L'omologazione del tribunale e accordi non
omologabili.
L'articolo 158 codice civile, II comma, stabilisce che, nel caso di contrasto
tra l'accordo di separazione e l'interesse dei figli, il Presidente può
impedire l'omologazione. E' esclusa la possibilità per il Presidente del
Tribunale di indicare modifiche alle clausole che riguardano i rapporti
patrimoniali. Certo è, anche se la coppia non ha figli, che alcuni accordi
palesemente contrari alla legge verrebbero rigettati dal Tribunale.
Ad esempio il coniuge, al quale non è addebitabile la separazione e non
possiede adeguati redditi propri, ha diritto all'assegno di mantenimento. Una
rinuncia a tale diritto o alla possibilità di chiedere la revisione
dell'assegno a fronte del mutamento delle " circostanze " è nulla e non
omologabile. Inoltre, non è omologabile la clausola per la quale il coniuge non
affidatario rinuncia al diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e
sull'educazione dei figli, così come sancito nell'articolo 155 del codice
civile.
È quindi opportuno che le condizioni di separazione vengano analizzate e
vagliate da esperti in diritto di famiglia, onde evitare la non omologazione
degli accordi di separazione.