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Trasferimento di azienda:

1) La c.d. "esternalizzazione" di servizi da una azienda ad un'altra può configurare trasferimento di azienda?Se si, con quali conseguenze in tema di tutela dei rapporti di lavoro?
“Non è riconducibile alla nozione di cessione d'azienda il contratto con il quale viene realizzata la cosiddetta esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda intesi come un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. Pertanto, deve escludersi la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di azienda nel trasferimento, ricondotto dalla società cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di outsourcing (comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base"), da una società ad altra del ramo d'azienda "servizi generali", qualora di esso non vengano chiarite la struttura e la dimensione, le attività del preteso ramo non risultino del tutto corrispondenti a quelle trasferite, non venga provata l'autonomia organizzativa, e inoltre esso si caratterizzi per la estrema eterogeneità delle attività dei lavoratori che vi sono addetti e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farlo assurgere in qualche modo a unitaria”.
(Cass. civ. Sez. lavoro, 30-08-2005, n. 17351 Ansaldo energia s.p.a. c. Innocenti).

2) Si considera trasferimento di azienda il caso di una successione testamentaria nella titolarità della stessa?
“Il trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile è ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando (nel suo nucleo essenziale) l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui e quindi anche a seguito di successione ereditaria, trovi essa fondamento in un testamento o nelle norme sulle successioni legittime”.
(Cass. civ. Sez. lavoro, 29-08-2005, n. 17418 Cirinei c. Pellini e altri).

3) In caso di mancato rispetto della procedura sindacale, il trasferimento di azienda è valido?
“In tema di trasferimento d'azienda, l'articolo 47 della legge 428 del 1990 prevede una serie di limitazioni all'autonomia privata dell'alienante e dell'acquirente già nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove detto trasferimento riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, almeno venticinque giorni prima di esso deve darsi comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è, pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento”.
(Cass. civ. Sez. lavoro, 22-08-2005, n. 17072 Corrias ed altri c. Kabelsystem Srl).