Comunione immediata
Ai sensi della Art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione legale,
cioè entrano immediatamente a far parte del patrimonio comune:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi.
Fra i beni che rientrano in comunione legale immediatamente vi sono anche:
- azioni di società di capitali,
- titoli di stato.
Il contenuto della lettera a) dell'art. 177 c.c. è da sempre portatore di
diverse interpretazioni, riferite in particolar modo al significato del termine
"acquisti".
Se non vi è dubbio in merito all'inclusione fra i beni comuni del diritto di
proprietà, di superficie, di abitazione, di uso ed usufrutto, altrettanto non
si può dire riguardo i diritti di credito, ovvero i diritti ad ottenere
l'adempimento di una prestazione o obbligazione nei confronti di uno o più
soggetti determinati.
La Cassazione e molti Tribunali sul punto sono orientati negativamente,
escludendo che i diritti di credito possano cadere in comunione.
Tale pensiero ha trovato concreta applicazione con riferimento a:
-
contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da un solo
coniuge
-
domanda di assegnazione di alloggio in cooperative edilizie
-
trattamento di fine rapporto