole
di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa
provvede alla loro sostituzione (2386; att. 209).
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa
deliberazione dell'assemblea 12434), e purché non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale
(2407).
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale
(2407).
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (att. 209).
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società,
l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata
dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli
estremi (2901 e seguenti).
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (2487;
att. 209).
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392 e
seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per
disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati (att.
209).
§ 3 Del collegio sindacale
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non
soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli scritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382,
il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto
grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa
di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo (2328) e
successivamente dall'assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 e
2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se
non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale,
sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e
del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel registro
delle imprese nel termine di quindici giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco. subentrano i
supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono
come quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è
assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere
convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo
(att. 209).
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo
deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina (2370); per
l'intero periodo di durata del loro ufficio (att. 209).
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società,
vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme
stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio
sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale
o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5
dell'art. 2421 (att. 209)
Art. 2403 bis Collaboratori del sindaco
Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi,
sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che
non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.
La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni
riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene
trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto
dagli intervenuti.
Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza
assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso (att. 209).
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle
assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione
(2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del comitato
esecutivo (2381).
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,
durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione,
decadono dall'ufficio (att. 209).
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (2632 n. 2) ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli
amministratori (2363, 2626; att. 209).
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario
(1710), sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio (2622; Cod. Pen. 622).
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori (1292 e seguenti,
2392) per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro
carica (2621).
L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dalle disposizioni
degli artt. 2393 e 2394 (att. 209).
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione
all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti
denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea,
convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è
urgente necessità di provvedere (2632, 2634; att. 209).
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri
degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci,
può ordinare (att. 103) l'ispezione dell'amministrazione della società a spese
dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119).
Se le irregolarità denunziate sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed i sindaci e
nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata
(2636).
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro
gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e
presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per
proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società (2636).
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono
a carico della società (2488; att. 103, 209).
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni
La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021)
per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo
bilancio approvato (att. 210).
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà
sociale, sino a due terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale
versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi
scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente
credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I
titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere
vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il
pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino
all'estinzione delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad
emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo,
con l'osservanza dei limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società.
Art. 2411 Deposito e trascrizione della deliberazione
La deliberazione dell'assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli
amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le
eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge
e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
(2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello
entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Art. 2412 Riduzione del capitale
La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre il capitale sociale, se
non in proporzione delle obbligazioni rimborsate (2445). Se la riduzione del
capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite (2446), la
misura della riserva legale (2428) deve continuare a calcolarsi sulla base del
capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del
capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle
obbligazioni in circolazione.
Art. 2413 Contenuto delle obbligazioni
Le obbligazioni devono indicare (2633):
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta
(2330);
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel
registro;
4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di
ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.
Art. 2414 Costituzione delle garanzie
L'assemblea (2365) che delibera l'emissione di obbligazioni con le garanzie
previsto nell'art. 2410 deve designare un notaio che, per conto degli
obbligazionisti, compia le formalità necessarie per la costituzione delle
garanzie medesime (2831).
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei
comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli
obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta
da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non
estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validità
delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli
obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i
sindaci (att. 210).
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea vincolano anche gli obbligazionisti
assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono prese in
conformità della legge, a norma degli artt. 2377 e 2378.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti
(att. 210).
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'art. 2415, è nominato con
decreto dal presidente del tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o
degli amministratori della società (att. 104). Non possono essere nominati
rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono
dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art.
2399.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante
comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese (2634; att.
210).
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi
nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni (2421, 2831). Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
(2370).
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della
società debitrice (att. 210).
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2415 (att. 210).
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a
pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un
notaio (att. 210).
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le
modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il
capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per
un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in
conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al
loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono
all'emissione delle azioni spettanti gli obbligazionisti che hanno chiesto la
conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori
devono (2620) depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al
valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo
comma dell'art. 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la
società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la
modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la
ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili
sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della
convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine
di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in
proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'art. 2413, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere
in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione
della società nel registro delle imprese.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dell'art. 2411.
SEZIONE VIII
Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle
azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinto, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (2375);
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione (2388);
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
(2404);
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se
questo esiste (2381);
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
I libri indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori,
il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel
n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del
rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art.
2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3
dell'articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i
libri indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli
obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo (att.
209).
SEZIONE IX
Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo
stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite
in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono
essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli
artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse
possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro
importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2° comma dell'art. 2423 o
quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso
in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. Se le
voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale
IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I Capitale
II Riserva da sopraprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve, distintamente indicate
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo;
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema,
nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella
nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre
garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun
tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché
di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono
essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal 3° comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere
indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella
voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari;
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale (15-16-17).
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) (risultato dell'esercizio);
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme
tributarie);
26) utile (perdita) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi proventi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Art. 2426 Criteri di valutazione
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali. Ia cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati
devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve
essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 o, se
non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette
imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste
dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per
il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del
patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o
collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni
nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni
ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo
non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a
coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio
sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato
in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibili dall'andamento
del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei
successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non
possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media
ponderata o con quelli "primo entrato", "primo uscito" o "ultimo entrato, primo
uscito"; se il valore cosi ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie
e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora
siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili
nella loro entità, valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente
in applicazione di norme tributarie.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in
moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed
i rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e
del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto,
le utilizzazioni e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del
patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta
e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti
passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce "altre
riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione c natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza
sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società
specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425,
n. 15, diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari"
del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti
esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi,
appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e
degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli
o valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e
nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate,
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del
primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti della
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La relazione deve essere
pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della
società
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio
sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per
l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati
dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni
e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare
riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede
della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci,
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché. sia approvato. I
soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel
consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2429 bis Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori prescritta dal 3° comma dell'art. 2423
deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la
società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con
particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere
anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le
loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro
eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e
del passivo;
4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e
prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle
poste dell'attivo;
6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e
propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte
nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le
variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;
8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate
dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale
corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti
e delle alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo
i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento anzidetto).
2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2431 Sopraprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo
superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la
riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art.
2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci
fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal
bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili
ai soci.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente (2446).
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a
bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il
cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di
revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto
ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo
bilancio approvato risultino perdite relative all 'esercizio o a esercizi
precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra
l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale
o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla
base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la
distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del
collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società
fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono
prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo
risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le
altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno
riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione
degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità
incorse nella gestione sociale (2392 e seguenti, 2633).
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei titolari di
diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale
di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo
ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto deposito deve essere
fatta menzione nel Bollettino delle Società per azioni e a responsabilità
limitata.
Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso
di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere
indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci
riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari
di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere
corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei
soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato
due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 3.090 milioni di lire;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;
dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell'attivo e D
del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili
oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10
dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17
dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427
sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono
esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
SEZIONE X
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211)
devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere
depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale
dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).
Art. 2437 Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento
dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale
all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il
rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se
queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del
patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci
intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai
soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla data dell'iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese (2188; att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne
rende più gravoso l'esercizio.
Art. 2438 Aumento di capitale
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano
interamente liberate (2630).
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della
sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale
delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere
integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine
che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, 2° e 3° comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di
crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, 2° e 3° comma, e
2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto
di cambio (2420).
L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni
sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti
in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque
riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma
del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la
deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione (2369 e
seguenti).
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del 4° o del 5 comma, devono essere illustrate
dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le
ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi
da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere
comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale
deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni.
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal 4° comma devono
restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono
prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle
azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni
quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo
semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione
siano sottoscritte da banche o da enti o società finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per la società e la borsa, con obbligo di
offrirle agli azionisti della società in conformità con i primi tre commi del
presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della società e la
deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a
un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura
superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte
disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale
delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare
in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro
delle imprese (2381).
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto
costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dell'art. 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro
delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito (att.
100).
L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti della società (2250).
Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante
La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il
conseguimento dell'oggetto sociale, può (2412) aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (2344), sia
medianti rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e
2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità
tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non
eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell'iscrizione nel registro delle imprese (att.100) purché entro questo termine
(2964) nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione
(2623, n 1).
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia
luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia (1179,
2623).
2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza
di perdite, gli amministratori (2381, 2630) devono senza indugio convocare
l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (2630). All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le
osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le
osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede
della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci
possano prenderne visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori
e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere
iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (2194, 2626; att
100). Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta
giorni dall'iscrizione (att. 209).
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di
sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed
il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).
SEZIONE XI
Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2448 Cause di scioglimento
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo
quanto è disposto dall'art. 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa
nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la
società ha per oggetto un'attività commerciale (2195, 2449). Si osservano in
questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2449 Effetti dello scioglimento
Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo
scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni.
Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e
solidale (1292) per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni convocare l'assemblea per le
deliberazioni relative alla liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali
fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione
dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata
ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo
e terzo comma, e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata.
Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere
depositata ed iscritta nel registro delle imprese e pubblicata nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la deliberazione
del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di
scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e
pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale
che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti
l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento
dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a
cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla comunicazione del
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia
autentica (2703) per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e
pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata (2626).
Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea (2365), salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea
straordinaria (2368 e seguente).
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza
prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal
presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei
sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze
prescritte per l'assemblea straordinaria (2368 e seguente) o, quando sussiste
una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico
ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla
sostituzione dei liquidatori.
Art. 2450 bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del
tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni
dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori
medesimi per la loro iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
(2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro
firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla
iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione
dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.
Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione
Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale (2363 e seguenti) si
applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con
questa.
Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450 bis i liquidatori sono
soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e
2310 (2625).
I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278,
salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea
straordinaria (2368) non abbia disposto diversamente.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti
ancora dovuti sulle rispettive azioni
Le disposizioni dell'art. 2450 bis, primo e terzo comma, relative alla
pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione
dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale,
indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei
sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (2626).
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può
proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i
soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non
intervenuti.
Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il
bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi
alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte
ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa
approvazione del bilancio.
Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2453, devono essere
depositate presso un istituto di credito (att. 251) con l'indicazione del
cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al
portatore.
Art. 2456 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese, e la pubblicazione
del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata.
Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei
confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di
questi.
Art. 2457 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato
nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati (2626) e
conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque
può esaminarli, anticipando le spese.
SEZIONE XI BIS
Art. 2457 bis Pubblicazione nel Bollettino delle società per azioni e a
responsabilità limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono
tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia
prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal
deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine
diverso.
Art. 2457 ter Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata
Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi
soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di
essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel
registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere
opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società
provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel
registro delle imprese (2497 bis).
SEZIONE XII
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Art. 2458 Società con partecipazione dello Stato o di enti
pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o
più amministratori o sindaci (2400).
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono
essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati
dall'assemblea.
Art. 2459 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti
pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui
la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in
mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o
sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 2460 Presidenza del collegio sindacale
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIII
Delle società d'interesse nazionale
Art. 2461 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni
d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali
che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione
sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni
Art. 2462 Nozione
Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci
accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta
(2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e
seguenti).
Art. 2463 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni (2564 e
seguenti).
Art. 2464 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative
alla società per azioni (2325 e seguenti, 2457 ter), in quanto compatibili con
le disposizioni seguenti.
Art. 2465 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori delle società per azioni (2380 e seguenti),
(escluso quello della cauzione).
NOTA Essendo abrogato l'art. 2387, tale obbligo non è più previsto per
gli amministratori di S p A.
Art. 2466 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per
azioni (2368 e seguente).
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto
al risarcimento dei danni.
Art. 2467 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a
sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere
approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento
dell'accettazione della nomina.
Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si
scioglie se nel termine di sei mesi non si e provveduto alla loro sostituzione e
i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi
spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la
revoca dei sindaci (2400) e l'esercizio dell'azione di responsabilità
(2392).
Art. 2470 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate
dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della
società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti
i soci accomandatari.
Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata
dall'art. 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel
registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di
lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in
nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da
un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o
un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento
in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve
indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei
crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza
della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma,
2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio
fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della
data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed
amministratori
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società
di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni
degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in
danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 Cod.
Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un
unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento
della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli
amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di
trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a
rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza
nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta
all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo
il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura
corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di
voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di
prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del
terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono
trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni
dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio
autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro
delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei
soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il
deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del
legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo
all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di
fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente (1292)
con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti
ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la
richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili
nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano
osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica
l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote
proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la
loro sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere
convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è
multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille
lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria
delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale
sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364,
2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di
obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della
società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383,
primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386,
2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati
due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo
cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e
seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art.
2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun socio
ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a
proprie spese la revisione della gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i
versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e
di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui
all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del
primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti
della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a
2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono
depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla
gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili
ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari
di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
SEZIONE IV Delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello scioglimento
Art. 2494 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle modificazioni dell'atto costitutivo (att. 211) si applicano le
disposizioni degli artt. 2436 e 2437.
Art. 2495 Aumento del capitale
In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le
disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, ultimo
comma.
Art. 2496 Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le
società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello
indicato nell'art. 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti
sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).
Art. 2497 Scioglimento e liquidazione
Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le
disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e
la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per
l'assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società
di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art.
2475 bis.
Art. 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli
artt. 2157 bis e ter.
CAPO VIII
Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società
SEZIONE I Della trasformazione delle società
Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica
La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome
collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in
società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e
seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto
pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per
l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio
sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta nel registro
delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di
società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 Responsabilità dei soci
La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità
illimitata (2291, 2313) dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro
delle imprese (2498-2), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato
espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni (2964) dalla
comunicazione.
Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una
società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di
azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio
approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità
limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art.
2474.
SEZIONE II Della fusione delle società
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società (att. 211) può eseguirsi mediante la costituzione
di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più
altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Progetto di fusione
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un
progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio
in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che
risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o
di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e
ai possessori di titoli diversi dalle azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli
amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può
essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il
progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la
deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. 1), 3),
4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del
progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.
Art. 2501 ter Situazione patrimoniale
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la
situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore
di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato
nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quater Relazione degli amministratori
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere
una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle
azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di
valutazione.
Art. 2501 quinquies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla
congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o
dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del
valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del
tribunale, le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o
quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla
fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni
necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione,
ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc.
Civ.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di
revisione.
Art. 2501 sexies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla
fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione
sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate
nell'art. 2501 quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art.
2501 quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla
fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e
l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte
a norma dell'art. 2501 ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
gratuitamente copia.
Art. 2502 Deliberazione di fusione
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve
essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501 sexies, a norma del primo, secondo e
terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai nn 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 bis e la
menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei Capi III e IV deve
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 sexies; il deposito va
effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai Capi V, VI e
VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove
richiesta, dalle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che
consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti
nel terzo e quarto comma dell'art. 2 501 bis, il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti
presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare
opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia
luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno
tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione
dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la
facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli
loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti
sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a
cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle
imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione,
di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti
alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante
dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7)
e 8) dell'art. 2501 bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto
di fusione nel registro delle imprese.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti
e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6),
possono essere stabilite date anche anteriori.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche
per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società
medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società
fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società
incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504 quinquies Incorporazione di società interamente
possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte
le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art.
2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli art. 2501 quater e 2501
quinquies.
Art. 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento
di fusione nella Gazzetta Ufficiale
Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
disposta dagli art. 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la
disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 ter.
SEZIONE III Della scissione delle società
Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo
patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione
delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può
eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più
società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni
o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a
procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un
progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art.
2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto,
esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa,
e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della
determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della
società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel
secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che
ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società
interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione
originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 2501 bis.
Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la
situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt.
2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni
o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle
società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società
scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale
relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione
di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle
azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503
bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.
Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel
caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui
si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date
anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo
del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società
scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.
CAPO IX
Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato
la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono
soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le
disposizioni della legge italiana).
Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per
ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni,
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme
autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere
opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da
quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda
le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che
la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite
all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250;
devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso
il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati
in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che
riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro
delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilità degli amministratori
(2392 e seguenti).
Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in
nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
sociali.
Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività
all'estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se
l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni
della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a
particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società
nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.
TITOLO VI
DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I
Delle imprese cooperative
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2511 Società cooperative
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società
cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le disposizioni
seguenti.
Art. 2512 Enti mutualistici
Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi
speciali.
Art. 2513 Società cooperative a responsabilità illimitata
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione
coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci
solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni
sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione
possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta
amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a
norma dell'art. 2541 (att. 217).
Art. 2515 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società
cooperativa a responsabilità limitata (2564, 2567).
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno
scopo mutualistico.
Art. 2516 Norme applicabili
Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni
riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), le
assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i sindaci
(2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e
seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per azioni, in
quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi
speciali (att. 205 e seguente, 217 e seguente).
Art. 2517 Leggi speciali
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed
artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case
popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi
speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto
compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
SEZIONE II Costituzione
Art. 2518 Atto costitutivo
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la
cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso,
se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità
sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti
e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono
essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la
percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve esse re
data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle
disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche
se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto
costitutivo e deve essere a questo allegato.
Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della
società
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni per
l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o
degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono
regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.
Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione
dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non e
determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni
delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto
responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota
(2626).
SEZIONE III Delle quote e delle azioni
Art. 2521 Quote ed azioni
Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a L. 80
milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (2532).
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L.
50.000 ( 1) Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L.
1 milione.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e
2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del ca pitale, né quello
dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a
rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia
fatto nei limiti degli utili distribuibile e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni
Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società,
se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con
effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere
dalla società (2526).
Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni
Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle
azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori,
essere escluso a norma dell'art. 2527.
Art. 2525 Ammissione di nuovi soci
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori
su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una
somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto
conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
Art. 2526 Recesso del socio
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o
dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e
deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.
Art. 2527 Esclusione del socio
L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel
caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti
dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto
costitutivo.
Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata
dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli
amministratori, e deve essere comunicata al socio.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo
può sospendere l'esecuzione della deliberazione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura
degli amministratori (2626).
Art. 2528 Morte del socio
In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la
continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla
liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio
uscente
Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della
quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio
in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve
essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il
pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il
recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato.
Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti
della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo (2513 e
seguente), per le obbligazioni assunte dalla società si no al giorno in cui la
cessazione della qualità di socio si è verificata.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società
e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
Art. 2531 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire
esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore (2305).
In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare
opposizione a norma dell'art. 2307.
SEZIONE IV Degli organi sociali
Art. 2532 Assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
tre mesi nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle
azioni.
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche
l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in
relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro
membri.
Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee
e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti
spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie
in deroga agli artt. 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto
costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere
per esteso la deliberazione proposta.
Art. 2533 Assemblee separate
Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria
attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia
costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località
nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.
Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto
dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti
possano partecipare a questa assemblea.
I delegati devono essere soci.
Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la
convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea
generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e
di quella generale.
Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da
appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se
non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.
Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio
e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare
più di cinque soci.
Art. 2535 Amministratori e sindaci
Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche
socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto
costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano
scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione
dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano
le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita
dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è
riservata all'assemblea dei soci (2518).
Art. 2536 Distribuzione degli utili
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa
destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e
con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non
è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad
altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini
mutualistici.
SEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivo
Art. 2537 Modificazioni dell'atto costitutivo
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo (att.
211) si applicano le disposizioni dell'art. 2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si
applicano le disposizioni dell'art. 2499.
Art. 2538 Fusione e scissione
La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle
disposizioni degli articoli dal 2501 al 2504 decies.
SEZIONE VI Dello scioglimento e della liquidazione
Art. 2539 Scioglimento
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448,
escluso il n. 4, nonché per la perdita (2520) del capitale sociale
(2711).
Art. 2540 Insolvenza
Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione,
risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla
quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta
amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per
oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni delle leggi
speciali.
Art. 2541 Responsabilità sussidiaria dei soci
Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata o limitata (2513
e seguente) dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa
sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in
proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto
da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione
si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi.
Dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento, a
meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori
insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro
responsabilità sussidiaria.
SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2542 Controllo sulle società cooperative
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e
agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2543 Gestione commissariale
In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità
governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione
della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.
Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa
può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti
anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide
senza l'approvazione dell'autorità governativa.
Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorità
Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in
condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto
atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità
governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e da
iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di
abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini
prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e
perdono la personalità giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o
più commissari liquidatori.
Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori
In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della
liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può
sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità
giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
CAPO II
Delle mutue assicuratrici
Art. 2546 Nozione
Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite
dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il
limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non
assicurandosi presso la società (1884), e si perde la qualità di socio con
l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art.
2548.
Art. 2547 Norme applicabili
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio
dell'assicurazione (1886), e sono regolate dalle norme stabilite per le società
cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la loro natura
(att. 107).
Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il
pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati
o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma
non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali devono in ogni caso essere
inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza
degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.
TITOLO VII
DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di
uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la
stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei
precedenti associati.
Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art. 2552 Diritti dell'associante e dell'associato
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata
contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a
quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura
in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non
possono superare il valore del suo apporto (2265).
Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al
contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle
perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione
agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un
determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta
salva la disposizione dell'art. 2102.
TITOLO VIII
DELL'AZIENDA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per
l'esercizio dell'impresa.
Art. 2556 Imprese soggette a registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno
per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento
dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle
forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono
l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata
autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle
imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o
autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125,
2596).
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti
dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale
dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal
trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il
divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza
disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per
la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo
per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile
uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei
contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano
carattere personale (2112, 2610).
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla
notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e
dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei
confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede
all'alienante (att. 100-5).
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda,
se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda
ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori (2212 e seguenti).
Art. 2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo
da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le
normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione
dell'azienda, si applica l'art. 1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine
dell'usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell'azienda
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di
affitto dell'azienda (1615 e seguenti).
CAPO II
Della ditta e dell'insegna
Art. 2563 Ditta
L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui
prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (att.
221).
Art. 2564 Modificazione della ditta
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e
può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è
esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a
differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o modificazione
spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca
posteriore.
Art. 2565 Trasferimento della ditta
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2610).
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa
all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al
successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566 Registrazione della ditta
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese deve
rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non è conforme a
quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di
ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto
luogo la successione nell'azienda.
Art. 2567 Società
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli
V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art.
2564.
Art. 2568 Insegna
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano
all'insegna.
CAPO III
Del marchio
Art. 2569 Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a
distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i
prodotti o servizi per le quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art.
2571.
Art. 2570 Marchi collettivi
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di
marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571 Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad
usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui
anteriormente se ne e valso.
Art. 2572 Divieto di soppressione del marchio
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in
vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573 Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per
una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni
caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione
di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo
di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574 Leggi speciali
Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento
dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi
speciali.
TITOLO IX
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
Vedere anche Leggi Speciali, Brevetti.
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575 Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla
legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente,
può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578 Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che
costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto
esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto
di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579 Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o
letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se
le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei
limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione,
rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di
chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio
equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici,
pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta
recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di
opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore e
alla loro reputazione.
Art. 2580 Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e
per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581 Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto
(2725).
Art. 2582 Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583 Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono
regolati dalle leggi speciali.
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584 Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni
stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si
riferisce.
Art. 2585 Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un
principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati
dall'inventore.
Art. 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione
industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo,
il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare
oggetto di brevetto.
Art. 2587 Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella
d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora
in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può
essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588 Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Art. 2589 Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne
riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590 Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relative all'invenzione sono regolati
dalle leggi speciali.
Art. 2591 Rinvio alle leggi speciali
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
CAPO III
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni
ornamentali
Art. 2592 Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione
atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti
particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto
esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti
a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione
delle singole parti.
Art. 2593 Modelli e disegni ornamentali
Chi in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o
modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno
speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di
linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello,
di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è
attuato.
Art. 2594 Norme applicabili
Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt.
2588, 2589 e 2590.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
CAPO I
Della disciplina della concorrenza
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi
dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle norme
corporative).
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto (2725).
Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata
attività, e non può eccedere la durata di cinque anni (2125, 2557).
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio (att.
222).
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (1679) ha l'obbligo
di contrattare (2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto
dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
SEZIONE II Della concorrenza sleale
Art. 2598 Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e
seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con
i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti
di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei
prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
Art. 2599 Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli
effetti (2600).
Art. 2600 Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa,
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601 Azione delle associazioni professionali
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una
categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale
può essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora Consigli degli
Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti,
salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma e contenuto del contratto
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418
e seguenti, 2643, 2725).
Esso deve indicare:
l) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla
rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli
scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i
criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla
determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono
essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique
od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e
seguenti).
Art. 2604 Durata del consorzio
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per
dieci anni.
Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli
organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni consortili
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative
all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della
maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo
articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità
giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il
termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad
iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607 Modificazioni del contratto
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato
senza il consenso di tutti i consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità
(1350, 1418 e seguenti 2725).
Art. 2608 Organi preposti al consorzio
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al
consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).
Art. 2609 Recesso ed esclusione
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di
partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente
a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del
consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato
receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento dell'azienda
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda
per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla
notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di
conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se
sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla
legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere
un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli
amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo
dove l'ufficio ha sede:
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la
rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla
liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni
del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali
il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la
rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Art. 2614 Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non
possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei
consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615 Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno
la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul
fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli
consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo
consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615 bis Situazione patrimoniale
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la
direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e
la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt.
2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la
sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è
iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art. 2615 ter Società consortili
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere
come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare
contributi in denaro.
SEZIONE III Dei consorzi obbligatori
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell'autorità governativa (sentite le corporazioni
interessate), può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione
di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività
economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze
dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente,
possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente
(att. 111).
Art. 2617 Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli
Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la
gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a
mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali
(837).
SEZIONE IV Dei controlli dell'autorità governativa
Art. 2618 Approvazione del contratto consortile
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato
generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte
dell'autorità governativa, (sentite le corporazioni interessate) (att.
111).
Art. 2619 Controllo sull'attività del consorzio
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa
(att. 111).
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e
stato costituito l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio
e affidare la gestione a un commissario governativo (2636 e seguenti, att. 108)
ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio
stesso.
Art. 2620 Estensione delle norme di controllo alle società
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si
contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società,
quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista
nell'art. 2618 (att. 111).
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA Dl SOCIETA' E DI CONSORZI
CAPO I
Disposizioni generali per le società soggette a registrazione
Art. 2621 False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di
acconti sui dividendi
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da L. 2 milioni a L. 20 milioni (2640):
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre
comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero
sulla costituzione o sulle condizioni. economiche della società o nascondono in
tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio
approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto
qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti (2433, 2632);
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui
dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433 bis, 1° comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla
chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere
destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente
o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433 bis, 5° comma, oppure in
difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto
contabile falsi.
Art. 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i
liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od
altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono
puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.
Il delitto è punibile su querela della società.
Art. 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:
l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una
scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o
li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio
sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.
Art. 2624 Prestiti e garanzie della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta
persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla
o da cui è controllata (23592), o che si fanno prestare da una di tali società
garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle
società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2625 Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori
I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale
fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme
necessarie per pagarli (2280), sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Art. 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie,
comunicazioni, depositi
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio
di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero
che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle
imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge
obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono
di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è
prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della
denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla
legge anche a di lui carico.
Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie
Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti
all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società
costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli artt. 2250 e
2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 100.000 a L. 1 milione.
CAPO II
Disposizioni speciali per le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata e per le società cooperative
Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della società
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che
diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare
nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del
valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono
puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L.
600.000 (2640).
Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della
società
Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L.
400.000 a L. 4.000.000:
1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano
fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di
acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'art. 2343
bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti
trasferiti;
3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale
esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti
conferiti;
4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano
fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si
trasforma.
Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
400.000 a L. 2.000.000 (2640) gli amministratori, che:
1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore
nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che
quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate (2346);
2) violano le disposizioni degli artt. 2357, 1° comma, 2358, 2359 bis, 1°
comma, 2360, o quelle degli artt. 2483 e 2522;
3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi
di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il
diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi
illeciti.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a
L. 2.000.000 gli amministratori, che:
1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art.
2389;
2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei
soci nei casi previsti dagli artt. 2367 e 2446;
3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che per
la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale determinato dall'atto costitutivo (2361);
4) violano le disposizioni degli artt. 2357, secondo, terzo e quarto comma,
2357 bis, secondo comma, 2357 ter, 2359 bis, secondo, terzo, quarto e quinto
comma; 2359 ter, primo e secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo
comma.
Art. 2630 bis Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o
di azioni o quote della società controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
400.000 a 2 milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che
violano la disposizione di cui agli artt. 2357 quater, 1° comma, e .359
quinquies, 1° comma.
Art. 2631 Conflitto d'interessi
L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio
o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene
dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo
relativa all'operazione stessa (2391), è punito con la multa da L. 400.000 a L.
4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.
Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L.
200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:
1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli
obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso
previsto;
2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.
Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a
2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto
comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.
Art. 2633 Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari
Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che
emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354,
oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora sanzione amministrativa).
Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere
l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti
dall'art. 2417, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 (Ora
sanzione amministrativa).
CAPO III
Disposizioni speciali per i consorzi
Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese
Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine
prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista
dall'art. 2626.
CAPO IV
Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi
Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi
Agli amministratori giudiziari previsti dagli artt. 2091 e 2409, nonché ai
commissari governativi previsti dagli artt. 2543 e 2619 si applicano le pene
stabilite dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se
commettono alcuno dei fatti in essi previsti.
Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma
dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena
prevista dal secondo comma dell'art. 2630.
Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del
commissario governativo
Salvo che al fatto siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319 e 323 Cod.
Pen., l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che,
direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse
privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a L. 400.000.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o
pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella
legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000.
Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa
dell'ufficio
L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera
all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui
detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa fino a L. 3.000.000.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la
multa fino a L. 600.000.
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 2640 Circostanza aggravante
Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo
comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata
(Cod. Pen. 64) fino alla metà.
Art. 2641 Pene accessorie (abrogato)
Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna
Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori
generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti
commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del
cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli
eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli
iscritti nell'albo professionale al quale essi
appartengono.