Art. 1. Il primo comma dell'articolo 2095 del codice
civile è sostituito dal seguente:
<<I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in
dirigenti, quadri, impiegati e operai>>.
Art. 2. 1. La categoria dei quadri è costituita dai
prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono
stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa
dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al
comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.
Art. 3. In sede di prima applicazione, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire
attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di
quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 2,
della presente legge.
Art. 4. Ferme restando le disposizioni di cui al libro
V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i
contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e
l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa,
sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di
fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte
dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non
costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.
Art. 5. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il
quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La
stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di
tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono
particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 6. In deroga a quanto previsto dal primo comma
dell'art. 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, L. 20 maggio
1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui
all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia
avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi
o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.