Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla medesima
data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data dell'11 novembre
2002";
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono
inserite le seguenti: "ovvero per un contratto di lavoro di durata non
inferiore ad un anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole da: "ovvero" fino alla
fine della lettera;
al comma 4, primo periodo, è soppressa la parola: "regionale";
al comma 5, terzo periodo, le parole: "della posizione contributiva
della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "della posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato";
al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti
di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e
le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione,
compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero
fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi
al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22,
comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "posizione contributiva"
sono inserite le seguenti: "previdenziale ed assistenziale";
al comma 8: la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano
le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando
i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non
lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni
di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato
di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero
di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca
di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera";
alla lettera b), sono soppresse le parole: "o dell'Unione europea";
alla lettera c), dopo le parole: "non lo ha commesso" sono inserite
le seguenti: "ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo
411 del codice di procedura penale";
é
aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Per i soggetti diversi
dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio
di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai
lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla
data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche
relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189".
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al"; la parola: "modificato" è sostituita dalla seguente: "introdotto"
e dopo le parole: "articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti:
"del presente decreto";
al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al";
al comma 6, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al" e le parole: "per i dati di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 2";
al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 36 del" sono inserite
le seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al"; le parole:
"approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità stabilite, anche per
quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso
alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000";
al comma 8, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"9-bis.
Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite
dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario
interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al
comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare
ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle
norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data
del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione
della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno
non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione
contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nei confronti
dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano
le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando
i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni
di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato
di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono
sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero
nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura
penale". 9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio
2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in
materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
svolte dalle direzioni medesime"".
All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per
l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare
l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di
regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella
misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69
euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".