Comunione e separazione dei beni
Dal 20 settembre 1975 a tutti coloro che si sono sposati o che si sposeranno si
applica automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
La separazione dei beni può essere chiesta senza alcuna spesa al momento della
celebrazione del matrimonio oppure in seguito, rivolgendosi ad un notaio (deve
però sussistere il consenso di entrambi i coniugi). Il notaio provvederà a
trascrivere l'intervenuta separazione dei beni a margine dell'atto di
matrimonio (tale trascrizione è molto importante nei confronti dei terzi).
Se i coniugi - dopo il matrimonio - desiderino un regime patrimoniale diverso
(separazione dei beni) potranno disporvi con atto pubblico davanti ad un
notaio.
Se il passaggio dalla comunione alla separazione dei beni è richiesto solo da
uno dei due coniugi, occorre rivolgersi al Tribunale. La legge contempla
diversi casi di scioglimento della comunione.
Il Codice Civile contiene una serie di regole che indicano quali beni devono
intendersi di proprietà comune dei coniugi e disciplina i loro diritti riguardo
l'acquisto e la gestione di tali beni. Inoltre dispone quali beni al contrario
non rientrano nella proprietà comune.
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di
diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. La materia ha
subito una profonda modificazione con la riforma del diritto di famiglia con la
conseguenza che si ha la contitolarità è la cogestione dei beni acquistati
durante il matrimonio anche se separatamente da ciascun coniuge. Benché il
sistema si fondi oggi sul regime della comunione legale, i coniugi possono,
mediante una apposita convenzione, accordarsi per un regime di separazione dei
beni o di comunione convenzionale.