La separazione dei beni
I coniugi, con espressa convenzione, possono pattuire che ciascuno di essi
conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al
coniuge che ne risulta titolare.
Il coniuge può provare con ogni mezzo (art. 219 c.c.), nei confronti
dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene; se tale dimostrazione manca per
entrambi, i beni si considerano di proprietà indivisa per pari quota di
entrambi i coniugi.