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Mansioni e jus variandi:
1) La sostituzione di un collega in ferie da luogo alla promozione automatica?
“L' art. 2103 c.c. pone come presupposto della cosiddetta promozione automatica l'effettiva e sostanziale vacanza del posto ricoperto temporaneamente dal sostituto, quale condizione (non ricorrente nel caso della semplice pausa feriale e neppure, per esplicita previsione legale, nel caso previsto dagli artt. 2110 e 2111 c.c.) idonea a giustificare la modifica apportata, dalla automatica attribuzione per legge di un superiore inquadramento, alla organizzazione aziendale predisposta dal datore di lavoro nella sua veste di titolare dei poteri direttivi ed organizzativi nell'impresa. Consegue che l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto, della quale, a norma dell'art. 2103 c.c. non può tenersi conto ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori necessario per l'acquisizione del diritto alla promozione automatica, comprende anche quella in cui la sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie o per il godimento di turni di riposo, difettando anche in tali casi quella effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell'acquisizione della qualifica superiore.”
(Cass. civ. Sez. lavoro, 23-02-2004, n. 3581, FF.SS. s.p.a. c. Lancianese)
2) La qualifica acquisita dal lavoratore al momento dell’ assunzione è immutabile?
“A norma dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (che ha sostituito il testo dell'art. 2103 cod. civ.), il diritto del lavoratore di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto si estende all'acquisizione ed alla conservazione della corrispondente qualifica, sicché l'esercizio dell'"ius variandi" del datore di lavoro incontra un limite insormontabile rappresentato dalla immutabilità della qualifica acquisita dal lavoratore, intesa come il complesso dei diritti (compreso quello ad una certa progressione di carriera) che compendiano e definiscono la posizione del lavoratore all'interno dell'azienda”.
(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 2278 del 15-04-1981, Enel c. Di Paolo)
3) Ai fini della decorrenza dei tre mesi per l’acquisizione della qualifica superiore, è possibile cumulare più periodi frequenti e sistematici?
“Il periodo trimestrale previsto dall'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori), al cui compimento il lavoratore assegnato a mansioni superiori acquista il diritto alla relativa qualifica, può risultare anche dal cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata, quando tali prestazioni abbiano assunto carattere di frequenza e di sistematicità, desumibile dal numero delle assegnazioni e dal tempo intercorso fra una assegnazione e l'altra, indipendentemente dalla ricorrenza dell'intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire, con l'interruzione dell'assegnazione, la promozione automatica”.
(Cass. Civ.Sez. Lav., sent. n. 4958 del 20-08-1980, Enel, compartimento di Napoli c. Elviri)
4) Il datore di lavoro può dimostrare che il lavoratore ha svolto di fatto mansioni contro la propria volontà espressa?
“Il lavoratore che, inquadrato formalmente in una data categoria, svolge di fatto mansioni superiori, non corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto, può invocare la tutela dei diritti riconosciuti dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2103 cod. civ., dimostrando di aver in concreto svolto le mansioni superiori; né ha l'onere di provare anche di aver esercitato tale diversa attività con il consenso del datore di lavoro, il quale, da parte sua, può validamente contestare le pretese del dipendente solo provando che le mansioni superiori sono state svolte contro la sua espressa volontà, sicché, in mancanza di tale prova, non è necessario - ai fini del diritto al superiore inquadramento - alcun accertamento in ordine all'effettivo consenso del datore di lavoro”.
(Sez. Lav., sent. n. 1122 del 14-02-1983, Ente Comunale di assistenza di Roma c. Malospiriti)
5) Come definisce la cassazione il contenuto di “mansioni inferiori”?
“Il termine di riferimento dell'equivalenza, contemplata dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo risultante dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), delle mansioni assegnate al lavoratore rispetto alle ultime effettivamente svolte, è costituito dal contenuto professionale delle mansioni stesse; sicché devono considerarsi inferiori mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore, avendosi riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro”.
(Cass. Civ.Sez. Lav., sent. n. 7789 del 14-07-1993, Biamonti c. Ente patronato assistenza coltivatori agricoli)