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Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 33. Agevolazioni.
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (47), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati] (47/a).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino (47/b).
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno (47/c).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 (47), si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204
del 1971 (47), nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (47) (47/d).
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede (47/cost) (47/e).
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso (24/cost) (47/f).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (47/g) (47/h).
(47) Riportata alla voce Lavoro.
(47/a) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le
disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del
testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001.
(47/b) Vedi, ora, l'art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.
(47/c) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per
l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile», vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato alla
voce Sanità pubblica.
(47) Riportata alla voce Lavoro.
(47) Riportata alla voce Lavoro.
(47) Riportata alla voce Lavoro.
(47/d) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli
articoli 43 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz.
Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27
novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie
speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5.
(47/e) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz.
Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione.
(47/f) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(47/g) Per l'estensione delle agevolazioni previste dal presente articolo vedi
l'art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53.
(47/h) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli
articoli 36 e 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.