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LAVORO
Legge
23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 175,
del 27 luglio). -- Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro. (LICENZIAMENTI BIANCHI) (MOBILITA')
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Titolo
I
NORME
IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
E
DI ECCEDENZE DI PERSONALE
Capo
I
Norme
in materia di integrazione salariale.
Articolo
1
Norme
in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
1.
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente
la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso
di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento
di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro
subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche
gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro.
2.
La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve
contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento
anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità
ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali
di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia,
può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3.
La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi,
per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità
in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
4.
Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo
giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento
di integrazione salariale.
5.
La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore
a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può
essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di
quello relativo alla precedente concessione.
6.
Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di
crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in
relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla
situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei
casi di intervento, nonchè i criteri per l'applicazione dei commi 9
e 10.
7.
I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità
della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni
e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975,
n. 164.
8.
Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse
al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi
di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono
occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne
i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato
il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda
per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e,
qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di
rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato,
nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma
1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto
dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione
del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari
al centocinquanta per cento del suo ammontare.
9.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione
salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei
mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per
le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art.
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche
i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.
Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità
determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art.
3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i
casi di proroga di cui al comma 3.
10.
Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione
del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti
di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini
dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione
medesima.
11.
L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione
salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con
riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Articolo 2
Procedure.
1.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione
del programma, di cui all'art. 1, comma 2, da parte del CIPI, per la
durata prevista nel programma medesimo.
2.
Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'art. 1, commi 2
e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali
siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI
negli altri casi.
3.
Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata,
su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi
semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla
regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4.
La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale
deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art.
7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro
territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della
richiesta si applica il secondo comma del predetto art. 7.
5.
L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base
degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime
il parere previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto
1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
6.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento
diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà
di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di
lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.
7.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con la procedura prevista dall'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico
di cui all'art. 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati
i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti
l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita
la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico.
Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire
dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione
del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 3
Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori
delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario
di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento,
di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione
dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2.
Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano
fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore,
del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del
CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda
deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato
o dall'autorit che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3.
Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite
cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali
possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore
o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art.
4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine
di cui all'art. 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo
a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto.
4.
L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione,
anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle
procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste
dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita
dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto
il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5.
Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive
modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e
successive modificazioni.
Capo
II
Norme
in materia di mobilità.
Articolo
4
Procedura
per la dichiarazione di mobilità.
1.
L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art.
1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha
facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.
2.
Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono
tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza
delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata
alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni
di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3.
La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi
o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte,
la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale
e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione
del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare
le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS,
a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4.
Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento
di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5.
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali
e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra
le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa
di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa,
anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro.
6.
La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi
del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può
essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7.
Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti
al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve
comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione
dell'impresa prevista al comma 6.
8.
Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilit
sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti
alla metà.
9.
Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai
commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati,
gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno
di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per
ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica,
del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè
con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati
i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni
di categoria di cui al comma 2.
10.
Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori
o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione
di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate
in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi
con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione
del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11.
Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al
presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga
al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione
a mansioni diverse da quelle svolte.
12.
Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano
state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure
previste dal presente articolo.
13.
I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine
del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale,
rientrano in azienda.
14.
Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate
da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie,
nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15.
Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a
promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore
dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno
inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
16.
Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione
dell'art. 4-bis, nonchè il decreto-legge 13
dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 1979, n. 36.
Articolo
5
Criteri
di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
1.
L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire,
in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi
stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza
di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso
tra loro:
a)
carichi di famiglia;
b)
anzianità;
c)
esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2.
Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa
è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79.
3.
Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato
senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure
richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione
dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo
il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere
impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni
sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata
dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.
4.
Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare
alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile
iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla
metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art.
4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5.
L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale
per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi
le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),
non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori
che perdano il diritto al trattamento di mobilit in conseguenza del
rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando
le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
6.
Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo
mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2,
comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento
del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui
il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare
ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio
del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo
caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art.
2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Articolo
6
Lista
di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego.
1.
L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base
delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi
tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori
in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni
utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione
diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul
territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui
agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2.
La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma
1 ed inoltre;
a)
assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori
iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per
l'impiego;
b)
propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne
il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando
le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c)
promuove le iniziative di cui al comma 4;
d)
determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità.
3.
Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale
europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art.
24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti
formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista
di mobilità.
4.
Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale
per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi
dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981,
n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art.
1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione
pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto
e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità
spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5.
I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art.
14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio
1985, n. 49.
Articolo
7
Indennità
di mobilità.
1.
I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad
una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per
i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta
nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario
di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro
spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto
di lavoro:
a)
per i primi dodici mesi: cento per cento;
b)
dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2.
Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta
per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per
i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella
seguente misura:
a)
per i primi dodici mesi: cento per cento;
b)
dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3.
L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei
lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente
alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data
non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente
alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4.
L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa
che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5.
I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle
norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità
nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità
già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle
aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età,
questa somma è aumentata di un importo pari a quindici mensilità dell'indennità
iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti
al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori
il requisito di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1, è elevato
in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore
della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le
somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità
sono comulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le
modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità
di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore,
nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma
una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello
pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'art.
5, commi 4 e 6.
6.
Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni
o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego,
in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data
del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto,
abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto
a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano
far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore
a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile,
l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi
1 e 2 è dell'ottanta per cento.
7.
Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità
entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione
del rapporto, abbiano compiuto un'eta inferiore di non più di dieci
anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva
non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i
lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle
società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali
SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal
requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può
comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8.
L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione
nonchè le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9.
I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di
quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi
del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura
della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è
calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate
dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10.
Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno
per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11.
I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo
di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario
di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,
in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal
periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura
pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di
paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti
al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi
corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale,
dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12.
L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa
che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13.
Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme
e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti
al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative
alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonchè le comunicazioni
di cui all'art. 9, comma 3.
14.
É abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive
modificazioni.
15.
In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura
necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.
INT[DL
20.03.1992 n. 237 ART n. 10] INT[DL 20.05.1992 n. 293 ART n. 10]
Articolo
8
Collocamento
dei lavoratori in mobilità.
1.
Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il
diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art.
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro
a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione
a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso
in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato
a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori
dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3.
Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età,
ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo
conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilità.
4.
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista
di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore
a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per
un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per
le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione
per i giornalisti.
5.
Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova
applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977,
n. 675.
6.
Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro
subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista.
7.
Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per quelle
dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le
indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero
di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8.
I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella
sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo
9
Cancellazione
del lavoratore dalla lista di mobilità.
1.
Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti
e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a)
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b)
non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente
ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale
e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro,
sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c)
non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui
alla lettera b), di essere impiegato in opere
o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4;
d)
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità
si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla
residenza del lavoratore.
3.
La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata
entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale
per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine,
la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. É data immediata
comunicazione della decisione adottata all'INPS.
4.
La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare
con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5.
Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b),
sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente
alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta
ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla
corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla
differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
6.
Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi
di cui al comma 1, quando:
a)
sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b)
si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità
di mobilità;
c)
sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7.
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato
il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella
lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto
favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi
eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per
una terza volta.
8.
Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività
cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica
effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella
lista di mobilità.
9.
I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività
di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità
di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di
un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in
mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice
del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile,
a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione
relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente
alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per
gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10.
Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di
applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Capo
III
Norme
in materia di cassa integrazione e trattamenti
di
disoccupazione per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Articolo
10
Norme
in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia.
1.
Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro
o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei
contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi
dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti
originari delle predette opere, nonchè ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso,
per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a
tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano
dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei
contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente
alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile
per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non
superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento
dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione
delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento
da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione,
dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi
delle sospensioni intervenute, nonchè dell'esistenza di concrete prospettive
di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3.
Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'art. 1 della
legge 6 agosto 1975, n. 427.
4.
L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento
di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'art.
1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al
comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con
rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.
L'INPS promuove l'azione di recupero.
5.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri
e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
Articolo
11
Norme
in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini.
1.
All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo
sono sostituiti dal seguente:
«Hanno
diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per
i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto
di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o
quarantatrè contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia».
2.
Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave
crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti
industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori
edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività,
per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano
stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato
il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto
nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto
mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I
trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3.
I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati
i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti
in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale
tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente
in età da lavoro.
4.
Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto
o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute
a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione,
di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare
in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento
dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale
è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non
superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista
all'art. 25, comma 1
.
Capo
IV
Norme
finali e transitorie.
Articolo
12
Estensione
del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario
di integrazione salariale.
1.
A decorrere dal 1 aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione
salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese
artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1, comma
1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di
sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso
gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa
al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2.
Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando,
in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o
la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti
oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente,
la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa
destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente,
acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo
quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art.
29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo
fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3.
Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che
occupino più di duecento dipendenti.
Articolo
13
Norme
in materia di contratti di solidarietà.
1.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto
alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13
agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali
successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale.
2.
Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato
di crisi aziendale.
3.
Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il
trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione
e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori
non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente
alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione
non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà
stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge
e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48.
Articolo
14
Norme
in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni.
1.
L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli
ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, l'importo massimo
determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente
disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie
stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonchè, limitatamente
al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei
mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2.
Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per
gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini,
nonchè delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali
lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli
impiegati e dei quadri.
Articolo
15
Lavoratori
in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità.
1.
Il secondo comma dell'art. 1-bis del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'art. 8 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente
alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.
Articolo
16
Indennità
di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento
per riduzione di personale.
1.
Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione
di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da
quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore,
operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità
aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti
da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di
mobilità ai sensi dell'art. 7.
2.
Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma
1 sono tenuti:
a)
al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
b)
al versamento della somma di cui all'art. 5, comma 4.
3.
Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1
provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani,
al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere
a) e b).
4.
Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma dell'art. 9 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi
in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
17
Reintegrazione
dei lavoratori e procedure di mobilità.
1.
Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli
4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, l'impresa, sempre
nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, può procedere
alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari
a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura,
dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo
18
Norme
in materia di contributi associativi.
1.
Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento
dei contributi associativi, previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre
1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei
trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti
ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento
diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
2.
Il secondo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
«Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli
enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono
loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore
a ciascuna associazione sindacale».
3.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale,
il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto
rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare
tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento
che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Articolo
19
Lavoro
a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1.
Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo
aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso
al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte,
la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione
di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano
una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista
per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore
a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai
sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per
un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a
domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della
sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.
2.
L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale
di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato
del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma
1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione
di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione
del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in
rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro
i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate
in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
4.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero
del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro
a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione
all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico,
con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la
predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5.
Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto
dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio
al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato
in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la
determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi
antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi
nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda
per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
Articolo
20
Contratti
di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1.
I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale
di disoccupazione, nonchè quelli che fruiscono dal medesimo termine
del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere
assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art.
8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento
da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto
di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai
sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo
che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni
o sospensioni di personale.
2.
Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma
1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione
a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei
lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento
per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro
mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un
periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei
mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un
periodo superiore a tre anni.
3.
Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo
del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti
del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo
pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore,
in ogni caso, a settantadue mesi.
4.
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5.
Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto.
Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente
Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.
Articolo
21
Norme
in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore
dell'agricoltura.
1.
Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato
hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art.
8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate
per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese
che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato,
e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un
numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze
devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
2.
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati
durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale
corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario
di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.
3.
Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto
per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono
di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art.
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui
all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura
del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti ai sensi del comma 1.
4.
Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato
dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali
calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'art.
8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a
novanta giorni.
5.
Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere
erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art.
8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze
dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto
trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di
durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di
cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6.
Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli
elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità
o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli
eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali,
in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate
necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno
precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari
abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque
giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti
familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7.
I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno
1991.
8.
Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi
alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art.
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo
22
Disciplina
transitoria.
1.
I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente
alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo
la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un
periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che
scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che
sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente
normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento
delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi
i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni,
e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni.
3.
L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti
di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
4.
L'art. 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale
concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione
per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,
e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla
data stessa. L'art. 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale
ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
5.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, devono essere computati
i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data
di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi
nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.
6.
Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale,
fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data
del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative
costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi
ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego,
ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art.
1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni; art. 5
del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese
ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo
le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità
i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma
9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma
prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai
sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno
diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si
applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente
comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità,
prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in
misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.
7.I
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge
5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree in crisi economica
settoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972,
n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto
l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale
ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiarie di tale trattamento e sono
iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità
nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione
da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto
nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a
centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di
disoccupazione.
8.
I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art.
12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per
un periodo pari a quello previsto dall'art. 11, comma 2, ridotto del
numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali
il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono
iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone
i presupposti, delle misure previste dall'art. 7, commi 5 e 6.
9.
Sono abrogati: il terzo comma dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975,
n. 427; il primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
l'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n.
215.
10.
Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione
nella lista di collocamento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.
Articolo
23
Reimpiego
presso GEPI SpA e INSAR SpA.
1
.Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 22, comma
6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in
base alle vigenti leggi.
2.
Per ciascun lavoratore di cui all'art. 22, comma 6, assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive
che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare,
ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano
nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta
per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della
presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto
alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il
periodo di prova.
3.
Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, venga
promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti
individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene
corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto
avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre
che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reiscritto nella
lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni
per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi
sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento
delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni
con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova
occupazione, nonchè il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese
interessate a processi di crisi industriale.
Articolo
24
Norme
in materia di riduzione del personale.
1.
Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi
da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti
e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo
e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione
o trasformazione.
2.
Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le
imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3.
Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art.
5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma
1.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi
di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni
edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5.
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di
cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata
dal presente articolo.
6.
Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo
II
DISPOSIZIONI
VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Capo
I
Riforma
delle procedure di avviamento.
Articolo
25
Riforma
delle procedure di avviamento al lavoro.
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai
sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta
ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti
i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono
tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino
assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai
lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando
siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro.
2.
Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente
alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di
categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori
destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano
in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti
autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare
ad attività di pubblica sicurezza, nonchè quelle relative al personale
da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai
fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la
sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e
la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene
conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di
lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1
nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini
rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità
richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono
determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo.
4.
Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle
risultanti dalla richiesta di avviamento.
5.
I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a)
i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste
di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli
elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani
e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b)
i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;
c)
le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali,
mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma
7.
6.
Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in
età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali
per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza
dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni
di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie
previste alla lettera b) del comma 5. Nella
medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale
di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti
per cento.
7.
Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed
al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali;
esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro
trenta giorni dal ricevimento della delibera.
8.
Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni
circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici
in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione
nel territorio.
9.
Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo
indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
10.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo
di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita
tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti
alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.
11.
Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli
dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla
Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici
mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma
1.
12.
L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo
ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni
previdenziali. É abrogata ogni disposizione contraria.
Articolo
26
Disposizioni
diverse.
1.
Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale
europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale
sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri
per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni
sociali obbligatorie ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti
nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo
finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.
Articolo
27
Trattamenti
di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa
e competitività mondiale.
1.
I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati
livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità
innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate
da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi
di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti
delle disposizioni del primo comma, lettere a)
e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di
richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento
di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto
dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo
compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento
di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.
2.
Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive
competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui
al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità,
il numero massimo dei pensionamenti anticipati.
3.
Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle
ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione
e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1.
4.
La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata
da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate
dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa
di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui
al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza
del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga
al primo comma, lettera c), dell'art. 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori
che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore
a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in
base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto
di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue
nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
5.
La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione,
della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima
retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata
a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata,
ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni
dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato
di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi
di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci
per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo,
non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
6.
La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo,
nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991
anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale
del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico,
nonchè per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico
privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione
e trasformazione navale.
7.
La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e
le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino
al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia,
con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti
al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori
dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6,
che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto,
di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta
anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non
più di trenta anni di anzianità contributiva.
Articolo
28
Riserva
annua di posti presso gli uffici pubblici.
1.
La riserva annua prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati
nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per
cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore
a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al citato art. 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e
le modalità per l'attuazione della riserva.
2.
Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondono
alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma
1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti
risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede
in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono
la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario
di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori
in cassa integrazione di cui al medesimo art.1, comma 7, della legge
29 dicembre 1990, n. 407.
Articolo 29
Trattamenti
di anzianità nel settore siderurgico ubblico.
1.
La facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese
dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini
del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento
della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le
imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese
produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica
e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle
imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale,
di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della
legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici
anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle
partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione
del predetto limite numerico tra le aziende interessate.
Articolo
30
Trasferimento
dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste.
1.
Il comma 2 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito
dal seguente:
«2.
I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione
presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento
nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato».
2.
L'art. 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art.
12 (Cancellazione dalle liste). -- 1.Nei
confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la
cancellazione dalle liste».
Articolo
31
Trattamento
speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato.
1.
Le disposizioni di cui all'art. 11 trovano applicazione, ricorrendone
i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal
1 gennaio 1989.