La separazione consensuale: il procedimento.
La procedura di separazione consensuale si avvia con il deposito di un ricorso
presso la Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la
residenza o il domicilio. Una volta che l'ufficio avrà formato il fascicolo
contenente il ricorso per la separazione consensuale ed i documenti allegati,
il Presidente del Tribunale fissa l'udienza alla quale devono comparire
personalmente i coniugi.
In tale udienza sarà esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi.
L'articolo 708 del codice di procedura civile stabilisce che il Presidente del
Tribunale dovrà tentare la conciliazione dei coniugi ascoltandoli prima
separatamente e poi congiuntamente. Qualora il presidente riesca a conciliare
le parti, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione viene
chiusa. Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro intenzione di separarsi,
il Presidente prosegue con l'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso
.
L'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso è un controllo sulla
legalità e compatibilità degli accordi di separazione stabiliti dai coniugi.