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I frequenti litigi tra i coniugi possono escludere lìaddebito della separazione
pubblicato il 23/10/2009

in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art. 151, secondo comma, c.c., questa Corte ha più volte affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento ed il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza” e che “l’indagine sul punto, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito ed è quindi censurabile in sede di legittimità soltanto qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un’obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostitutiva rispetto a quella operata dal giudice di merito. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 8 giugno 2009, n. 13185)

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Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di colui che impedisce doopo la separazione all'ex di andare a riprendere la macchina e gli effetti personali
pubblicato il 20/10/2009

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facolta' ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio Cass., sez. 2, 13.6.2007 in Ced Cass., rv. 237850 (m). Da tale principio, affermato dalla giurisprudenza, si desume che il reato in questione, e' consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non e' necessario che la parte offesa debba formulare un'esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso.
Ne consegue che integra il reato di appropriazione indebita la condotta di colui che impedisce doopo la separazione all'ex di andare a riprendere la macchina e gli effetti personali. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 24 settembre 2009, n. 37498)

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Se le condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi sono sostanzialmente dello stesso livello, l’ex moglie non ha diritto all’assegno divorziale
pubblicato il 08/10/2009

Se le condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi sono sostanzialmente dello stesso livello, l’ex moglie non ha diritto all’assegno divorziale. Il giudice del divorzio non può imporre al marito, che fruisce di introiti minori di quelli già fruiti nel corso della convivenza con la moglie, di integrare le entrate di quest'ultima con un assegno di natura assistenziale che fornisca le maggiori entrate necessarie a mantenere il livello di vita che le condizioni di entrambi consentivano durante la vita comune e che attualmente nessuno dei due può permettersi. (Cassazione civile , sez. I, sentenza 17.07.2009 n° 16800)

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La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ecclesiastico non eslcude l'obbligo di versare l'assegno di divorzio se la sentenza di cessazione degli effetti civili è passata in giudicato
pubblicato il 01/10/2009

Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'articolo 2909 del Cc anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La pronuncia che abbia comunque affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguente diritto all'assegno divorzile, in ragione dell'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, non può essere oggetto di riesame allorché su di essa si sia formato il giudicato. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 12982)

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Non può essere addebitata la separazione al coniuge che si sia allontanato dalla casa coniugale per assistere un parente malato
pubblicato il 01/10/2009

Non può essere addebitata la separazione al coniuge che si sia allontanato dalla casa coniugale per assistere un parente malato residente all'estero. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18235)

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Se i figli questi si sono allontanati dalla casa familiare, questa non può essere assegnata al coniuge anche se comproprietario
pubblicato il 28/09/2009

In materia di separazione o divorzio l'assegnazione della casa familiare e' finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. sez. 1 , 2 febbraio 2006, 2338). Ne consegue che, ove manchi tale presupposto - perche' i figli si sono gia' allontanati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia - viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non puo' neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge gia' affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 luglio 2009, n. 16802)

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Il giudice del divorzio nella quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli ha facoltà di modificare l'assetto stabilito dai coniugi in sede di separazione
pubblicato il 26/09/2009

E' principio consolidato che in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice del divorzio abbia facoltà, al fine della concreta entita' del concorso di ciascun genitore, da stabilirsi anche in base alla valutazione comparativa delle rispettive possibilita' economiche, di rivedere e modificare il pregresso e non vincolante assetto stabilito in sede separatizia (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 22 maggio 2009, n. 11905)



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Commette reato il marito che falsifica una lettera di assunzione per la "ex" al fine di ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento
pubblicato il 25/07/2009

Commette il reato di cui all'articolo 485 Cp, ossia "Falsità in scrittura privata", colui che falsifica una lettera di assunzione per la ex moglie allo scopo di produrla nel giuridizo di separazione ed ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 27 aprile 2009, n. 17732)

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La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata non possono essere modificati a seguito della scoperta da parte della moglie della effettiva consistenza del patrimonio del marito
pubblicato il 25/07/2009

in materia di assegno di mantenimento i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorche' non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, in sede di revisione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, non soltanto i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, ma neppure tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell'assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che, come si e' gia' ricordato, la pronuncia sull'assegno di mantenimento e' idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur rebus sic stantibus, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 17 giugno 2009, n. 14093)

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L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri
pubblicato il 23/07/2009

L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato se il rapporto tra i coniugi viene messo in difficoltà dai suoceri. Ciò in qaunto la pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento fra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che, pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione, l’addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2009, n. 11922)

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