Scioglimento della comunione
Si può avere lo scioglimento della comunione in presenza di alcune nelle
seguenti cause (art. 191 ):
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morte di uno dei coniugi;
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sentenza di divorzio;
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annullamento del matrimonio;
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separazione personale;
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mutamento convenzionale del regime patrimoniale: quando, mediante convenzione, i coniugi attuano un regime patrimoniale diverso dalla comunione;
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pronuncia di fallimento di uno dei coniugi.
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
uguali l'attivo ed il passivo. Per il procedimento, trovano applicazione i
principi generali di cui agli artt. 713 e ss.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa,
può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettante all'altro coniuge.