Il Divorzio
Sebbene nel linguaggio corrente si parli frequentemente di “divorzio”, tale
terminologia in realtà non viene usata dal legislatore, il quale nella
legislazione speciale in materia si riferisce sempre allo scioglimento del
matrimonio civile ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario, celebrato da ministri del culto cattolico, che continua a
spiegare efficacia nell’ordinamento canonico.
Il divorzio, inoltre, non deve essere confuso con la nullità del matrimonio,
idonea ad incidere esclusivamente sull’atto matrimoniale, che viene eliminato
ex tunc, ossia dal momento della sua formazione, mentre la sentenza di divorzio
opera sul rapporto, sciogliendolo o facendone venire meno gli effetti civili,
con effetti ex nunc, a decorrere cioè dalla pronuncia stessa.
Al fine di esaminare la relativa disciplina, occorre coordinare la scarna
normativa codicistica dettata dall’art. 149 c. c. con le previsioni della Legge
n. 898 del 1970, così come modificata dalla Legge n. 74 del 1987, ossia con la
cosiddetta Legge Divorziale.