TITOLO
VI
DEL
MATRIMONIO
CAPO
I
Della
promessa di matrimonio
Art.
79 Effetti
La
promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo
ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento.
Art.
80 Restituzione dei doni
Il
promittente può domandare la restituzione
dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato contratto
(785, 2694).
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal
giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare
il matrimonio o dal giorno della morte di
uno dei promittenti.
Art.
81 Risarcimento dei danni
La
promessa di matrimonio fatta vicendevolmente
per atto pubblico o per scrittura privata
da una persona maggiore di età o dal minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art.
84, oppure risultante dalla richiesta
della pubblicazione, obbliga il promittente
che senza giusto motivo ricusi di eseguirla
a risarcire il danno cagionato all'altra
parte per le spese fatte e per le obbligazioni
contratte a causa di quella promessa. Il
danno è risarcito entro il limite in cui
le spese e le obbligazioni corrispondono
alla condizione delle parti (2056).
Lo
stesso risarcimento è dovuto dal promittente
che con la propria colpa ha dato giusto
motivo al rifiuto dell'altro.
La
domanda non è proponibile dopo un anno dal
giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
(2964 e seguenti).
CAPO
II
Del
matrimonio celebrato davanti a ministri
del culto cattolico e del matrimonio celebrato
davanti a ministri dei culti ammessi nello
stato
Art.
82 Matrimonio celebrato davanti a ministri
del culto cattolico
Il
matrimonio celebrato davanti a un ministro
del culto cattolico e regolato in conformità
del Concordato con la Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
Art.
83 Matrimonio celebrato davanti a ministri
dei culti ammessi nello Stato
Il
matrimonio celebrato davanti a ministri
dei culti ammessi nello Stato è regolato
dalle disposizioni del capo seguente, salvo
quanto è stabilito nella legge speciale
concernente tale matrimonio.
CAPO
III
Del
matrimonio celebrato davanti all'ufficiale
dello stato civile
SEZIONE
I
Delle
condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.
84 Età
I
minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il
tribunale, su istanza dell'interessato,
accertata la sua maturità psico-fisica e
la fondatezza delle ragioni addotte, sentito
il pubblico ministero, i genitori o il tutore,
può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio
chi abbia compiuto sedici anni.
Il
decreto è comunicato al pubblico ministero,
agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro
il decreto può essere proposto reclamo,
con ricorso alla corte d'appello, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La
corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il
decreto acquista efficacia quando è decorso
il termine previsto nel quarto comma, senza
che sia stato proposto reclamo.
Art.
85 Interdizione per infermità di mente
Non
può contrarre matrimonio l'interdetto per
infermità di mente (116, 117, 119, 414 e
seguenti).
Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa,
il pubblico ministero può richiedere che
si sospenda la celebrazione del matrimonio;
in tal caso la celebrazione non può aver
luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato
(Cod. Proc. Civ. 324).
Art.
86 Libertà di stato
Non
può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente (65, 116, 117,
124, c.p. 556).
Art.
87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
l)
gli ascendenti e i discendenti in linea
retta, legittimi o naturali;
2)
i fratelli e le sorelle germani, consanguinei
o uterini;
3)
lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4)
gli affini in linea retta; il divieto sussiste
anche nel caso in cui l'affinità deriva
dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto
o per il quale è stata pronunciata la cessazione
degli effetti civili;
5)
gli affini in linea collaterale in secondo
grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7)
i figli adottivi della stessa persona;
8)
l'adottato e i figli dell'adottante;
9)
l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I
divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono
applicabili all'affiliazione.
I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano
anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale.
Il
tribunale, su ricorso degli interessati,
con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai nn.
3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
o di filiazione naturale. L'autorizzazione
può essere accordata anche nel caso indicato
dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo.
Il
decreto è notificato agli interessati e
al pubblico ministero.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dell'art. 84.
Art.
88 Delitto
Non
possono contrarre matrimonio tra loro le
persone delle quali l'una è stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge
dell'altra (116, 117).
Se
ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero
fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione
del matrimonio fino a quando non è pronunziata
sentenza di proscioglimento.
Art.
89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non
può contrarre matrimonio la donna, se non
dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett.
b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n.
898, e nei casi in cui il matrimonio sia
stato dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il
tribunale con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta
da sentenza passata in giudicato che il
marito non ha convissuto con la moglie,
nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Si
applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dell'art. 84 e del
comma quinto dell'art. 87.
Il
divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza
è terminata.
Art.
90 Assenza del minore
Con
il decreto di cui all'art. 84 il
tribunale o la corte di appello nominano,
se le circostanze lo esigono, un curatore
speciale che assista il minore nella stipulazione
delle convenzioni matrimoniali.
Art.
91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art.
92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE
II
Delle
formalità preliminari del matrimonio
Art.
93 Pubblicazione
La
celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta
dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale
dello stato civile.
La
pubblicazione consiste nell'affissione alla
porta della casa comunale di un atto dove
si indica il nome, il cognome, la professione,
il luogo di nascita e la residenza degli
sposi, se essi siano maggiori o minori di
età, nonché il luogo dove intendono celebrare
il matrimonio. L'atto deve anche indicare
il nome del padre e il nome e il cognome
della madre degli sposi, salvi i casi in
cui la legge vieta questa menzione (115,
138).
Art.
94 Luogo della pubblicazione
La
pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale
dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni
di residenza degli sposi.
Se
la residenza non dura da un anno, la pubblicazione
deve farsi anche nel comune della precedente
residenza.
L'ufficiale
dello stato civile cui si domanda la pubblicazione
provvede a chiederla agli ufficiali degli
altri comuni nei quali la pubblicazione
deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale
dello stato civile richiedente il certificato
dell'eseguita pubblicazione.
Art.
95 Durata della pubblicazione
L'atto
di pubblicazione resta affisso alla porta
della casa comunale almeno per otto giorni,
comprendenti due domeniche successive (100,
115, 138).
Art.
96 Richiesta della pubblicazione
La
richiesta della pubblicazione deve farsi
da ambedue gli sposi o da persona che ne
ha da essi ricevuto speciale incarico (81,
135).
Art.
97 Documenti per la pubblicazione
Chi
richiede la pubblicazione deve presentare
all'ufficiale dello stato civile un estratto
per riassunto dell'atto di nascita di entrambi
gli sposi, nonché ogni altro documento necessario
a provare la libertà degli sposi.
Coloro
che esercitano o hanno esercitato la potestà
debbono dichiarare all'ufficiale di stato
civile al quale viene rivolta la richiesta
di pubblicazione, sotto la propria personale
responsabilità, che gli sposi non si trovano
in alcuna delle condizioni che impediscono
il matrimonio a norma dell'art. 87, di
cui debbono prendere conoscenza attraverso
la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale
di stato civile, con ammonizione delle conseguenze
penali delle dichiarazioni mendaci.
La
dichiarazione prevista al comma precedente
è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale
di stato civile ed autenticata dallo stesso.
Si applicano le disposizioni degli artt.
20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n.
15.
In
difetto della dichiarazione prevista nel
secondo comma, l'ufficiale di stato civile
accerta d'ufficio, esclusivamente mediante
esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza
di impedimento di parentela o di affinità
a termini e per gli effetti di cui all'art.
87.
Qualora
i richiedenti non presentino i documenti
necessari, l'ufficiale di stato civile provvede
su loro domanda a richiederli.
(l)
Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio
1971, n. 423 e successivamente dalla L.
19 maggio 1975, n. 151.
Art.
98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale
dello stato civile che non crede di poter
procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale,
che provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737
e seguenti).
Art.
99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il
matrimonio non può essere celebrato prima
del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se
il matrimonio non è celebrato nei centottanta
giorni successivi, la pubblicazione si considera
come non avvenuta.
Art.
100 Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione
Il
tribunale, su istanza degli interessati,
con decreto non impugnabile emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può ridurre, per gravi motivi, il termine
della pubblicazione. In questo caso la riduzione
del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può
anche autorizzare, con le stesse modalità,
per cause gravissime, l'omissione della
pubblicazione, quando venga presentato un
atto di notorietà con il quale quattro persone,
ancorché parenti degli sposi, dichiarano
con giuramento, davanti al pretore del mandamento
di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando
esattamente il nome e cognome, la professione
e la residenza dei medesimi e dei loro genitori,
e assicurano sulla loro coscienza che nessuno
degli impedimenti stabiliti dagli artt.
85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il
pretore deve far precedere all'atto di notorietà
la lettura di detti articoli e ammonire
i dichiaranti sull'importanza della loro
attestazione e sulla gravità delle possibili
conseguenze.
Quando
è stata autorizzata la omissione della pubblicazione,
gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione
del matrimonio, devono presentare all'ufficiale
dello stato civile, insieme col decreto
di autorizzazione, gli atti previsti dall'art.
97.
Art.
101 Matrimonio in imminente pericolo di
vita
Nel
caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi, l'ufficiale dello stato civile
del luogo può procedere alla celebrazione
del matrimonio senza pubblicazione e senza
l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto,
purché gli sposi prima giurino che non esistono
tra loro impedimenti non suscettibili di
dispensa (86, 87).
L'ufficiale
dello stato civile dichiara nell'atto di
matrimonio il modo con cui ha accertato
l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav.
204, 834).
SEZIONE
III
Delle
opposizioni al matrimonio
Art.
102 Persone che possono fare opposizione
I
genitori e, in mancanza loro, gli altri
ascendenti e i collaterali entro il terzo
grado (76) possono fare opposizione al matrimonio
dei loro parenti per qualunque causa che
osti alla sua celebrazione.
Se
uno degli sposi è soggetto a tutela (343
e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il
diritto di fare opposizione compete anche
al tutore o al curatore.
Il
diritto di opposizione compete anche al
coniuge della persona che vuole contrarre
un altro matrimonio.
Quando
si tratta di matrimonio in contravvenzione
all'art. 89, il diritto di opposizione
spetta anche, se il precedente matrimonio
fu sciolto (149), ai parenti del precedente
marito e, se il matrimonio fu dichiarato
nullo (117 e seguenti), a colui col quale
il matrimonio era stato contratto e ai parenti
di lui.
Il
pubblico ministero deve sempre fare opposizione
al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento
o se gli consta l'infermità di mente di
uno degli sposi, nei confronti del quale,
a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione (414 e seguenti).
Art.
103 Atto di opposizione
L'atto
di opposizione deve dichiarare la qualità
che attribuisce all'opponente il diritto
di farla, le cause dell'opposizione, e contenere
l'elezione di domicilio nel comune dove
siede il tribunale
L'atto
deve essere notificato nella forma della
citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli
sposi e all'ufficiale dello stato civile
del comune nel quale il matrimonio deve
essere celebrato.
Art.
104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione
fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa
dalla legge, sospende la celebrazione del
matrimonio sino a che con sentenza passata
in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se
l'opposizione è respinta, l'opponente, che
non sia un ascendente o il pubblico ministero,
può essere condannato al risarcimento dei
danni.
Art.
105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE
IV
Della
celebrazione del matrimonio
Art.
106 Luogo della celebrazione
Il
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente
nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale
dello stato civile al quale fu fatta la
richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art.
107 Forma della celebrazione
Nel
giorno indicato dalle parti l'ufficiale
dello stato civile, alla presenza di due
testimoni, anche se parenti, dà lettura
agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve
da ciascuna delle parti personalmente, l'una
dopo l'altra, la dichiarazione che esse
si vogliono prendere rispettivamente in
marito e in moglie, e di seguito dichiara
che esse sono unite in matrimonio.
L'atto
di matrimonio deve essere compilato immediatamente
dopo la celebrazione.
Art.
108 Inapponibilità di termini e condizioni
La
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente
in marito e in moglie non può essere sottoposta
ne a termine ne a condizione (1353).
Se
le parti aggiungono un termine o una condizione,
l'ufficiale dello stato civile non può procedere
alla celebrazione del matrimonio. Se ciò
nonostante il matrimonio è celebrato, il
termine e la condizione si hanno per non
apposti (138).
Art.
109 Celebrazione in un comune diverso
Quando
vi è necessità o convenienza di celebrare
il matrimonio in un comune diverso da quello
indicato nell'art. 106, l'ufficiale
dello stato civile, trascorso il termine
stabilito nel primo comma dell'art. 99,
richiede per iscritto l'ufficiale del luogo
dove il matrimonio si deve celebrare.
La
richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione
e in esso inserita. Nel giorno successivo
alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale
davanti al quale esso fu celebrato invia,
per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art.
110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se
uno degli sposi, per infermità o per altro
impedimento giustificato all'ufficio dello
stato civile, è nell'impossibilità di recarsi
alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce
col segretario nel luogo in cui si trova
lo sposo impedito, e ivi, alla presenza
di quattro testimoni, procede alla celebrazione
del matrimonio secondo l'art. 107.
Art.
111 Celebrazione per procura
I
militari e le persone che per ragioni di
servizio si trovano al seguito delle forze
armate possono, in tempo di guerra, celebrare
il matrimonio per procura.
La
celebrazione del matrimonio per procura
può anche farsi se uno degli sposi risiede
all'estero e concorrono gravi motivi da
valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione
risiede l'altro sposo. L'autorizzazione
è concessa con decreto non impugnabile emesso
in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
La
procura deve contenere l'indicazione della
persona con la quale il matrimonio si deve
contrarre.
La
procura deve essere fatta per atto pubblico
(2699); i militari e le persone al seguito
delle forze armate, in tempo di guerra,
possono farla nelle forme speciali ad essi
consentite.
Il
matrimonio non può essere celebrato quando
sono trascorsi centottanta giorni da quello
in cui la procura è stata rilasciata.
La
coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione
del matrimonio, elimina gli effetti della
revoca della procura, ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione.
Art.
112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale
dello stato civile non può rifiutare la
celebrazione del matrimonio se non per una
causa ammessa dalla legge.
Se
la rifiuta, deve rilasciare un certificato
con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro
il rifiuto è dato ricorso al tribunale che
provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737
e seguenti).
Art.
113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente
ufficiale dello stato civile
Si
considera celebrato davanti all'ufficiale
dello stato civile il matrimonio che sia
stato celebrato dinanzi a persona la quale,
senza avere la qualità di ufficiale dello
stato civile, ne esercitava pubblicamente
le funzioni, a meno che entrambi gli sposi,
al momento della celebrazione, abbiano saputo
che la detta persona non aveva tale qualità.
Art.
114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis)
SEZIONE
V
Del
matrimonio dei cittadini in paese straniero
e degli stranieri nello Stato
Art.
115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il
cittadino è soggetto alle disposizioni contenute
nella sezione prima di questo capo, anche
quando contrae matrimonio in paese straniero
secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La
pubblicazione deve anche farsi nello Stato
a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino
non risiede nello Stato, la pubblicazione
si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).
Art.
116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo
straniero che vuole contrarre matrimonio
nello Stato deve presentare all'ufficiale
dello stato civile una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio paese, dalla quale
risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto
nulla osta al matrimonio.
Anche
lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1,
2 e 4, 88 e 89.
Lo
straniero che ha domicilio o residenza nello
Stato deve inoltre far fare la pubblicazione
secondo le disposizioni di questo codice
(93 e seguenti).
SEZIONE
VI
Della
nullità del matrimonio
Art.
117 Matrimonio contratto con violazione
degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il
matrimonio contratto con violazione degli
artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai
coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarlo un interesse legittimo
e attuale (125,127).
Il
matrimonio contratto con violazione dell'art.
84 può essere impugnato dai coniugi,
da ciascuno dei genitori e dal pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento
può essere proposta personalmente dal minore
non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore età. La domanda, proposta dal genitore
o dal pubblico ministero, deve essere respinta
ove, anche in pendenza del giudizio, il
minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero
vi sia stato concepimento o procreazione
e in ogni caso sia accertata la volontà
del minore di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale.
Il
matrimonio contratto dal coniuge dell'assente
non può essere impugnato finché dura l'assenza.
Nei
casi in cui si sarebbe potuta accordare
l'autorizzazione ai sensi del quarto comma
dell'art. 87, il matrimonio non può
essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La
disposizione del primo comma del presente
articolo si applica anche nel caso di nullità
del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art.
118 (abrogato)
Art.
119 Interdizione
Il
matrimonio di chi è stato interdetto per
infermità di mente può essere impugnato
dal tutore, dal pubblico ministero e da
tutti coloro che abbiano un interesse legittimo
se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in giudicato,
ovvero se la interdizione è stata pronunziata
posteriormente ma l'infermità esisteva al
tempo del matrimonio. Può essere impugnato,
dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione
non può essere proposta se, dopo revocata
l'interdizione, vi è stata coabitazione
per un anno.
Art.
120 Incapacità di intendere o di volere
Il
matrimonio può essere impugnato da quello
dei coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere
o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione
del matrimonio.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione
per un anno dopo che il coniuge incapace
ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali.
Art.
121 (abrogato)
Art.
122 Violenza ed errore
Il
matrimonio può essere impugnato da quello
dei coniugi il cui consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità derivante da cause esterne
allo sposo.
Il
matrimonio può altresì essere impugnato
da quello dei coniugi il cui consenso è
stato dato per effetto di errore sull'identità
della persona o di errore essenziale su
qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore
sulle qualità personali è essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe
prestato il suo consenso se l'avesse esattamente
conosciute e purché l'errore riguardi:
l)
l'esistenza di una malattia fisica o psichica
o di una anomalia o deviazione sessuale,
tali da impedire lo svolgimento della vita
coniugale;
2)
l'esistenza di una sentenza di condanna
per delitto non colposo alla reclusione
non inferiore a cinque anni, salvo il caso
di intervenuta riabilitazione prima della
celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima
che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3)
la dichiarazione di delinquenza abituale
o professionale;
4)
la circostanza che l'altro coniuge sia stato
condannato per delitti concernenti la prostituzione
a pena non inferiore a due anni. L'azione
di annullamento non può essere proposta
prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5)
lo stato di gravidanza causato da persona
diversa dal soggetto caduto in errore, purché
vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art.
233, se la gravidanza è stata portata
a termine.
L'azione
non può essere proposta se vi è stata coabitazione
per un anno dopo che siano cessate la violenza
o le cause che hanno determinato il timore
ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art.
123 Simulazione
Il
matrimonio può essere impugnato da ciascuno
dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto
di non adempiere agli obblighi e di non
esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione
non può essere proposta decorso un anno
dalla celebrazione del matrimonio ovvero
nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto
come coniugi successivamente alla celebrazione
medesima.
Art.
124 Vincolo di precedente matrimonio
Il
coniuge può in qualunque tempo impugnare
il matrimonio dell'altro coniuge; se si
oppone la nullità del primo matrimonio,
tale questione deve essere preventivamente
giudicata (86, 117).
Art.
125 Azione del pubblico ministero
L'azione
di nullità non può essere promossa dal pubblico
ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Art.
126 Separazione dei coniugi in pendenza
del giudizio
Quando
è proposta domanda di nullità del matrimonio,
il Tribunale può, su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea
durante il giudizio; può ordinarla anche
d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di
essi sono minori o interdetti.
Art.
127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione
per impugnare il matrimonio non si trasmette
agli eredi se non quando il giudizio è già
pendente alla morte dell'attore.
Art.
128 Matrimonio putativo
Se
il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti
del matrimonio valido si producono, in favore
dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia
la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno
contratto in buona fede, oppure quando il
loro consenso è stato estorto con violenza
o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli
effetti del matrimonio valido si producono
anche rispetto ai figli nati o concepiti
durante il matrimonio dichiarato nullo,
nonché rispetto ai figli nati prima del
matrimonio e riconosciuti anteriormente
alla sentenza che dichiara la nullità.
Se
le condizioni indicate nel primo comma si
verificano per uno solo dei coniugi, gli
effetti valgono soltanto in favore di lui
e dei figli.
Il
matrimonio dichiarato nullo, contratto in
malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti
del matrimonio valido rispetto ai figli
nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente, i figli nei
cui confronti non si verifichino gli effetti
del matrimonio valido, hanno lo stato di
figli naturali riconosciuti, nei casi in
cui il riconoscimento è consentito.
Art.
129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando
le condizioni del matrimonio putativo si
verificano rispetto ad ambedue i coniugi,
il giudice può disporre a carico di uno
di essi e per un periodo non superiore a
tre anni l'obbligo di corrispondere somme
periodiche di denaro, in proporzione alle
sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi
non abbia adeguati redditi propri e non
sia passato a nuove nozze.
Per
i provvedimenti che il giudice adotta riguardo
ai figli, si applica l'art. 155.
Art.
129 bis Responsabilità del coniuge in mala
fede e del terzo
Il
coniuge al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio, è tenuto a corrispondere
all'altro coniuge in buona fede, qualora
il matrimonio sia annullato, una congrua
indennità, anche in mancanza di prova del
danno sofferto. L'indennità deve comunque
comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì
a prestare gli alimenti al coniuge in buona
fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il
terzo al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio è tenuto a corrispondere
al coniuge in buona fede, se il matrimonio
è annullato, l'indennità prevista nel comma
precedente.
In
ogni caso il terzo che abbia concorso con
uno dei coniugi nel determinare la nullità
del matrimonio è solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE
VII
Delle
prove della celebrazione del matrimonio
Art.
130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno
può reclamare il titolo di coniuge e gli
effetti del matrimonio, se non presenta
l'atto di celebrazione estratto dai registri
dello stato civile.
Il
possesso di stato, quantunque allegato da
ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare
l'atto di celebrazione.
Art.
131 Possesso di stato
Il
possesso di stato, conforme all'atto di
celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto
di forma.
Art.
132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel
caso di distruzione o di smarrimento dei
registri dello stato civile l'esistenza
del matrimonio può essere provata a norma
dell'art. 452.
Quando
vi sono indizi che per dolo o per colpa
del pubblico ufficiale o per un caso di
forza maggiore l'atto di matrimonio non
è stato inserito nei registri a ciò destinati,
la prova dell'esistenza del matrimonio è
ammessa, sempre che risulti in modo non
dubbio un conforme possesso di stato.
Art.
133 Prova della celebrazione risultante
da sentenza penale
Se
la prova della celebrazione del matrimonio
risulta da sentenza penale, l'iscrizione
della sentenza nel registro dello stato
civile assicura al matrimonio, dal giorno
della sua celebrazione, tutti gli effetti
riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
SEZIONE
VIII
Disposizioni
penali
Art.
134 Omissione di pubblicazione
Sono
puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000
gli sposi e l'ufficiale dello stato civile
che hanno celebrato matrimonio senza che
la celebrazione sia stata preceduta dalla
prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
Art.
135 Pubblicazione senza richiesta o senza
documenti
E'
punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000
l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla pubblicazione di un matrimonio senza
la richiesta di cui all'art. 96 o
quando manca alcuno dei documenti prescritti
dal primo comma dell'art. 97.
Art.
136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale
dello stato civile
L'ufficiale
dello stato civile che procede alla celebrazione
del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento
o divieto di cui egli ha notizia, è punito
con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
Art.
137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato
civile. Mancanza dei testimoni
E'
punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000
l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato
un matrimonio per cui non era competente
(106).
La
stessa pena si applica all'ufficiale dello
stato civile che ha proceduto alla celebrazione
di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art.
138 Altre infrazioni
E'
punito con l'ammenda stabilita nell'art.
135 l'ufficiale dello stato civile che
in qualunque modo contravviene alle disposizioni
degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107,
108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi
altra infrazione per cui non sia stabilita
una pena speciale in questa sezione.
Art.
139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il
coniuge il quale, conoscendo prima della
celebrazione una causa di nullità del matrimonio,
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito,
se il matrimonio è annullato, con l'ammenda
da L. 200.000 a L. 1.000.000.
Art.
140 Inosservanza del divieto temporaneo
di nuove nozze
La
donna che contrae matrimonio contro il divieto
dell'art. 89, l'ufficiale che lo
celebra e l'altro coniuge sono puniti con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
Art.
141 Competenza
I
reati previsti nei precedenti articoli sono
di competenza del tribunale.
NOTA
Le contravvenzioni indicate negli articoli
precedenti sono diventati illeciti amministrativi.
Vedere Leggi Speciali.
Art.
142 Limiti d'applicazione delle precedenti
disposizioni
Le
disposizioni della presente sezione si applicano
quando i fatti ivi contemplati non costituiscono
reato più grave.
CAPO
IV
Dei
diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art.
143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con
il matrimonio il marito e la moglie acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale,
alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen.
570).
Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire
ai bisogni della famiglia.
Art.
143 bis Cognome della moglie
La
moglie aggiunge al proprio cognome quello
del marito e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art.
143 ter (abrogato)
Art.
144 Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia
I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di
attuare l'indirizzo concordato.
Art.
145 Intervento del giudice
In
caso di disaccordo ciascuno dei coniugi
può chiedere, senza formalità, l'intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni
espresse dai coniugi e, per quanto opportuno,
dai figli conviventi che abbiano compiuto
il sedicesimo anno, tenta di raggiungere
una soluzione concordata.
Ove
questa non sia possibile e il disaccordo
concerne la fissazione della residenza o
altri affari essenziali, il giudice, qualora
ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più
adeguata alle esigenze dell'unità e della
vita della famiglia.
Art.
146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il
diritto all'assistenza morale e materiale
previsto dall'art. 143 è sospeso
nei confronti del coniuge che, allontanatosi
(Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla
residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione della domanda di separazione
o di annullamento o di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento
dalla residenza familiare.
Il
giudice può, secondo le circostanze, ordinare
il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi,
nella misura atta a garantire l'adempimento
degli obblighi previsti dagli artt. 143,
terzo comma, e 147.
Art.
147 Doveri verso i figli
Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art.
148 Concorso negli oneri
I
coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista nell'articolo precedente in proporzione
alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali,
in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli.
In
caso di inadempimento il presidente del
tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che
una quota dei redditi dell'obbligato, in
proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
della prole.
Il
decreto notificato agli interessati ed al
terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il
terzo debitore, possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione
al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le
parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo ordinario,
la modificazione e la revoca del provvedimento.
CAPO
V
Dello
scioglimento del matrimonio e della separazione
dei coniugi
Art.
149 Scioglimento del matrimonio
Il
matrimonio si scioglie con la morte di uno
dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Gli
effetti civili del matrimonio celebrato
con rito religioso, ai sensi dell'art.
82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto,
cessano alla morte di uno dei coniugi e
negli altri casi previsti dalla legge.
Art.
150 Separazione personale
E'
ammessa la separazione personale dei coniugi.
La
separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il
diritto di chiedere la separazione giudiziale
o l'omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
Art.
151 Separazione giudiziale
La
separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza o da recare grave pregiudizio
alla educazione della prole.
Il
giudice, pronunziando la separazione, dichiara,
ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano
dal matrimonio.
Art.
152-153 (abrogati)
Art.
154 Riconciliazione
La
riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono
della domanda di separazione personale già
proposta.
Art.
155 Provvedimenti riguardo ai figli
Il
giudice che pronunzia la separazione dichiara
a quale dei coniugi i figli sono affidati
e adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa.
In
particolare il giudice stabilisce la misura
e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire
al mantenimento, all'istruzione e all'educazione
dei figli, nonché le modalità di esercizio
dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il
coniuge cui sono affidati i figli, salva
diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della potestà su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che sia diversamente
stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano
affidati ha il diritto e il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli
al loro interesse.
L'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza,
e ove sia possibile, al coniuge cui vengono
affidati i figli.
Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio
della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
In
ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso
una terza persona o, nella impossibilità,
in un istituto di educazione (Cod. Proc.
Civ. 710).
Nell'emanare
i provvedimenti relativi all'affidamento
dei figli e al contributo al loro mantenimento,
il giudice deve tener conto dell'accordo
fra le parti: i provvedimenti possono essere
diversi rispetto alle domande delle parti
o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione
di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice.
I
coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi
e le disposizioni relative alla misura e
alle modalità del contributo.
NOTA
Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato
in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale
(Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
Art.
156 Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi
Il
giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall'altro
coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.
L'entità
di tale somministrazione è determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
Resta
fermo l'obbligo di prestare gli alimenti
di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il
giudice che pronunzia la separazione può
imporre al coniuge di prestare idonea garanzia
reale o personale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi
e dall'art. 155.
La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.
2818.
In
caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice può disporre il sequestro
di parte dei beni del coniuge obbligato
e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente
agli aventi diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti di cui ai
commi precedenti.
Art.
156 bis Cognome della moglie
Il
giudice può vietare alla moglie l'uso del
cognome del marito quando tale uso sia a
lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti
autorizzare la moglie a non usare il cognome
stesso, qualora dall'uso possa derivarle
grave pregiudizio.
Art.
157 Cessazione degli effetti della separazione
I
coniugi possono di comune accordo far cessare
gli effetti della sentenza di separazione,
senza che sia necessario l'intervento del
giudice, con un'espressa dichiarazione o
con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La
separazione può essere pronunziata nuovamente
soltanto in relazione a fatti e comportamenti
intervenuti dopo la riconciliazione.
Art.
158 Separazione consensuale
La
separazione per il solo consenso dei coniugi
non ha effetto senza l'omologazione del
giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento
e al mantenimento dei figli è in contrasto
con l'interesse di questi il giudice riconvoca
i coniugi indicando ad essi le modificazioni
da adottare nell'interesse dei figli e,
in caso di inidonea soluzione, può rifiutare
allo stato l'omologazione.
CAPO
VI
Del
regime patrimoniale della famiglia
SEZIONE
I
Disposizioni
generali
Art.
159 Del regime patrimoniale legale tra i
coniugi
Il
regime patrimoniale legale della famiglia,
in mancanza di diversa convenzione stipulata
a norma dell'art. 162, è costituito
dalla comunione dei beni regolata dalla
sezione III del presente capo.
Art.
160 Diritti inderogabili
Gli
sposi non possono derogare, né ai diritti
né ai doveri provvisti dalla legge per effetto
del matrimonio.
Art.
161 Riferimento generico a leggi o agli
usi
Gli
sposi non possono pattuire in modo generico
che i loro rapporti patrimoniali siano in
tutto o in parte regolati da leggi alle
quali non sono sottoposti o dagli usi, ma
devono enunciare in modo concreto il contenuto
dei patti con i quali intendono regolare
questi loro rapporti.
Art.
162 Forma delle convenzioni matrimoniali
Le
convenzioni matrimoniali debbono essere
stipulate per atto pubblico sotto pena di
nullità.
La
scelta del regime di separazione può anche
essere dichiarata nell'atto di celebrazione
del matrimonio.
Le
convenzioni possono essere stipulate in
ogni tempo, ferme restando le disposizioni
dell'art. 194.
Le
convenzioni matrimoniali non possono essere
opposte ai terzi quando a margine dell'atto
di matrimonio non risultano annotati la
data del contratto, il notaio rogante e
le generalità dei contraenti, ovvero la
scelta di cui al secondo comma.
Art.
163 Modifica delle convenzioni
Le
modifiche delle convenzioni matrimoniali,
anteriori o successive al matrimonio, non
hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato
col consenso di tutte le persone che sono
state parti nelle convenzioni medesime,
o dei loro eredi.
Se
uno dei coniugi muore dopo aver consentito
con atto pubblico alla modifica delle convenzioni,
questa produce i suoi effetti se le altre
parti esprimono anche successivamente il
loro consenso, salva l'omologazione del
giudice. L'omologazione può essere chiesta
da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai
loro eredi.
Le
modifiche convenute e la sentenza di omologazione
hanno effetto rispetto ai terzi solo se
ne è fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio.
L'annotazione
deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali
ove questa sia richiesta a norma degli artt.
2643 e seguenti.
Art.
164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
E'
consentita ai terzi la prova della simulazione
delle convenzioni matrimoniali (1417).
Le
controdichiarazioni scritte possono aver
effetto nei confronti di coloro tra i quali
sono intervenute, solo se fatte con la presenza
ed il simultaneo consenso di tutte le persone
che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art.
165 Capacità del minore
Il
minore ammesso a contrarre matrimonio è
pure capace di prestare il consenso per
tutte le relative convenzioni matrimoniali,
le quali sono valide se egli è assistito
dai genitori esercenti la potestà su di
lui o dal tutore o dal curatore speciale
nominato a norma dell'art. 90.
Art.
166 Capacità dell'inabilitato
Per
la validità delle stipulazioni e delle donazioni,
fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato
(415) o da colui contro il quale è stato
promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria
l'assistenza del curatore già nominato.
Se questi non è stato ancora nominato, si
provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art.
166-bis Divieto di costituzione di dote
E'
nulla ogni convenzione che comunque tenda
alla costituzione di beni in dote.
SEZIONE
II
Del
fondo patrimoniale
Art.
167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno
o ambedue i coniugi, per atto pubblico,
o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando
determinati beni, immobili o mobili iscritti
in pubblici registri, o titoli di credito,
a far fronte ai bisogni della famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale per
atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto
pubblico posteriore.
La
costituzione può essere fatta anche durante
il matrimonio.
I
titoli di credito devono essere vincolati
rendendoli nominativi con annotazione del
vincolo o in altro modo idoneo.
Art.
168 Impiego ed amministrazione del fondo
La
proprietà dei beni costituenti il fondo
patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi,
salvo che sia diversamente stabilito nell'atto
di costituzione.
I
frutti (820) dei beni costituenti il fondo
patrimoniale sono impiegati per i bisogni
della famiglia.
L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale
è regolata dalle norme relative all'amministrazione
della comunione legale.
Art.
169 Alienazione dei beni del fondo
Se
non è stato espressamente consentito nell'atto
di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare
beni del fondo patrimoniale se non con il
consenso di entrambi i coniugi e, se vi
sono figli minori, con l'autorizzazione
concessa dal giudice, con provvedimento
emesso in camera di consiglio, nei soli
casi di necessità o di utilità evidente.
Art.
170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione
sui beni del fondo e sui frutti di essi
non può aver luogo per debiti che il creditore
conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.
Art.
171 Cessazione del fondo
La
destinazione del fondo termina a seguito
dell'annullamento o dello scioglimento o
della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se
vi sono figli minori il fondo dura fino
al compimento della maggiore età dell'ultimo
figlio. In tale caso il giudice può dettare,
su istanza di chi vi abbia interesse, norme
per l'amministrazione del fondo.
Considerate
le condizioni economiche dei genitori e
dei figli ed ogni altra circostanza, il
giudice può altresì attribuire ai figli,
in godimento o in proprietà, una quota dei
beni del fondo.
Se
non vi sono figli, si applicano le disposizioni
sullo scioglimento della comunione legale.
Art.
172-176 (abrogati)
SEZIONE
III
Della
comunione legale
Art.
177 Oggetto della comunione
Costituiscono
oggetto della comunione:
a)
gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme
o separatamente durante il matrimonio, ad
esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b)
i frutti dei beni propri di ciascuno dei
coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c)
i proventi dell'attività separata di ciascuno
dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati
d)
le aziende gestite da entrambi i coniugi
e costituite dopo il matrimonio.
Qualora.
si tratti di aziende appartenenti ad uno
dei coniugi anteriormente al matrimonio
ma gestite da entrambi, la comunione concerne
solo gli utili e gli incrementi.
Art.
178 Beni destinati all'esercizio di impresa
I
beni destinati all'esercizio dell'impresa
di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio
e gli incrementi dell'impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto
della comunione solo se sussistono al momento
dello scioglimento di questa.
Art.
179 Beni personali
Non
costituiscono oggetto della comunione e
sono beni personali del coniuge:
a)
i beni di cui, prima del matrimonio, il
coniuge era proprietario o rispetto ai quali
era titolare di un diritto reale di godimento;
b)
i beni acquisiti successivamente al matrimonio
per effetto di donazione o successione,
quando nell'atto di liberalità o nel testamento
non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione;
c)
i beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)
i beni che servono all'esercizio della professione
del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della
comunione;
e)
i beni ottenuti a titolo di risarcimento
del danno nonché la pensione attinente alla
perdita parziale o totale della capacità
lavorativa;
f)
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento
dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato
all'atto dell'acquisto (2647).
L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati
nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, ai
sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente
comma, quando tale esclusione risulti dall'atto
di acquisto se di esso sia stato parte anche
l'altro coniuge.
Art.
180 Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione
dei beni della comunione e la rappresentanza
in giudizio per gli atti ad essa relativi
spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il
compimento degli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, nonché la stipula dei contratti
con i quali si concedono o si acquistano
diritti personali di godimento e la rappresentanza
in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art.
181 Rifiuto di consenso
Se
uno dei coniugi rifiuta il consenso per
la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per
cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge
può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione
nel caso in cui la stipulazione dell'atto
è necessaria nell'interesse della famiglia
o dell'azienda che a norma della lett. d)
dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art.
182 Amministrazione affidata ad uno solo
dei coniugi
In
caso di lontananza o di altro impedimento
di uno dei coniugi l'altro, in mancanza
di procura del primo risultante da atto
pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata
(2703), può compiere, previa autorizzazione
del giudice e con le cautele eventualmente
da questo stabilite, gli atti necessari
per i quali è richiesto, a norma del l'art.
180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel
caso di gestione comune di azienda, uno
dei coniugi può essere delegato dall'altro
al compimento di tutti gli atti necessari
all'attività dell'impresa.
Art.
183 Esclusione dall'amministrazione
Se
uno dei coniugi è minore o non può amministrare
ovvero se ha male amministrato, l'altro
coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione.
Il
coniuge privato dell'amministrazione può
chiedere al giudice di esservi reintegrato,
se sono venuti meno i motivi che hanno determinato
l'esclusione.
La
esclusione opera di diritto riguardo al
coniuge interdetto e permane sino a quando
non sia cessato lo stato di interdizione.
Art.
184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli
atti compiuti da un coniuge senza il necessario
consenso dell'altro coniuge e da questo
non convalidati sono annullabili se riguardano
beni immobili o beni mobili elencati nell'art.
2683.
L'azione
può essere proposta dal coniuge il cui consenso
era necessario entro un anno (2964) dalla
data in cui ha avuto conoscenza dell'atto
e in ogni caso entro un anno dalla data
di trascrizione. Se l'atto non sia stato
trascritto e quando il coniuge non ne abbia
avuto conoscenza prima dello scioglimento
della comunione l'azione non può essere
proposta oltre l'anno dallo scioglimento
stesso.
Se
gli atti riguardano beni mobili diversi
da quelli indicati nel primo comma, il coniuge
che li ha compiuti senza il consenso dell'altro
è obbligato su istanza di quest'ultimo a
ricostruire la comunione nello stato in
cui era prima del compimento dell'atto o,
qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti
all'epoca della ricostituzione della comunione.
Art.
185 Amministrazione dei beni personali del
coniuge
All'amministrazione
dei beni che non rientrano nella comunione
o nel fondo patrimoniale si applicano le
disposizioni dei commi secondo, terzo e
quarto dell'art. 217.
Art.
186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
I
beni della comunione rispondono:
a)
di tutti i pesi ed oneri gravanti su di
essi al momento dell'acquisto;
b)
di tutti i carichi dell'amministrazione;
c)
delle spese per il mantenimento della famiglia
e per l'istruzione e l'educazione dei figli
e di ogni obbligazione contratta dai coniugi,
anche separatamente, nell'interesse della
famiglia;
d)
di ogni obbligazione contratta congiuntamente
dai coniugi.
Art.
187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima
del matrimonio
I
beni della comunione, salvo quanto disposto
nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi
prima del matrimonio.
Art.
188 Obbligazioni derivanti da donazioni
o successioni
I
beni della comunione, salvo quanto disposto
nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le donazioni
e le successioni conseguite dai coniugi
durante il matrimonio e non attribuite alla
comunione.
Art.
189 Obbligazioni contratte separatamente
dai coniugi
I
beni della comunione fino al valore corrispondente
alla quota del coniuge obbligato, rispondono,
quando i creditori non possono soddisfarsi
sui beni personali delle obbligazioni contratte
dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per
il compimento di atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza il necessario consenso
dell'altro.
I
creditori particolari di uno dei coniugi,
anche se il credito è sorto anteriormente
al matrimonio, possono soddisfarsi in via
sussidiaria sui beni della comunione, fino
al valore corrispondente alla quota del
coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari,
sono preferiti i creditori della comunione.
Art.
190 Responsabilità sussidiaria dei beni
personali
I
creditori possono agire in via sussidiaria
sui beni personali di ciascuno dei coniugi,
nella misura della metà del credito, quando
i beni della comunione non sono sufficienti
a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art.
191 Scioglimento della comunione
La
comunione si scioglie per la dichiarazione
di assenza o di morte presunta, di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento
o per la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, per la separazione personale,
per la separazione giudiziale dei beni,
per mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel
caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art.
177, lo scioglimento della comunione
può essere deciso, per accordo dei coniugi,
osservata la forma prevista dall'art.
162.
Art.
192 Rimborsi e restituzioni
Ciascuno
dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione
le somme prelevate dal patrimonio comune
per fini diversi dall'adempimento delle
obbligazioni previste dall'art. 186.
E'
tenuto altresì a rimborsare il valore dei
beni di cui all'art. 189, a meno
che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri
che l'atto stesso sia stato vantaggioso
per la comunione o abbia soddisfatto una
necessità della famiglia.
Ciascuno
dei coniugi può richiedere la restituzione
delle somme prelevate dal patrimonio personale
ed impiegate in spese ed investimenti del
patrimonio comune.
I
rimborsi e le restituzioni si effettuano
al momento dello scioglimento della comunione;
tuttavia il giudice può autorizzarli in
un momento anteriore se l'interesse della
famiglia lo esige o lo consente.
Il
coniuge che risulta creditore può chiedere
di prelevare beni comuni sino a concorrenza
del proprio credito. In caso di dissenso
si applica il quarto comma. I prelievi si
effettuano sul denaro, quindi sui mobili
e infine sugli immobili.
Art.
193 Separazione giudiziale dei beni
La
separazione giudiziale dei beni può essere
pronunziata in caso di interdizione (417)
o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi
o di cattiva amministrazione della comunione.
Può
altresì essere pronunziata quando il disordine
degli affari di uno dei coniugi o la condotta
da questi tenuta nell'amministrazione dei
beni mette in pericolo gli interessi dell'altro
o della comunione o della famiglia, oppure
quando uno dei coniugi non contribuisce
ai bisogni di questa in misura proporzionale
alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La
separazione può essere chiesta da uno dei
coniugi o dal suo legale rappresentante.
La
sentenza che pronunzia la separazione retroagisce
al giorno in cui è stata proposta la domanda
ed ha l'effetto di instaurare il regime
di separazione dei beni regolato nella sezione
V del presente capo, salvi i diritti dei
terzi.
La
sentenza è annotata a margine dell'atto
di matrimonio e sull'originale delle convenzioni
matrimoniali (2653).
Art.
194 Divisione dei beni della comunione
La
divisione dei beni della comunione legale
si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo
e il passivo.
Il
giudice, in relazione alle necessità della
prole e all'affidamento di essa, può costituire
a favore di uno dei coniugi l'usufrutto
su una parte dei beni spettanti all'altro
coniuge.
Art.
195 Prelevamento dei beni mobili
Nella
divisione i coniugi o i loro eredi hanno
diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano
ai coniugi stessi prima della comunione
o che sono ad essi pervenuti durante la
medesima per successione o donazione. In
mancanza di prova contraria si presume che
i beni mobili facciano parte della comunione.
Art.
196 Ripetizione del valore in caso di mancanza
delle cose da prelevare
Se
non si trovano i beni mobili che il coniuge
o i suoi eredi hanno diritto di prelevare
a norma dell'articolo precedente essi possono
ripeterne il valore, provandone l'ammontare
anche per notorietà, salvo che la mancanza
di quei beni sia dovuta a consumazione per
uso o perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge.
Art.
197 Limiti al prelevamento nei riguardi
dei terzi
Il
prelevamento autorizzato dagli articoli
precedenti non può farsi, a pregiudizio
dei terzi, qualora la proprietà individuale
dei beni non risulti da atto avente data
certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge
o ai suoi eredi il diritto di regresso sui
beni della comunione spettanti all'altro
coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art.
198-209 (abrogati)
SEZIONE
IV
Della
comunione convenzionale
Art.
210 Modifiche convenzionali alla comunione
legale dei beni
I
coniugi possono, mediante convenzione stipulata
a norma dell'art. 162, modificare
il regime della comunione legale dei beni
purché i patti non siano in contrasto con
le disposizioni dell'art. 161.
I
beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art.
179 non possono essere compresi nella
comunione convenzionale.
Non
sono derogabili le norme della comunione
legale relative all'amministrazione dei
beni della comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero
oggetto della comunione legale.
Art.
211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima
del matrimonio
I
beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio
limitatamente al valore dei beni di proprietà
del coniuge stesso prima del matrimonio
che, in base a convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, sono entrati a far
parte della comunione dei beni.
Art.
212-214 (abrogati)
SEZIONE
V
Del regime di separazione dei beni
I
coniugi possono convenire che ciascuno di
essi conservi la titolarità esclusiva dei
beni acquistati durante il matrimonio.
Art.
216 (abrogato)
Art.
217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun
coniuge ha il godimento e l'amministrazione
dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se
ad uno dei coniugi è stata conferita la
procura ad amministrare i beni dell'altro
con l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo
le regole del mandato (1710, 1718).
Se
uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro
con procura senza l'obbligo di rendere conto
dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta
dell'altro coniuge o allo scioglimento o
alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti
esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se
uno dei coniugi, nonostante l'opposizione
dell'altro, amministra i beni di questo
o comunque compie atti relativi a detti
beni risponde dei danni e della mancata
percezione dei frutti.
Art.
218 Obbligazioni del coniuge che gode dei
beni dell'altro coniuge
Il
coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge
è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario
(1001).
Art.
219 Prova della proprietà dei beni
Il
coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti
dell'altro la proprietà esclusiva di un
bene.
I
beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare
la proprietà esclusiva sono di proprietà
indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art.
220-230 (abrogati)
SEZIONE
VI
Dell'impresa
familiare
Art.
230-bis Impresa familiare
Salvo
che configurabile un diverso rapporto, il
familiare che presta in modo continuativo
la sua attività di lavoro nella famiglia
o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell'azienda, anche
in ordine all'avviamento, in proporzione
alla quantità alla qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli
utili e degli incrementi nonché quelle inerenti
alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa
sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano alla impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la
piena capacità di agire sono rappresentati
nel voto da chi esercita la potestà su di
essi.
Il
lavoro della donna è considerato equivalente
a quello dell'uomo.
Ai
fini della disposizione di cui al primo
comma si intende come familiare il coniuge,
i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
Il
diritto di partecipazione di cui al primo
comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento
avvenga a favore di familiari indicati nel
comma precedente col consenso di tutti i
partecipi. Esso può essere liquidato in
danaro alla cessazione, per qualsiasi causa,
della prestazione del lavoro, ed altresì
in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal
giudice.
In
caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo
comma hanno diritto di prelazione sull'azienda.
Si applica, nei limiti in cui è compatibile,
la disposizione dell'art. 732.
Le
comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli
usi che non contrastino con le precedenti
norme.