REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. OLDI Paolo - Consigliere
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI. SO. LE. n. il (OMESSO);
2) ZA. CA. n. il (OMESSO);
avverso SENTENZA del 1 luglio 2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla mancata conversione della pena;
Udito il difensore della parte civile avv. DE CAROLIS Oliviero, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati avv. STEFANELLI Vitale in
sostituzione dell'avvocato MANCESI Piero, che ha concluso per
l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
Di. So. Le. e la sua compagna Za. Ca. sono stati
condannati in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di
Roma del 6 ottobre 2006 e della Corte di Appello della stessa Citta'
in data 1 luglio 2008 - alla pena ritenuta di giustizia, oltre al
risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata
sede con assegnazione di una provvisionale, per il delitto di cui
all'articolo 485 c.p., perche' formavano una lettera di selezione del
personale per il Centro Fitness dell'Hotel Ca. Hi. di
(OMESSO) indirizzata alla moglie del Di. So. , Pr. Al. ,
apponendo in calce alla stessa la falsa sottoscrizione della
responsabile del Centro, Ca. Cr. , per produrla nella causa
di scioglimento del matrimonio Di. So. - Pr. .
Con il ricorso per cassazione il Di. So. e la Za. hanno
dedotto:
1) la violazione dell'articolo 485 c.p., dovendo essere riconosciuta
la innocuita' del falso, ed il vizio di motivazione. I ricorrenti
precisavano che la Ca. aveva autorizzato l'apposizione della sua
firma e che lo scopo era quello di venire incontro alle esigenze
lavorative della Pr. .
2) la violazione per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla
chiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria ai sensi della
Legge n. 689 del 1981, articolo 53.
3) la violazione dell'articolo 539 c.p.p. per essere stata concessa
alla parte lesa Pr. una provvisionale per danno morale e,
peraltro, senza indicazione dei parametri seguiti per la sua
determinazione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Di. So. e dalla
Za. sono soltanto parzialmente fondati nei limiti di cui si
dira'.
E' infondato il primo motivo di impugnazione.
E' del tutto pacifico che la Za. abbia apposto la firma
della Ca. , dirigente del centro, in calce alla lettera che
invitava la Pr. ad inviare un curriculum con la prospettiva di
una eventuale assunzione:
E puo' ritenersi altrettanto pacifico, perche' accertato dai giudici
di merito, che gli imputati decisero di inviare quella lettera alla
Pr. alcuni giorni prima della udienza di scioglimento del
matrimonio Di. So. - Pr. al fine di produrre tale documento
nella causa ed ottenere che venisse stabilito un assegno di
mantenimento della Pr. a carico del Di. So. piu' contenuto.
Cio' e' quanto e' stato desunto dai giudici di merito dagli atti
processuali e rappresentato con motivazione immune da vizi logici;
una diversa ricostruzione degli eventi ed una diversa finalita' della
condotta degli imputati non sono, pertanto, ipotizzabili in questa
sede di legittimita'.
Sussistono, pertanto, tutti gli estremi del reato contestato perche'
il documento non era genuino, essendo la firma falsa ed a nulla
rilevando l'ipotizzato consenso alla apposizione della firma della
Ca. , la quale, peraltro, era all'oscuro della effettiva
utilizzazione del documento, ed essendo evidente il fine degli
imputati di trarre vantaggio dalla operazione posta in essere.
Manifestamente infondato e' il terzo motivo di ricorso concernente il
riconoscimento alla parte civile di una provvisionale per il danno
morale ed esistenziale subito.
Il disposto di cui all'articolo 539 c.p.p., comma 2, che consente la
condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, nei limiti
del danno per cui il giudice ritiene gia' raggiunta la prova, e',
infatti, applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,
che questo Collegio condivide, anche al danno non patrimoniale
(Cass., Sez. 4 penale, 19 maggio 2005 - 21 ottobre 2005, n. 38809,
CED 232414), dal momento che la disposizione richiamata si riferisce
a tutti i tipi di danno e non disciplina in modo diverso il regime
giuridico del danno morale e di quello patrimoniale.
Inoltre, come e' noto, la pronuncia circa l'assegnazione di una
provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non
acquista efficacia di giudicato in sede civile e la determinazione
dell'ammontare della stessa e' rimessa alla discrezionalita' del
giudice del merito che non e' tenuto a dare una motivazione specifica
sul punto.
Ne consegue che il relativo provvedimento non e' impugnabile per
cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in
giudicato, e' destinato ad essere travolto dalla effettiva
liquidazione dell'integrale risarcimento (vedi ex multis Cass., Sez.
5 penale, 18 marzo 2004 - 15 ottobre 2004, n. 40410, CED 230105).
E', invece, fondato il secondo motivo di impugnazione concernente la
omessa pronuncia in ordine alla richiesta di conversione della pena
detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.
Con i motivi di appello, infatti, alla Corte di merito era stato
devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio ritenuto
eccessivo dagli imputati.
In sede di discussione della impugnazione poi la difesa degli
imputati aveva esplicitamente richiesto la conversione della pena
detentiva in pecuniaria.
La Corte di secondo grado ha omesso di pronunciarsi su tale
richiesta, non illustrando le ragioni che non ne avevano consentito
l'accoglimento.
L'assenza di motivazione impone l'annullamento della sentenza
impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di
conversione della pena.
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla omessa pronuncia per l'applicazione della pena
sostitutiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Roma per il giudizio sul punto.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
I ricorrenti debbono essere condannati in solido alla rifusione delle
spese del grado sostenute dalla parte civile perche' la stessa ha
vinto in ordine al riconoscimento della pretesa risarcitoria, essendo
stata confermata la affermazione di responsabilita' degli imputati in
ordine al reato contestato e riguardando l'annullamento della
sentenza impugnata il solo profilo della pena inflitta.
Le spese di parte civile vanno liquidate in complessivi euro
2.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
pronuncia per l'applicazione della pena sostitutiva e rinvia ad altra
Sezione della Corte di Appello di Roma per il giudizio sul punto;
Rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla
rifusione delle spese di parte civile del grado, che liquida in
complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
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