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T.F.R.:

1) La disponibilità, anche per uso personale, dell'auto aziendale, incide sul trattamento di fine rapporto?
"Il valore dell'uso personale di autovettura, concesso dal datore di lavoro al dipendente, in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, rientrano nella base di calcolo sia dell'indennità di anzianità di cui all'articolo 2120 (testo originario) del Codice Civile, sia del trattamento di Fine Rapporto previsto da detta norma, novellata dalla legge 297 del 1982".
(Cass. 7431/90, Cass. 8538/91, Cass. 8831/92).

2) Il lavoratore deve dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro per ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia?
“In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'I.N.P.S. dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l'azione esecutiva - che deve conformarsi all'ordinaria diligenza - sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 c.c., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto”.
(Cass. civ. Sez. lavoro, 15-10-2004, n. 20365).

3) Il coniuge divorziato ha diritto ad una quota del TFR?
“In caso di divorzio, il coniuge qualora sia titolare di assegno e non abbia contratto nuovo matrimonio, ha diritto ad una quota in percentuale del trattamento di fine rapporto del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno, anche se l’indennità è maturata successivamente alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora tale diritto sia sorto antecedentemente in capo al coniuge, il diritto dell’altro a percepire una quota del T.F.R. non sussiste.”.
(Cass. civ. sez. I, 07.06.1999, n. 5553)

“Il diritto di ottenere dall'ex coniuge, la quota di indennità di fine rapporto (tfr), in caso di divorzio, sorge nel momento in cui il coniuge che lo deve ottenere percepisca il suddetto trattamento. L'ex coniuge avrà diritto ad una quota purchè non si sia risposato”.
(Cass. Civ. I Sez. 23.03.2004 n. 5719)