L’assegnazione della casa e l’assegno di mantenimento
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono
affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. In ogni caso,
tuttavia, ai fini dell’assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni
economiche dei coniugi e tutelare il più debole.
Nel 2003 la casa dove la famiglia viveva prima del provvedimento del giudice è
stata assegnata alla moglie nel 57,9% delle separazioni, al marito nel 23,1% e
a nessuno dei due circa nel 17%, in quanto entrambi i coniugi sono andati a
vivere altrove, ossia in abitazioni autonome e distinte. Le differenze tra i
coniugi si appianano se ci sono figli affidati. In queste circostanze, infatti,
la casa familiare viene attribuita al genitore affidatario nel 61,8% dei casi
se si tratta del padre, nel 72,8% se è invece la madre.
Per quanto riguarda i divorzi, la situazione è diversa, dal momento che nel
2003 il 47,3% delle coppie ha lasciato la casa familiare per delle abitazioni
autonome e distinte.
Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse
prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico
costituiscono rispettivamente il 91,2% e l’89,7% del totale. Nel 46,7% di
separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici
per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla
madre.
Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre il
soggetto erogatore dell’assegno per il loro mantenimento, mentre la madre
risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi.
Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al
padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i
minori sale al 43,3%.
Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l’uomo il soggetto che, quasi in
tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento
della prole (95,6%).
Nel 2003 l’importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei
figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,5 euro nei
divorzi (Tabella 10). L’ammontare del contributo mensile varia, ovviamente, in
base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,6 euro nelle
separazioni con un minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre
figli minori.
Quanto finora detto riguardo l’affidamento e i provvedimenti economici si
riferisce al momento della pronuncia del giudizio di separazione (o di
divorzio). I coniugi, infatti, possono chiedere in ogni momento la revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura
e alle modalità del contributo per il loro mantenimento. Nel corso del 2003 i
tribunali hanno ricevuto 9.636 nuove richieste di revisione delle condizioni di
separazione e divorzio, esaurendone 9.671, tra cui parte di quelle rimaste
pendenti dagli anni precedenti.