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D.Lgs.
26 maggio 1997, n. 152
Attuazione
della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto
di lavoro.
Articolo 1. - Obbligo di
informazione.
1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire
al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti
informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in
mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il
lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del
datore di lavoro;
c) la data di inizio del
rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di
lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato;
e) la durata del periodo di
prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e
la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della
retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo
di pagamento;
h) la durata delle ferie
retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di
fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in
caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:
a) nel contratto di lavoro
scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto,
da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i
soggetti cui si applica la predetta disposizione.
3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della
scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore
deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale
obbligo non sia stato già adempiuto.
4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e),
g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle
norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Articolo 2. - Prestazioni di
lavoro all'estero.
1. Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono
fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa
all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e
comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme
alle seguenti ulteriori informazioni:
a) la durata del lavoro da
effettuare all'estero;
b) la valuta in cui verrà
corrisposta la retribuzione;
c) gli eventuali vantaggi in
danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa
all'estero;
d) le eventuali condizioni del
rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c), può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto
collettivo applicato al lavoratore.
Articolo 3. - Modifica di
elementi del contratto di lavoro dopo l'assunzione.
1. Il datore di lavoro comunica per iscritto al
lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di
cui agli articoli 1 e 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative
o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo cui si fa
riferimento ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2.
Articolo 4. - Misure di tutela.
1. In
caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, il lavoratore può rivolgersi alla
direzione provinciale del lavoro affinché intimi al datore di lavoro a fornire
le informazioni previste dal presente decreto entro il termine di quindici
giorni.
2. In
caso di inottemperanza alla richiesta della direzione provinciale del lavoro si
applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le omissioni o le
inesattezze relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2,
sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.
3. L'importo
delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è versato su
apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. In
deroga ai commi 1, 2 e 3, nei confronti delle pubbliche amministrazioni si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 5. - Disposizioni transitorie e finali.
1. Gli obblighi di informazione previsti dal presente
decreto non trovano applicazione:
a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non
superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini,
non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
c) nei confronti del personale assegnato per i
posti-funzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti
all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2.
2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto il lavoratore può richiedere, per
iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro
fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.