TITOLO 
                    VI
                                      DEL 
                                      MATRIMONIO
                                    CAPO 
                                      I
                                      Della 
                                      promessa di matrimonio
                                    Art. 
                                      79 Effetti
                                    La 
                                      promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo 
                                      ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto 
                                      per il caso di non adempimento.
                                    Art. 
                                      80 Restituzione dei doni
                                    Il 
                                      promittente può domandare la restituzione 
                                      dei doni fatti a causa della promessa di 
                                      matrimonio, se questo non è stato contratto 
                                      (785, 2694).
                                    La 
                                      domanda non è proponibile dopo un anno dal 
                                      giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare 
                                      il matrimonio o dal giorno della morte di 
                                      uno dei promittenti.
                                    Art. 
                                      81 Risarcimento dei danni
                                    La 
                                      promessa di matrimonio fatta vicendevolmente 
                                      per atto pubblico o per scrittura privata 
                                      da una persona maggiore di età o dal minore 
                                      ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 
                                      84, oppure risultante dalla richiesta 
                                      della pubblicazione, obbliga il promittente 
                                      che senza giusto motivo ricusi di eseguirla 
                                      a risarcire il danno cagionato all'altra 
                                      parte per le spese fatte e per le obbligazioni 
                                      contratte a causa di quella promessa. Il 
                                      danno è risarcito entro il limite in cui 
                                      le spese e le obbligazioni corrispondono 
                                      alla condizione delle parti (2056).
                                    Lo 
                                      stesso risarcimento è dovuto dal promittente 
                                      che con la propria colpa ha dato giusto 
                                      motivo al rifiuto dell'altro.
                                    La 
                                      domanda non è proponibile dopo un anno dal 
                                      giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio 
                                      (2964 e seguenti).
                                     
                                    CAPO 
                                      II 
                                    Del 
                                      matrimonio celebrato davanti a ministri 
                                      del culto cattolico e del matrimonio celebrato 
                                      davanti a ministri dei culti ammessi nello 
                                      stato
                                     
                                    Art. 
                                      82 Matrimonio celebrato davanti a ministri 
                                      del culto cattolico
                                    Il 
                                      matrimonio celebrato davanti a un ministro 
                                      del culto cattolico e regolato in conformità 
                                      del Concordato con la Santa Sede e delle 
                                      leggi speciali sulla materia.
                                    Art. 
                                      83 Matrimonio celebrato davanti a ministri 
                                      dei culti ammessi nello Stato
                                    Il 
                                      matrimonio celebrato davanti a ministri 
                                      dei culti ammessi nello Stato è regolato 
                                      dalle disposizioni del capo seguente, salvo 
                                      quanto è stabilito nella legge speciale 
                                      concernente tale matrimonio.
                                     
                                    CAPO 
                                      III
                                      Del 
                                      matrimonio celebrato davanti all'ufficiale 
                                      dello stato civile
                                
                                    SEZIONE 
                                      I
                                      Delle 
                                      condizioni necessarie per contrarre matrimonio
                                    Art. 
                                      84 Età
                                    I 
                                      minori di età non possono contrarre matrimonio.
                                    Il 
                                      tribunale, su istanza dell'interessato, 
                                      accertata la sua maturità psico-fisica e 
                                      la fondatezza delle ragioni addotte, sentito 
                                      il pubblico ministero, i genitori o il tutore, 
                                      può con decreto emesso in camera di consiglio 
                                      ammettere per gravi motivi al matrimonio 
                                      chi abbia compiuto sedici anni.
                                    Il 
                                      decreto è comunicato al pubblico ministero, 
                                      agli sposi, ai genitori e al tutore.
                                    Contro 
                                      il decreto può essere proposto reclamo, 
                                      con ricorso alla corte d'appello, nel termine 
                                      perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
                                    La 
                                      corte d'appello decide con ordinanza non 
                                      impugnabile, emessa in camera di consiglio.
                                    Il 
                                      decreto acquista efficacia quando è decorso 
                                      il termine previsto nel quarto comma, senza 
                                      che sia stato proposto reclamo.
                                    Art. 
                                      85 Interdizione per infermità di mente
                                    Non 
                                      può contrarre matrimonio l'interdetto per 
                                      infermità di mente (116, 117, 119, 414 e 
                                      seguenti).
                                    Se 
                                      l'istanza di interdizione è soltanto promossa, 
                                      il pubblico ministero può richiedere che 
                                      si sospenda la celebrazione del matrimonio; 
                                      in tal caso la celebrazione non può aver 
                                      luogo finché la sentenza che ha pronunziato 
                                      sull'istanza non sia passata in giudicato 
                                      (Cod. Proc. Civ. 324).
                                    Art. 
                                      86 Libertà di stato
                                    Non 
                                      può contrarre matrimonio chi è vincolato 
                                      da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 
                                      124, c.p. 556).
                                    Art. 
                                      87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
                                    Non 
                                      possono contrarre matrimonio fra loro:
                                    l) 
                                      gli ascendenti e i discendenti in linea 
                                      retta, legittimi o naturali;
                                    2) 
                                      i fratelli e le sorelle germani, consanguinei 
                                      o uterini;
                                    3) 
                                      lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
                                    4) 
                                      gli affini in linea retta; il divieto sussiste 
                                      anche nel caso in cui l'affinità deriva 
                                      dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto 
                                      o per il quale è stata pronunciata la cessazione 
                                      degli effetti civili;
                                    5) 
                                      gli affini in linea collaterale in secondo 
                                      grado;
                                    6) 
                                      l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
                                    7) 
                                      i figli adottivi della stessa persona;
                                    8) 
                                      l'adottato e i figli dell'adottante;
                                    9) 
                                      l'adottato e il coniuge dell'adottante, 
                                      l'adottante e il coniuge dell'adottato.
                                    I 
                                      divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono 
                                      applicabili all'affiliazione.
                                    I 
                                      divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano 
                                      anche se il rapporto dipende da filiazione 
                                      naturale.
                                    Il 
                                      tribunale, su ricorso degli interessati, 
                                      con decreto emesso in camera di consiglio, 
                                      sentito il pubblico ministero, può autorizzare 
                                      il matrimonio nei casi indicati dai nn. 
                                      3 e 5, anche se si tratti di affiliazione 
                                      o di filiazione naturale. L'autorizzazione 
                                      può essere accordata anche nel caso indicato 
                                      dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio 
                                      dichiarato nullo.
                                    Il 
                                      decreto è notificato agli interessati e 
                                      al pubblico ministero.
                                    Si 
                                      applicano le disposizioni dei commi quarto, 
                                      quinto e sesto dell'art. 84.
                                    Art. 
                                      88 Delitto
                                    Non 
                                      possono contrarre matrimonio tra loro le 
                                      persone delle quali l'una è stata condannata 
                                      per omicidio consumato o tentato sul coniuge 
                                      dell'altra (116, 117).
                                    Se 
                                      ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero 
                                      fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione 
                                      del matrimonio fino a quando non è pronunziata 
                                      sentenza di proscioglimento.
                                    Art. 
                                      89 Divieto temporaneo di nuove nozze
                                    Non 
                                      può contrarre matrimonio la donna, se non 
                                      dopo trecento giorni dallo scioglimento, 
                                      dall'annullamento o dalla cessazione degli 
                                      effetti civili del precedente matrimonio. 
                                      Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo 
                                      scioglimento o la cessazione degli effetti 
                                      civili del precedente matrimonio siano stati 
                                      pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. 
                                      b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 
                                      898, e nei casi in cui il matrimonio sia 
                                      stato dichiarato nullo per impotenza, anche 
                                      soltanto a generare, di uno dei coniugi.
                                    Il 
                                      tribunale con decreto emesso in camera di 
                                      consiglio, sentito il pubblico ministero, 
                                      può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente 
                                      escluso lo stato di gravidanza o se risulta 
                                      da sentenza passata in giudicato che il 
                                      marito non ha convissuto con la moglie, 
                                      nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, 
                                      l'annullamento o la cessazione degli effetti 
                                      civili del matrimonio.
                                    Si 
                                      applicano le disposizioni dei commi quarto, 
                                      quinto e sesto dell'art. 84 e del 
                                      comma quinto dell'art. 87.
                                    Il 
                                      divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza 
                                      è terminata.
                                    Art. 
                                      90 Assenza del minore
                                    Con 
                                      il decreto di cui all'art. 84 il 
                                      tribunale o la corte di appello nominano, 
                                      se le circostanze lo esigono, un curatore 
                                      speciale che assista il minore nella stipulazione 
                                      delle convenzioni matrimoniali.
                                    Art. 
                                      91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
                                    Art. 
                                      92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi 
                                      Reali (omissis)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      II
                                      Delle 
                                      formalità preliminari del matrimonio
                                    Art. 
                                      93 Pubblicazione
                                    La 
                                      celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta 
                                      dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale 
                                      dello stato civile.
                                    La 
                                      pubblicazione consiste nell'affissione alla 
                                      porta della casa comunale di un atto dove 
                                      si indica il nome, il cognome, la professione, 
                                      il luogo di nascita e la residenza degli 
                                      sposi, se essi siano maggiori o minori di 
                                      età, nonché il luogo dove intendono celebrare 
                                      il matrimonio. L'atto deve anche indicare 
                                      il nome del padre e il nome e il cognome 
                                      della madre degli sposi, salvi i casi in 
                                      cui la legge vieta questa menzione (115, 
                                      138).
                                    Art. 
                                      94 Luogo della pubblicazione
                                    La 
                                      pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale 
                                      dello stato civile del comune dove uno degli 
                                      sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni 
                                      di residenza degli sposi.
                                    Se 
                                      la residenza non dura da un anno, la pubblicazione 
                                      deve farsi anche nel comune della precedente 
                                      residenza.
                                    L'ufficiale 
                                      dello stato civile cui si domanda la pubblicazione 
                                      provvede a chiederla agli ufficiali degli 
                                      altri comuni nei quali la pubblicazione 
                                      deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale 
                                      dello stato civile richiedente il certificato 
                                      dell'eseguita pubblicazione.
                                    Art. 
                                      95 Durata della pubblicazione
                                    L'atto 
                                      di pubblicazione resta affisso alla porta 
                                      della casa comunale almeno per otto giorni, 
                                      comprendenti due domeniche successive (100, 
                                      115, 138).
                                    Art. 
                                      96 Richiesta della pubblicazione
                                    La 
                                      richiesta della pubblicazione deve farsi 
                                      da ambedue gli sposi o da persona che ne 
                                      ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 
                                      135).
                                    Art. 
                                      97 Documenti per la pubblicazione
                                    Chi 
                                      richiede la pubblicazione deve presentare 
                                      all'ufficiale dello stato civile un estratto 
                                      per riassunto dell'atto di nascita di entrambi 
                                      gli sposi, nonché ogni altro documento necessario 
                                      a provare la libertà degli sposi.
                                    Coloro 
                                      che esercitano o hanno esercitato la potestà 
                                      debbono dichiarare all'ufficiale di stato 
                                      civile al quale viene rivolta la richiesta 
                                      di pubblicazione, sotto la propria personale 
                                      responsabilità, che gli sposi non si trovano 
                                      in alcuna delle condizioni che impediscono 
                                      il matrimonio a norma dell'art. 87, di 
                                      cui debbono prendere conoscenza attraverso 
                                      la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale 
                                      di stato civile, con ammonizione delle conseguenze 
                                      penali delle dichiarazioni mendaci.
                                    La 
                                      dichiarazione prevista al comma precedente 
                                      è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale 
                                      di stato civile ed autenticata dallo stesso. 
                                      Si applicano le disposizioni degli artt. 
                                      20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 
                                      15.
                                    In 
                                      difetto della dichiarazione prevista nel 
                                      secondo comma, l'ufficiale di stato civile 
                                      accerta d'ufficio, esclusivamente mediante 
                                      esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza 
                                      di impedimento di parentela o di affinità 
                                      a termini e per gli effetti di cui all'art. 
                                      87.
                                    Qualora 
                                      i richiedenti non presentino i documenti 
                                      necessari, l'ufficiale di stato civile provvede 
                                      su loro domanda a richiederli.
                                    (l) 
                                      Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 
                                      1971, n. 423 e successivamente dalla L. 
                                      19 maggio 1975, n. 151.
                                    Art. 
                                      98 Rifiuto della pubblicazione
                                    L'ufficiale 
                                      dello stato civile che non crede di poter 
                                      procedere alla pubblicazione rilascia un 
                                      certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
                                    Contro 
                                      il rifiuto è dato ricorso al tribunale, 
                                      che provvede in camera di consiglio, sentito 
                                      il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 
                                      e seguenti).
                                    Art. 
                                      99 Termine per la celebrazione del matrimonio
                                    Il 
                                      matrimonio non può essere celebrato prima 
                                      del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
                                    Se 
                                      il matrimonio non è celebrato nei centottanta 
                                      giorni successivi, la pubblicazione si considera 
                                      come non avvenuta.
                                    Art. 
                                      100 Riduzione del termine e omissione della 
                                      pubblicazione
                                    Il 
                                      tribunale, su istanza degli interessati, 
                                      con decreto non impugnabile emesso in camera 
                                      di consiglio, sentito il pubblico ministero, 
                                      può ridurre, per gravi motivi, il termine 
                                      della pubblicazione. In questo caso la riduzione 
                                      del termine è dichiarata nella pubblicazione.
                                    Può 
                                      anche autorizzare, con le stesse modalità, 
                                      per cause gravissime, l'omissione della 
                                      pubblicazione, quando venga presentato un 
                                      atto di notorietà con il quale quattro persone, 
                                      ancorché parenti degli sposi, dichiarano 
                                      con giuramento, davanti al pretore del mandamento 
                                      di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando 
                                      esattamente il nome e cognome, la professione 
                                      e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, 
                                      e assicurano sulla loro coscienza che nessuno 
                                      degli impedimenti stabiliti dagli artt. 
                                      85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
                                    Il 
                                      pretore deve far precedere all'atto di notorietà 
                                      la lettura di detti articoli e ammonire 
                                      i dichiaranti sull'importanza della loro 
                                      attestazione e sulla gravità delle possibili 
                                      conseguenze.
                                    Quando 
                                      è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, 
                                      gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione 
                                      del matrimonio, devono presentare all'ufficiale 
                                      dello stato civile, insieme col decreto 
                                      di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 
                                      97.
                                    Art. 
                                      101 Matrimonio in imminente pericolo di 
                                      vita
                                    Nel 
                                      caso di imminente pericolo di vita di uno 
                                      degli sposi, l'ufficiale dello stato civile 
                                      del luogo può procedere alla celebrazione 
                                      del matrimonio senza pubblicazione e senza 
                                      l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, 
                                      purché gli sposi prima giurino che non esistono 
                                      tra loro impedimenti non suscettibili di 
                                      dispensa (86, 87).
                                    L'ufficiale 
                                      dello stato civile dichiara nell'atto di 
                                      matrimonio il modo con cui ha accertato 
                                      l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 
                                      204, 834).
                                     
                                    SEZIONE 
                                      III
                                      Delle 
                                      opposizioni al matrimonio
                                    Art. 
                                      102 Persone che possono fare opposizione
                                    I 
                                      genitori e, in mancanza loro, gli altri 
                                      ascendenti e i collaterali entro il terzo 
                                      grado (76) possono fare opposizione al matrimonio 
                                      dei loro parenti per qualunque causa che 
                                      osti alla sua celebrazione.
                                    Se 
                                      uno degli sposi è soggetto a tutela (343 
                                      e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il 
                                      diritto di fare opposizione compete anche 
                                      al tutore o al curatore.
                                    Il 
                                      diritto di opposizione compete anche al 
                                      coniuge della persona che vuole contrarre 
                                      un altro matrimonio.
                                    Quando 
                                      si tratta di matrimonio in contravvenzione 
                                      all'art. 89, il diritto di opposizione 
                                      spetta anche, se il precedente matrimonio 
                                      fu sciolto (149), ai parenti del precedente 
                                      marito e, se il matrimonio fu dichiarato 
                                      nullo (117 e seguenti), a colui col quale 
                                      il matrimonio era stato contratto e ai parenti 
                                      di lui.
                                    Il 
                                      pubblico ministero deve sempre fare opposizione 
                                      al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento 
                                      o se gli consta l'infermità di mente di 
                                      uno degli sposi, nei confronti del quale, 
                                      a causa dell'età, non possa essere promossa 
                                      l'interdizione (414 e seguenti).
                                    Art. 
                                      103 Atto di opposizione
                                    L'atto 
                                      di opposizione deve dichiarare la qualità 
                                      che attribuisce all'opponente il diritto 
                                      di farla, le cause dell'opposizione, e contenere 
                                      l'elezione di domicilio nel comune dove 
                                      siede il tribunale
                                    L'atto 
                                      deve essere notificato nella forma della 
                                      citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli 
                                      sposi e all'ufficiale dello stato civile 
                                      del comune nel quale il matrimonio deve 
                                      essere celebrato.
                                    Art. 
                                      104 Effetti dell'opposizione
                                    L'opposizione 
                                      fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa 
                                      dalla legge, sospende la celebrazione del 
                                      matrimonio sino a che con sentenza passata 
                                      in giudicato sia rimossa l'opposizione.
                                    Se 
                                      l'opposizione è respinta, l'opponente, che 
                                      non sia un ascendente o il pubblico ministero, 
                                      può essere condannato al risarcimento dei 
                                      danni.
                                    Art. 
                                      105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi 
                                      Reali (omissis)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      IV
                                      Della 
                                      celebrazione del matrimonio
                                    Art. 
                                      106 Luogo della celebrazione
                                    Il 
                                      matrimonio deve essere celebrato pubblicamente 
                                      nella casa comunale (110) davanti all'ufficiale 
                                      dello stato civile al quale fu fatta la 
                                      richiesta di pubblicazione (94, 109).
                                    Art. 
                                      107 Forma della celebrazione
                                    Nel 
                                      giorno indicato dalle parti l'ufficiale 
                                      dello stato civile, alla presenza di due 
                                      testimoni, anche se parenti, dà lettura 
                                      agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve 
                                      da ciascuna delle parti personalmente, l'una 
                                      dopo l'altra, la dichiarazione che esse 
                                      si vogliono prendere rispettivamente in 
                                      marito e in moglie, e di seguito dichiara 
                                      che esse sono unite in matrimonio.
                                    L'atto 
                                      di matrimonio deve essere compilato immediatamente 
                                      dopo la celebrazione.
                                    Art. 
                                      108 Inapponibilità di termini e condizioni
                                    La 
                                      dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente 
                                      in marito e in moglie non può essere sottoposta 
                                      ne a termine ne a condizione (1353).
                                    Se 
                                      le parti aggiungono un termine o una condizione, 
                                      l'ufficiale dello stato civile non può procedere 
                                      alla celebrazione del matrimonio. Se ciò 
                                      nonostante il matrimonio è celebrato, il 
                                      termine e la condizione si hanno per non 
                                      apposti (138).
                                    Art. 
                                      109 Celebrazione in un comune diverso
                                    Quando 
                                      vi è necessità o convenienza di celebrare 
                                      il matrimonio in un comune diverso da quello 
                                      indicato nell'art. 106, l'ufficiale 
                                      dello stato civile, trascorso il termine 
                                      stabilito nel primo comma dell'art. 99, 
                                      richiede per iscritto l'ufficiale del luogo 
                                      dove il matrimonio si deve celebrare.
                                    La 
                                      richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione 
                                      e in esso inserita. Nel giorno successivo 
                                      alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale 
                                      davanti al quale esso fu celebrato invia, 
                                      per la trascrizione, copia autentica dell'atto 
                                      all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
                                    Art. 
                                      110 Celebrazione fuori della casa comunale
                                    Se 
                                      uno degli sposi, per infermità o per altro 
                                      impedimento giustificato all'ufficio dello 
                                      stato civile, è nell'impossibilità di recarsi 
                                      alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce 
                                      col segretario nel luogo in cui si trova 
                                      lo sposo impedito, e ivi, alla presenza 
                                      di quattro testimoni, procede alla celebrazione 
                                      del matrimonio secondo l'art. 107.
                                     
                                    Art. 
                                      111 Celebrazione per procura
                                    I 
                                      militari e le persone che per ragioni di 
                                      servizio si trovano al seguito delle forze 
                                      armate possono, in tempo di guerra, celebrare 
                                      il matrimonio per procura.
                                    La 
                                      celebrazione del matrimonio per procura 
                                      può anche farsi se uno degli sposi risiede 
                                      all'estero e concorrono gravi motivi da 
                                      valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione 
                                      risiede l'altro sposo. L'autorizzazione 
                                      è concessa con decreto non impugnabile emesso 
                                      in camera di consiglio, sentito il pubblico 
                                      ministero.
                                    La 
                                      procura deve contenere l'indicazione della 
                                      persona con la quale il matrimonio si deve 
                                      contrarre.
                                    La 
                                      procura deve essere fatta per atto pubblico 
                                      (2699); i militari e le persone al seguito 
                                      delle forze armate, in tempo di guerra, 
                                      possono farla nelle forme speciali ad essi 
                                      consentite.
                                    Il 
                                      matrimonio non può essere celebrato quando 
                                      sono trascorsi centottanta giorni da quello 
                                      in cui la procura è stata rilasciata.
                                    La 
                                      coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione 
                                      del matrimonio, elimina gli effetti della 
                                      revoca della procura, ignorata dall'altro 
                                      coniuge al momento della celebrazione.
                                    Art. 
                                      112 Rifiuto della celebrazione
                                    L'ufficiale 
                                      dello stato civile non può rifiutare la 
                                      celebrazione del matrimonio se non per una 
                                      causa ammessa dalla legge.
                                    Se 
                                      la rifiuta, deve rilasciare un certificato 
                                      con l'indicazione dei motivi (98,138).
                                    Contro 
                                      il rifiuto è dato ricorso al tribunale che 
                                      provvede in camera di consiglio, sentito 
                                      il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 
                                      e seguenti).
                                    Art. 
                                      113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente 
                                      ufficiale dello stato civile
                                    Si 
                                      considera celebrato davanti all'ufficiale 
                                      dello stato civile il matrimonio che sia 
                                      stato celebrato dinanzi a persona la quale, 
                                      senza avere la qualità di ufficiale dello 
                                      stato civile, ne esercitava pubblicamente 
                                      le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, 
                                      al momento della celebrazione, abbiano saputo 
                                      che la detta persona non aveva tale qualità.
                                    Art. 
                                      114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi 
                                      Reali (omissis)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      V
                                      Del 
                                      matrimonio dei cittadini in paese straniero 
                                      e degli stranieri nello Stato
                                    Art. 
                                      115 Matrimonio del cittadino all'estero
                                    Il 
                                      cittadino è soggetto alle disposizioni contenute 
                                      nella sezione prima di questo capo, anche 
                                      quando contrae matrimonio in paese straniero 
                                      secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
                                    La 
                                      pubblicazione deve anche farsi nello Stato 
                                      a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino 
                                      non risiede nello Stato, la pubblicazione 
                                      si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).
                                    Art. 
                                      116 Matrimonio dello straniero nello Stato
                                    Lo 
                                      straniero che vuole contrarre matrimonio 
                                      nello Stato deve presentare all'ufficiale 
                                      dello stato civile una dichiarazione dell'autorità 
                                      competente del proprio paese, dalla quale 
                                      risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto 
                                      nulla osta al matrimonio.
                                    Anche 
                                      lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni 
                                      contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 
                                      2 e 4, 88 e 89.
                                    Lo 
                                      straniero che ha domicilio o residenza nello 
                                      Stato deve inoltre far fare la pubblicazione 
                                      secondo le disposizioni di questo codice 
                                      (93 e seguenti).
                                     
                                    SEZIONE 
                                      VI
                                      Della 
                                      nullità del matrimonio
                                    Art. 
                                      117 Matrimonio contratto con violazione 
                                      degli artt. 84, 86, 87 e 88
                                    Il 
                                      matrimonio contratto con violazione degli 
                                      artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai 
                                      coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal 
                                      pubblico ministero e da tutti coloro che 
                                      abbiano per impugnarlo un interesse legittimo 
                                      e attuale (125,127).
                                    Il 
                                      matrimonio contratto con violazione dell'art. 
                                      84 può essere impugnato dai coniugi, 
                                      da ciascuno dei genitori e dal pubblico 
                                      ministero. La relativa azione di annullamento 
                                      può essere proposta personalmente dal minore 
                                      non oltre un anno dal raggiungimento della 
                                      maggiore età. La domanda, proposta dal genitore 
                                      o dal pubblico ministero, deve essere respinta 
                                      ove, anche in pendenza del giudizio, il 
                                      minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero 
                                      vi sia stato concepimento o procreazione 
                                      e in ogni caso sia accertata la volontà 
                                      del minore di mantenere in vita il vincolo 
                                      matrimoniale.
                                    Il 
                                      matrimonio contratto dal coniuge dell'assente 
                                      non può essere impugnato finché dura l'assenza.
                                    Nei 
                                      casi in cui si sarebbe potuta accordare 
                                      l'autorizzazione ai sensi del quarto comma 
                                      dell'art. 87, il matrimonio non può 
                                      essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
                                    La 
                                      disposizione del primo comma del presente 
                                      articolo si applica anche nel caso di nullità 
                                      del matrimonio previsto dall'art. 68.
                                    Art. 
                                      118 (abrogato)
                                    Art. 
                                      119 Interdizione
                                    Il 
                                      matrimonio di chi è stato interdetto per 
                                      infermità di mente può essere impugnato 
                                      dal tutore, dal pubblico ministero e da 
                                      tutti coloro che abbiano un interesse legittimo 
                                      se, al tempo del matrimonio, vi era già 
                                      sentenza di interdizione passata in giudicato, 
                                      ovvero se la interdizione è stata pronunziata 
                                      posteriormente ma l'infermità esisteva al 
                                      tempo del matrimonio. Può essere impugnato, 
                                      dopo revocata l'interdizione, anche dalla 
                                      persona che era interdetta.
                                    L'azione 
                                      non può essere proposta se, dopo revocata 
                                      l'interdizione, vi è stata coabitazione 
                                      per un anno.
                                    Art. 
                                      120 Incapacità di intendere o di volere
                                    Il 
                                      matrimonio può essere impugnato da quello 
                                      dei coniugi che, quantunque non interdetto, 
                                      provi di essere stato incapace di intendere 
                                      o di volere, per qualunque causa, anche 
                                      transitoria, al momento della celebrazione 
                                      del matrimonio.
                                    L'azione 
                                      non può essere proposta se vi è stata coabitazione 
                                      per un anno dopo che il coniuge incapace 
                                      ha recuperato la pienezza delle facoltà 
                                      mentali.
                                    Art. 
                                      121 (abrogato)
                                    Art. 
                                      122 Violenza ed errore
                                    Il 
                                      matrimonio può essere impugnato da quello 
                                      dei coniugi il cui consenso è stato estorto 
                                      con violenza o determinato da timore di 
                                      eccezionale gravità derivante da cause esterne 
                                      allo sposo.
                                    Il 
                                      matrimonio può altresì essere impugnato 
                                      da quello dei coniugi il cui consenso è 
                                      stato dato per effetto di errore sull'identità 
                                      della persona o di errore essenziale su 
                                      qualità personali dell'altro coniuge.
                                    L'errore 
                                      sulle qualità personali è essenziale qualora, 
                                      tenute presenti le condizioni dell'altro 
                                      coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe 
                                      prestato il suo consenso se l'avesse esattamente 
                                      conosciute e purché l'errore riguardi:
                                    l) 
                                      l'esistenza di una malattia fisica o psichica 
                                      o di una anomalia o deviazione sessuale, 
                                      tali da impedire lo svolgimento della vita 
                                      coniugale;
                                    2) 
                                      l'esistenza di una sentenza di condanna 
                                      per delitto non colposo alla reclusione 
                                      non inferiore a cinque anni, salvo il caso 
                                      di intervenuta riabilitazione prima della 
                                      celebrazione del matrimonio. L'azione di 
                                      annullamento non può essere proposta prima 
                                      che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
                                    3) 
                                      la dichiarazione di delinquenza abituale 
                                      o professionale;
                                    4) 
                                      la circostanza che l'altro coniuge sia stato 
                                      condannato per delitti concernenti la prostituzione 
                                      a pena non inferiore a due anni. L'azione 
                                      di annullamento non può essere proposta 
                                      prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
                                    5) 
                                      lo stato di gravidanza causato da persona 
                                      diversa dal soggetto caduto in errore, purché 
                                      vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 
                                      233, se la gravidanza è stata portata 
                                      a termine.
                                    L'azione 
                                      non può essere proposta se vi è stata coabitazione 
                                      per un anno dopo che siano cessate la violenza 
                                      o le cause che hanno determinato il timore 
                                      ovvero sia stato scoperto l'errore.
                                    Art. 
                                      123 Simulazione
                                    Il 
                                      matrimonio può essere impugnato da ciascuno 
                                      dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto 
                                      di non adempiere agli obblighi e di non 
                                      esercitare i diritti da esso discendenti.
                                    L'azione 
                                      non può essere proposta decorso un anno 
                                      dalla celebrazione del matrimonio ovvero 
                                      nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto 
                                      come coniugi successivamente alla celebrazione 
                                      medesima.
                                    Art. 
                                      124 Vincolo di precedente matrimonio
                                    Il 
                                      coniuge può in qualunque tempo impugnare 
                                      il matrimonio dell'altro coniuge; se si 
                                      oppone la nullità del primo matrimonio, 
                                      tale questione deve essere preventivamente 
                                      giudicata (86, 117).
                                    Art. 
                                      125 Azione del pubblico ministero
                                    L'azione 
                                      di nullità non può essere promossa dal pubblico 
                                      ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
                                    Art. 
                                      126 Separazione dei coniugi in pendenza 
                                      del giudizio
                                    Quando 
                                      è proposta domanda di nullità del matrimonio, 
                                      il Tribunale può, su istanza di uno dei 
                                      coniugi, ordinare la loro separazione temporanea 
                                      durante il giudizio; può ordinarla anche 
                                      d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di 
                                      essi sono minori o interdetti.
                                    Art. 
                                      127 Intrasmissibilità dell'azione
                                    L'azione 
                                      per impugnare il matrimonio non si trasmette 
                                      agli eredi se non quando il giudizio è già 
                                      pendente alla morte dell'attore.
                                    Art. 
                                      128 Matrimonio putativo
                                    Se 
                                      il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti 
                                      del matrimonio valido si producono, in favore 
                                      dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia 
                                      la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno 
                                      contratto in buona fede, oppure quando il 
                                      loro consenso è stato estorto con violenza 
                                      o determinato da timore di eccezionale gravità 
                                      derivante da cause esterne agli sposi.
                                    Gli 
                                      effetti del matrimonio valido si producono 
                                      anche rispetto ai figli nati o concepiti 
                                      durante il matrimonio dichiarato nullo, 
                                      nonché rispetto ai figli nati prima del 
                                      matrimonio e riconosciuti anteriormente 
                                      alla sentenza che dichiara la nullità.
                                    Se 
                                      le condizioni indicate nel primo comma si 
                                      verificano per uno solo dei coniugi, gli 
                                      effetti valgono soltanto in favore di lui 
                                      e dei figli.
                                    Il 
                                      matrimonio dichiarato nullo, contratto in 
                                      malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti 
                                      del matrimonio valido rispetto ai figli 
                                      nati o concepiti durante lo stesso, salvo 
                                      che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
                                    Nell'ipotesi 
                                      di cui al comma precedente, i figli nei 
                                      cui confronti non si verifichino gli effetti 
                                      del matrimonio valido, hanno lo stato di 
                                      figli naturali riconosciuti, nei casi in 
                                      cui il riconoscimento è consentito.
                                    Art. 
                                      129 Diritti dei coniugi in buona fede
                                    Quando 
                                      le condizioni del matrimonio putativo si 
                                      verificano rispetto ad ambedue i coniugi, 
                                      il giudice può disporre a carico di uno 
                                      di essi e per un periodo non superiore a 
                                      tre anni l'obbligo di corrispondere somme 
                                      periodiche di denaro, in proporzione alle 
                                      sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi 
                                      non abbia adeguati redditi propri e non 
                                      sia passato a nuove nozze.
                                    Per 
                                      i provvedimenti che il giudice adotta riguardo 
                                      ai figli, si applica l'art. 155.
                                    Art. 
                                      129 bis Responsabilità del coniuge in mala 
                                      fede e del terzo
                                    Il 
                                      coniuge al quale sia imputabile la nullità 
                                      del matrimonio, è tenuto a corrispondere 
                                      all'altro coniuge in buona fede, qualora 
                                      il matrimonio sia annullato, una congrua 
                                      indennità, anche in mancanza di prova del 
                                      danno sofferto. L'indennità deve comunque 
                                      comprendere una somma corrispondente al 
                                      mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì 
                                      a prestare gli alimenti al coniuge in buona 
                                      fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
                                    Il 
                                      terzo al quale sia imputabile la nullità 
                                      del matrimonio è tenuto a corrispondere 
                                      al coniuge in buona fede, se il matrimonio 
                                      è annullato, l'indennità prevista nel comma 
                                      precedente.
                                    In 
                                      ogni caso il terzo che abbia concorso con 
                                      uno dei coniugi nel determinare la nullità 
                                      del matrimonio è solidalmente responsabile 
                                      con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
                                     
                                    SEZIONE 
                                      VII
                                      Delle 
                                      prove della celebrazione del matrimonio
                                    Art. 
                                      130 Atto di celebrazione del matrimonio
                                    Nessuno 
                                      può reclamare il titolo di coniuge e gli 
                                      effetti del matrimonio, se non presenta 
                                      l'atto di celebrazione estratto dai registri 
                                      dello stato civile.
                                    Il 
                                      possesso di stato, quantunque allegato da 
                                      ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare 
                                      l'atto di celebrazione.
                                    Art. 
                                      131 Possesso di stato
                                    Il 
                                      possesso di stato, conforme all'atto di 
                                      celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto 
                                      di forma.
                                    Art. 
                                      132 Mancanza dell'atto di celebrazione
                                    Nel 
                                      caso di distruzione o di smarrimento dei 
                                      registri dello stato civile l'esistenza 
                                      del matrimonio può essere provata a norma 
                                      dell'art. 452.
                                    Quando 
                                      vi sono indizi che per dolo o per colpa 
                                      del pubblico ufficiale o per un caso di 
                                      forza maggiore l'atto di matrimonio non 
                                      è stato inserito nei registri a ciò destinati, 
                                      la prova dell'esistenza del matrimonio è 
                                      ammessa, sempre che risulti in modo non 
                                      dubbio un conforme possesso di stato.
                                    Art. 
                                      133 Prova della celebrazione risultante 
                                      da sentenza penale
                                    Se 
                                      la prova della celebrazione del matrimonio 
                                      risulta da sentenza penale, l'iscrizione 
                                      della sentenza nel registro dello stato 
                                      civile assicura al matrimonio, dal giorno 
                                      della sua celebrazione, tutti gli effetti 
                                      riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
                                     
                                    SEZIONE 
                                      VIII
                                    Disposizioni 
                                      penali
                                    Art. 
                                      134 Omissione di pubblicazione
                                    Sono 
                                      puniti con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 
                                      gli sposi e l'ufficiale dello stato civile 
                                      che hanno celebrato matrimonio senza che 
                                      la celebrazione sia stata preceduta dalla 
                                      prescritta pubblicazione (93 e seguenti).
                                    Art. 
                                      135 Pubblicazione senza richiesta o senza 
                                      documenti
                                    E' 
                                      punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 
                                      l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto 
                                      alla pubblicazione di un matrimonio senza 
                                      la richiesta di cui all'art. 96 o 
                                      quando manca alcuno dei documenti prescritti 
                                      dal primo comma dell'art. 97.
                                    Art. 
                                      136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale 
                                      dello stato civile
                                    L'ufficiale 
                                      dello stato civile che procede alla celebrazione 
                                      del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento 
                                      o divieto di cui egli ha notizia, è punito 
                                      con l'ammenda da L. 100.000 a L. 600.000.
                                    Art. 
                                      137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato 
                                      civile. Mancanza dei testimoni
                                    E' 
                                      punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 
                                      l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato 
                                      un matrimonio per cui non era competente 
                                      (106).
                                    La 
                                      stessa pena si applica all'ufficiale dello 
                                      stato civile che ha proceduto alla celebrazione 
                                      di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
                                    Art. 
                                      138 Altre infrazioni
                                    E' 
                                      punito con l'ammenda stabilita nell'art. 
                                      135 l'ufficiale dello stato civile che 
                                      in qualunque modo contravviene alle disposizioni 
                                      degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 
                                      108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi 
                                      altra infrazione per cui non sia stabilita 
                                      una pena speciale in questa sezione.
                                    Art. 
                                      139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
                                    Il 
                                      coniuge il quale, conoscendo prima della 
                                      celebrazione una causa di nullità del matrimonio, 
                                      l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, 
                                      se il matrimonio è annullato, con l'ammenda 
                                      da L. 200.000 a L. 1.000.000.
                                    Art. 
                                      140 Inosservanza del divieto temporaneo 
                                      di nuove nozze
                                    La 
                                      donna che contrae matrimonio contro il divieto 
                                      dell'art. 89, l'ufficiale che lo 
                                      celebra e l'altro coniuge sono puniti con 
                                      l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
                                    Art. 
                                      141 Competenza
                                    I 
                                      reati previsti nei precedenti articoli sono 
                                      di competenza del tribunale.
                                    NOTA 
                                      Le contravvenzioni indicate negli articoli 
                                      precedenti sono diventati illeciti amministrativi. 
                                      Vedere Leggi Speciali.
                                    Art. 
                                      142 Limiti d'applicazione delle precedenti 
                                      disposizioni
                                    Le 
                                      disposizioni della presente sezione si applicano 
                                      quando i fatti ivi contemplati non costituiscono 
                                      reato più grave.
                                     
                                    CAPO 
                                      IV
                                      
                                      Dei 
                                      diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
                                     
                                    Art. 
                                      143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
                                    Con 
                                      il matrimonio il marito e la moglie acquistano 
                                      gli stessi diritti e assumono i medesimi 
                                      doveri.
                                    Dal 
                                      matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla 
                                      fedeltà, all'assistenza morale e materiale, 
                                      alla collaborazione nell'interesse della 
                                      famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 
                                      570).
                                    Entrambi 
                                      i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione 
                                      alle proprie sostanze e alla propria capacità 
                                      di lavoro professionale o casalingo, a contribuire 
                                      ai bisogni della famiglia.
                                    Art. 
                                      143 bis Cognome della moglie
                                    La 
                                      moglie aggiunge al proprio cognome quello 
                                      del marito e lo conserva durante lo stato 
                                      vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
                                    Art. 
                                      143 ter (abrogato)
                                     
                                    Art. 
                                      144 Indirizzo della vita familiare e residenza 
                                      della famiglia
                                    I 
                                      coniugi concordano tra loro l'indirizzo 
                                      della vita familiare e fissano la residenza 
                                      della famiglia secondo le esigenze di entrambi 
                                      e quelle preminenti della famiglia stessa.
                                    A 
                                      ciascuno dei coniugi spetta il potere di 
                                      attuare l'indirizzo concordato.
                                    Art. 
                                      145 Intervento del giudice
                                    In 
                                      caso di disaccordo ciascuno dei coniugi 
                                      può chiedere, senza formalità, l'intervento 
                                      del giudice il quale, sentite le opinioni 
                                      espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, 
                                      dai figli conviventi che abbiano compiuto 
                                      il sedicesimo anno, tenta di raggiungere 
                                      una soluzione concordata.
                                    Ove 
                                      questa non sia possibile e il disaccordo 
                                      concerne la fissazione della residenza o 
                                      altri affari essenziali, il giudice, qualora 
                                      ne sia richiesto espressamente e congiuntamente 
                                      dai coniugi, adotta, con provvedimento non 
                                      impugnabile, la soluzione che ritiene più 
                                      adeguata alle esigenze dell'unità e della 
                                      vita della famiglia.
                                    Art. 
                                      146 Allontanamento dalla residenza familiare
                                    Il 
                                      diritto all'assistenza morale e materiale 
                                      previsto dall'art. 143 è sospeso 
                                      nei confronti del coniuge che, allontanatosi 
                                      (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla 
                                      residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
                                    La 
                                      proposizione della domanda di separazione 
                                      o di annullamento o di scioglimento o di 
                                      cessazione degli effetti civili del matrimonio 
                                      costituisce giusta causa di allontanamento 
                                      dalla residenza familiare.
                                    Il 
                                      giudice può, secondo le circostanze, ordinare 
                                      il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, 
                                      nella misura atta a garantire l'adempimento 
                                      degli obblighi previsti dagli artt. 143, 
                                      terzo comma, e 147.
                                    Art. 
                                      147 Doveri verso i figli
                                    Il 
                                      matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo 
                                      di mantenere, istruire ed educare la prole 
                                      tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione 
                                      naturale e delle aspirazioni dei figli.
                                    Art. 
                                      148 Concorso negli oneri
                                    I 
                                      coniugi devono adempiere l'obbligazione 
                                      prevista nell'articolo precedente in proporzione 
                                      alle rispettive sostanze e secondo la loro 
                                      capacità di lavoro professionale o casalingo. 
                                      Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, 
                                      gli altri ascendenti legittimi o naturali, 
                                      in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire 
                                      ai genitori stessi i mezzi necessari affinché 
                                      possano adempiere i loro doveri nei confronti 
                                      dei figli.
                                    In 
                                      caso di inadempimento il presidente del 
                                      tribunale, su istanza di chiunque vi ha 
                                      interesse, sentito l'inadempiente ed assunte 
                                      informazioni, può ordinare con decreto che 
                                      una quota dei redditi dell'obbligato, in 
                                      proporzione agli stessi, sia versata direttamente 
                                      all'altro coniuge o a chi sopporta le spese 
                                      per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione 
                                      della prole.
                                    Il 
                                      decreto notificato agli interessati ed al 
                                      terzo debitore, costituisce titolo esecutivo 
                                      (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il 
                                      terzo debitore, possono proporre opposizione 
                                      nel termine di venti giorni dalla notifica.
                                    L'opposizione 
                                      è regolata dalle norme relative all'opposizione 
                                      al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
                                    Le 
                                      parti ed il terzo debitore possono sempre 
                                      chiedere, con le forme del processo ordinario, 
                                      la modificazione e la revoca del provvedimento.
                                     
                                    CAPO 
                                      V
                                      Dello 
                                      scioglimento del matrimonio e della separazione 
                                      dei coniugi
                                    Art. 
                                      149 Scioglimento del matrimonio
                                    Il 
                                      matrimonio si scioglie con la morte di uno 
                                      dei coniugi e negli altri casi previsti 
                                      dalla legge.
                                    Gli 
                                      effetti civili del matrimonio celebrato 
                                      con rito religioso, ai sensi dell'art. 
                                      82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, 
                                      cessano alla morte di uno dei coniugi e 
                                      negli altri casi previsti dalla legge.
                                    Art. 
                                      150 Separazione personale
                                    E' 
                                      ammessa la separazione personale dei coniugi.
                                    La 
                                      separazione può essere giudiziale o consensuale.
                                    Il 
                                      diritto di chiedere la separazione giudiziale 
                                      o l'omologazione di quella consensuale spetta 
                                      esclusivamente ai coniugi.
                                    Art. 
                                      151 Separazione giudiziale
                                    La 
                                      separazione può essere chiesta quando si 
                                      verificano, anche indipendentemente dalla 
                                      volontà di uno o di entrambi i coniugi, 
                                      fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione 
                                      della convivenza o da recare grave pregiudizio 
                                      alla educazione della prole.
                                    Il 
                                      giudice, pronunziando la separazione, dichiara, 
                                      ove ne ricorrano le circostanze e ne sia 
                                      richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile 
                                      la separazione in considerazione del suo 
                                      comportamento contrario ai doveri che derivano 
                                      dal matrimonio.
                                    Art. 
                                      152-153 (abrogati)
                                    Art. 
                                      154 Riconciliazione
                                    La 
                                      riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono 
                                      della domanda di separazione personale già 
                                      proposta.
                                    Art. 
                                      155 Provvedimenti riguardo ai figli
                                    Il 
                                      giudice che pronunzia la separazione dichiara 
                                      a quale dei coniugi i figli sono affidati 
                                      e adotta ogni altro provvedimento relativo 
                                      alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse 
                                      morale e materiale di essa.
                                    In 
                                      particolare il giudice stabilisce la misura 
                                      e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire 
                                      al mantenimento, all'istruzione e all'educazione 
                                      dei figli, nonché le modalità di esercizio 
                                      dei suoi diritti nei rapporti con essi.
                                    Il 
                                      coniuge cui sono affidati i figli, salva 
                                      diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio 
                                      esclusivo della potestà su di essi; egli 
                                      deve attenersi alle condizioni determinate 
                                      dal giudice. Salvo che sia diversamente 
                                      stabilito, le decisioni di maggiore interesse 
                                      per i figli sono adottate da entrambi i 
                                      coniugi. Il coniuge cui i figli non siano 
                                      affidati ha il diritto e il dovere di vigilare 
                                      sulla loro istruzione ed educazione e può 
                                      ricorrere al giudice quando ritenga che 
                                      siano state assunte decisioni pregiudizievoli 
                                      al loro interesse.
                                    L'abitazione 
                                      nella casa familiare spetta di preferenza, 
                                      e ove sia possibile, al coniuge cui vengono 
                                      affidati i figli.
                                    Il 
                                      giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione 
                                      dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio 
                                      della potestà sia affidato ad entrambi i 
                                      genitori, il concorso degli stessi al godimento 
                                      dell'usufrutto legale.
                                    In 
                                      ogni caso il giudice può per gravi motivi 
                                      ordinare che la prole sia collocata presso 
                                      una terza persona o, nella impossibilità, 
                                      in un istituto di educazione (Cod. Proc. 
                                      Civ. 710).
                                    Nell'emanare 
                                      i provvedimenti relativi all'affidamento 
                                      dei figli e al contributo al loro mantenimento, 
                                      il giudice deve tener conto dell'accordo 
                                      fra le parti: i provvedimenti possono essere 
                                      diversi rispetto alle domande delle parti 
                                      o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione 
                                      di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti 
                                      d'ufficio dal giudice.
                                    I 
                                      coniugi hanno diritto di chiedere in ogni 
                                      tempo la revisione delle disposizioni concernenti 
                                      l'affidamento dei figli, l'attribuzione 
                                      dell'esercizio della potestà su di essi 
                                      e le disposizioni relative alla misura e 
                                      alle modalità del contributo.
                                    NOTA 
                                      Il quarto comma dell’art.155 è stato dichiarato 
                                      in parte illegittimo dalla Corte Costituzionale 
                                      (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989).
                                    Art. 
                                      156 Effetti della separazione sui rapporti 
                                      patrimoniali tra i coniugi
                                    Il 
                                      giudice, pronunziando la separazione, stabilisce 
                                      a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile 
                                      la separazione il diritto di ricevere dall'altro 
                                      coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, 
                                      qualora egli non abbia adeguati redditi 
                                      propri.
                                    L'entità 
                                      di tale somministrazione è determinata in 
                                      relazione alle circostanze e ai redditi 
                                      dell'obbligato.
                                    Resta 
                                      fermo l'obbligo di prestare gli alimenti 
                                      di cui agli artt. 433 e seguenti.
                                    Il 
                                      giudice che pronunzia la separazione può 
                                      imporre al coniuge di prestare idonea garanzia 
                                      reale o personale se esiste il pericolo 
                                      che egli possa sottrarsi all'adempimento 
                                      degli obblighi previsti dai precedenti commi 
                                      e dall'art. 155.
                                    La 
                                      sentenza costituisce titolo per l'iscrizione 
                                      dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 
                                      2818.
                                    In 
                                      caso di inadempienza, su richiesta dell'avente 
                                      diritto, il giudice può disporre il sequestro 
                                      di parte dei beni del coniuge obbligato 
                                      e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere 
                                      anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, 
                                      che una parte di esse venga versata direttamente 
                                      agli aventi diritto.
                                    Qualora 
                                      sopravvengano giustificati motivi il giudice, 
                                      su istanza di parte, può disporre la revoca 
                                      o la modifica dei provvedimenti di cui ai 
                                      commi precedenti.
                                    Art. 
                                      156 bis Cognome della moglie
                                    Il 
                                      giudice può vietare alla moglie l'uso del 
                                      cognome del marito quando tale uso sia a 
                                      lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti 
                                      autorizzare la moglie a non usare il cognome 
                                      stesso, qualora dall'uso possa derivarle 
                                      grave pregiudizio.
                                    Art. 
                                      157 Cessazione degli effetti della separazione
                                    I 
                                      coniugi possono di comune accordo far cessare 
                                      gli effetti della sentenza di separazione, 
                                      senza che sia necessario l'intervento del 
                                      giudice, con un'espressa dichiarazione o 
                                      con un comportamento non equivoco che sia 
                                      incompatibile con lo stato di separazione.
                                    La 
                                      separazione può essere pronunziata nuovamente 
                                      soltanto in relazione a fatti e comportamenti 
                                      intervenuti dopo la riconciliazione.
                                    Art. 
                                      158 Separazione consensuale
                                    La 
                                      separazione per il solo consenso dei coniugi 
                                      non ha effetto senza l'omologazione del 
                                      giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
                                    Quando 
                                      l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento 
                                      e al mantenimento dei figli è in contrasto 
                                      con l'interesse di questi il giudice riconvoca 
                                      i coniugi indicando ad essi le modificazioni 
                                      da adottare nell'interesse dei figli e, 
                                      in caso di inidonea soluzione, può rifiutare 
                                      allo stato l'omologazione.
                                     
                                    CAPO 
                                      VI
                                      Del 
                                      regime patrimoniale della famiglia
                                     
                                    SEZIONE 
                                      I
                                      Disposizioni 
                                      generali
                                    Art. 
                                      159 Del regime patrimoniale legale tra i 
                                      coniugi
                                    Il 
                                      regime patrimoniale legale della famiglia, 
                                      in mancanza di diversa convenzione stipulata 
                                      a norma dell'art. 162, è costituito 
                                      dalla comunione dei beni regolata dalla 
                                      sezione III del presente capo.
                                    Art. 
                                      160 Diritti inderogabili
                                    Gli 
                                      sposi non possono derogare, né ai diritti 
                                      né ai doveri provvisti dalla legge per effetto 
                                      del matrimonio.
                                    Art. 
                                      161 Riferimento generico a leggi o agli 
                                      usi
                                    Gli 
                                      sposi non possono pattuire in modo generico 
                                      che i loro rapporti patrimoniali siano in 
                                      tutto o in parte regolati da leggi alle 
                                      quali non sono sottoposti o dagli usi, ma 
                                      devono enunciare in modo concreto il contenuto 
                                      dei patti con i quali intendono regolare 
                                      questi loro rapporti.
                                    Art. 
                                      162 Forma delle convenzioni matrimoniali
                                    Le 
                                      convenzioni matrimoniali debbono essere 
                                      stipulate per atto pubblico sotto pena di 
                                      nullità.
                                    La 
                                      scelta del regime di separazione può anche 
                                      essere dichiarata nell'atto di celebrazione 
                                      del matrimonio.
                                    Le 
                                      convenzioni possono essere stipulate in 
                                      ogni tempo, ferme restando le disposizioni 
                                      dell'art. 194.
                                    Le 
                                      convenzioni matrimoniali non possono essere 
                                      opposte ai terzi quando a margine dell'atto 
                                      di matrimonio non risultano annotati la 
                                      data del contratto, il notaio rogante e 
                                      le generalità dei contraenti, ovvero la 
                                      scelta di cui al secondo comma.
                                    Art. 
                                      163 Modifica delle convenzioni
                                    Le 
                                      modifiche delle convenzioni matrimoniali, 
                                      anteriori o successive al matrimonio, non 
                                      hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato 
                                      col consenso di tutte le persone che sono 
                                      state parti nelle convenzioni medesime, 
                                      o dei loro eredi.
                                    Se 
                                      uno dei coniugi muore dopo aver consentito 
                                      con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, 
                                      questa produce i suoi effetti se le altre 
                                      parti esprimono anche successivamente il 
                                      loro consenso, salva l'omologazione del 
                                      giudice. L'omologazione può essere chiesta 
                                      da tutte le persone che hanno partecipato 
                                      alla modificazione delle convenzioni o dai 
                                      loro eredi.
                                    Le 
                                      modifiche convenute e la sentenza di omologazione 
                                      hanno effetto rispetto ai terzi solo se 
                                      ne è fatta annotazione in margine all'atto 
                                      del matrimonio.
                                    L'annotazione 
                                      deve inoltre essere fatta a margine della 
                                      trascrizione delle convenzioni matrimoniali 
                                      ove questa sia richiesta a norma degli artt. 
                                      2643 e seguenti.
                                    Art. 
                                      164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali
                                    E' 
                                      consentita ai terzi la prova della simulazione 
                                      delle convenzioni matrimoniali (1417).
                                    Le 
                                      controdichiarazioni scritte possono aver 
                                      effetto nei confronti di coloro tra i quali 
                                      sono intervenute, solo se fatte con la presenza 
                                      ed il simultaneo consenso di tutte le persone 
                                      che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
                                    Art. 
                                      165 Capacità del minore
                                    Il 
                                      minore ammesso a contrarre matrimonio è 
                                      pure capace di prestare il consenso per 
                                      tutte le relative convenzioni matrimoniali, 
                                      le quali sono valide se egli è assistito 
                                      dai genitori esercenti la potestà su di 
                                      lui o dal tutore o dal curatore speciale 
                                      nominato a norma dell'art. 90.
                                    Art. 
                                      166 Capacità dell'inabilitato
                                    Per 
                                      la validità delle stipulazioni e delle donazioni, 
                                      fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato 
                                      (415) o da colui contro il quale è stato 
                                      promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria 
                                      l'assistenza del curatore già nominato. 
                                      Se questi non è stato ancora nominato, si 
                                      provvede alla nomina di un curatore speciale.
                                    Art. 
                                      166-bis Divieto di costituzione di dote
                                    E' 
                                      nulla ogni convenzione che comunque tenda 
                                      alla costituzione di beni in dote.
                                     
                                    SEZIONE 
                                      II
                                      Del 
                                      fondo patrimoniale
                                    Art. 
                                      167 Costituzione del fondo patrimoniale
                                    Ciascuno 
                                      o ambedue i coniugi, per atto pubblico, 
                                      o un terzo, anche per testamento, possono 
                                      costituire un fondo patrimoniale, destinando 
                                      determinati beni, immobili o mobili iscritti 
                                      in pubblici registri, o titoli di credito, 
                                      a far fronte ai bisogni della famiglia.
                                    La 
                                      costituzione del fondo patrimoniale per 
                                      atto tra vivi, effettuata dal terzo, si 
                                      perfeziona con l'accettazione dei coniugi. 
                                      L'accettazione può essere fatta con atto 
                                      pubblico posteriore.
                                    La 
                                      costituzione può essere fatta anche durante 
                                      il matrimonio.
                                    I 
                                      titoli di credito devono essere vincolati 
                                      rendendoli nominativi con annotazione del 
                                      vincolo o in altro modo idoneo.
                                    Art. 
                                      168 Impiego ed amministrazione del fondo
                                    La 
                                      proprietà dei beni costituenti il fondo 
                                      patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, 
                                      salvo che sia diversamente stabilito nell'atto 
                                      di costituzione.
                                    I 
                                      frutti (820) dei beni costituenti il fondo 
                                      patrimoniale sono impiegati per i bisogni 
                                      della famiglia.
                                    L'amministrazione 
                                      dei beni costituenti il fondo patrimoniale 
                                      è regolata dalle norme relative all'amministrazione 
                                      della comunione legale.
                                    Art. 
                                      169 Alienazione dei beni del fondo
                                    Se 
                                      non è stato espressamente consentito nell'atto 
                                      di costituzione, non si possono alienare, 
                                      ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare 
                                      beni del fondo patrimoniale se non con il 
                                      consenso di entrambi i coniugi e, se vi 
                                      sono figli minori, con l'autorizzazione 
                                      concessa dal giudice, con provvedimento 
                                      emesso in camera di consiglio, nei soli 
                                      casi di necessità o di utilità evidente.
                                    Art. 
                                      170 Esecuzione sui beni e sui frutti
                                    L'esecuzione 
                                      sui beni del fondo e sui frutti di essi 
                                      non può aver luogo per debiti che il creditore 
                                      conosceva essere stati contratti per scopi 
                                      estranei ai bisogni della famiglia.
                                    Art. 
                                      171 Cessazione del fondo
                                    La 
                                      destinazione del fondo termina a seguito 
                                      dell'annullamento o dello scioglimento o 
                                      della cessazione degli effetti civili del 
                                      matrimonio.
                                    Se 
                                      vi sono figli minori il fondo dura fino 
                                      al compimento della maggiore età dell'ultimo 
                                      figlio. In tale caso il giudice può dettare, 
                                      su istanza di chi vi abbia interesse, norme 
                                      per l'amministrazione del fondo.
                                    Considerate 
                                      le condizioni economiche dei genitori e 
                                      dei figli ed ogni altra circostanza, il 
                                      giudice può altresì attribuire ai figli, 
                                      in godimento o in proprietà, una quota dei 
                                      beni del fondo.
                                    Se 
                                      non vi sono figli, si applicano le disposizioni 
                                      sullo scioglimento della comunione legale.
                                    Art. 
                                      172-176 (abrogati)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      III 
                                      Della 
                                      comunione legale
                                    Art. 
                                      177 Oggetto della comunione
                                    Costituiscono 
                                      oggetto della comunione:
                                    a) 
                                      gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme 
                                      o separatamente durante il matrimonio, ad 
                                      esclusione di quelli relativi ai beni personali;
                                    b) 
                                      i frutti dei beni propri di ciascuno dei 
                                      coniugi, percepiti e non consumati allo 
                                      scioglimento della comunione;
                                    c) 
                                      i proventi dell'attività separata di ciascuno 
                                      dei coniugi se, allo scioglimento della 
                                      comunione, non siano stati consumati
                                    d) 
                                      le aziende gestite da entrambi i coniugi 
                                      e costituite dopo il matrimonio.
                                    Qualora. 
                                      si tratti di aziende appartenenti ad uno 
                                      dei coniugi anteriormente al matrimonio 
                                      ma gestite da entrambi, la comunione concerne 
                                      solo gli utili e gli incrementi.
                                    Art. 
                                      178 Beni destinati all'esercizio di impresa
                                    I 
                                      beni destinati all'esercizio dell'impresa 
                                      di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio 
                                      e gli incrementi dell'impresa costituita 
                                      anche precedentemente si considerano oggetto 
                                      della comunione solo se sussistono al momento 
                                      dello scioglimento di questa.
                                    Art. 
                                      179 Beni personali
                                    Non 
                                      costituiscono oggetto della comunione e 
                                      sono beni personali del coniuge:
                                    a) 
                                      i beni di cui, prima del matrimonio, il 
                                      coniuge era proprietario o rispetto ai quali 
                                      era titolare di un diritto reale di godimento;
                                    b) 
                                      i beni acquisiti successivamente al matrimonio 
                                      per effetto di donazione o successione, 
                                      quando nell'atto di liberalità o nel testamento 
                                      non è specificato che essi sono attribuiti 
                                      alla comunione;
                                    c) 
                                      i beni di uso strettamente personale di 
                                      ciascun coniuge ed i loro accessori;
                                    d) 
                                      i beni che servono all'esercizio della professione 
                                      del coniuge, tranne quelli destinati alla 
                                      conduzione di un'azienda facente parte della 
                                      comunione;
                                    e) 
                                      i beni ottenuti a titolo di risarcimento 
                                      del danno nonché la pensione attinente alla 
                                      perdita parziale o totale della capacità 
                                      lavorativa;
                                    f) 
                                      i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento 
                                      dei beni personali sopraelencati o col loro 
                                      scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato 
                                      all'atto dell'acquisto (2647).
                                    L'acquisto 
                                      di beni immobili, o di beni mobili elencati 
                                      nell'art. 2683, effettuato dopo il 
                                      matrimonio, è escluso dalla comunione, ai 
                                      sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente 
                                      comma, quando tale esclusione risulti dall'atto 
                                      di acquisto se di esso sia stato parte anche 
                                      l'altro coniuge.
                                    Art. 
                                      180 Amministrazione dei beni della comunione
                                    L'amministrazione 
                                      dei beni della comunione e la rappresentanza 
                                      in giudizio per gli atti ad essa relativi 
                                      spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
                                    Il 
                                      compimento degli atti eccedenti l'ordinaria 
                                      amministrazione, nonché la stipula dei contratti 
                                      con i quali si concedono o si acquistano 
                                      diritti personali di godimento e la rappresentanza 
                                      in giudizio per le relative azioni spettano 
                                      congiuntamente ad entrambi i coniugi.
                                    Art. 
                                      181 Rifiuto di consenso
                                    Se 
                                      uno dei coniugi rifiuta il consenso per 
                                      la stipulazione di un atto di straordinaria 
                                      amministrazione o per gli altri atti per 
                                      cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge 
                                      può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione 
                                      nel caso in cui la stipulazione dell'atto 
                                      è necessaria nell'interesse della famiglia 
                                      o dell'azienda che a norma della lett. d) 
                                      dell'art. 177 fa parte della comunione.
                                    Art. 
                                      182 Amministrazione affidata ad uno solo 
                                      dei coniugi
                                    In 
                                      caso di lontananza o di altro impedimento 
                                      di uno dei coniugi l'altro, in mancanza 
                                      di procura del primo risultante da atto 
                                      pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata 
                                      (2703), può compiere, previa autorizzazione 
                                      del giudice e con le cautele eventualmente 
                                      da questo stabilite, gli atti necessari 
                                      per i quali è richiesto, a norma del l'art. 
                                      180, il consenso di entrambi i coniugi.
                                    Nel 
                                      caso di gestione comune di azienda, uno 
                                      dei coniugi può essere delegato dall'altro 
                                      al compimento di tutti gli atti necessari 
                                      all'attività dell'impresa.
                                    Art. 
                                      183 Esclusione dall'amministrazione
                                    Se 
                                      uno dei coniugi è minore o non può amministrare 
                                      ovvero se ha male amministrato, l'altro 
                                      coniuge può chiedere al giudice di escluderlo 
                                      dall'amministrazione.
                                    Il 
                                      coniuge privato dell'amministrazione può 
                                      chiedere al giudice di esservi reintegrato, 
                                      se sono venuti meno i motivi che hanno determinato 
                                      l'esclusione.
                                    La 
                                      esclusione opera di diritto riguardo al 
                                      coniuge interdetto e permane sino a quando 
                                      non sia cessato lo stato di interdizione.
                                    Art. 
                                      184 Atti compiuti senza il necessario consenso
                                    Gli 
                                      atti compiuti da un coniuge senza il necessario 
                                      consenso dell'altro coniuge e da questo 
                                      non convalidati sono annullabili se riguardano 
                                      beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 
                                      2683.
                                    L'azione 
                                      può essere proposta dal coniuge il cui consenso 
                                      era necessario entro un anno (2964) dalla 
                                      data in cui ha avuto conoscenza dell'atto 
                                      e in ogni caso entro un anno dalla data 
                                      di trascrizione. Se l'atto non sia stato 
                                      trascritto e quando il coniuge non ne abbia 
                                      avuto conoscenza prima dello scioglimento 
                                      della comunione l'azione non può essere 
                                      proposta oltre l'anno dallo scioglimento 
                                      stesso.
                                    Se 
                                      gli atti riguardano beni mobili diversi 
                                      da quelli indicati nel primo comma, il coniuge 
                                      che li ha compiuti senza il consenso dell'altro 
                                      è obbligato su istanza di quest'ultimo a 
                                      ricostruire la comunione nello stato in 
                                      cui era prima del compimento dell'atto o, 
                                      qualora ciò non sia possibile, al pagamento 
                                      dell'equivalente secondo i valori correnti 
                                      all'epoca della ricostituzione della comunione.
                                    Art. 
                                      185 Amministrazione dei beni personali del 
                                      coniuge
                                    All'amministrazione 
                                      dei beni che non rientrano nella comunione 
                                      o nel fondo patrimoniale si applicano le 
                                      disposizioni dei commi secondo, terzo e 
                                      quarto dell'art. 217.
                                    Art. 
                                      186 Obblighi gravanti sui beni della comunione
                                    I 
                                      beni della comunione rispondono:
                                    a) 
                                      di tutti i pesi ed oneri gravanti su di 
                                      essi al momento dell'acquisto;
                                    b) 
                                      di tutti i carichi dell'amministrazione;
                                    c) 
                                      delle spese per il mantenimento della famiglia 
                                      e per l'istruzione e l'educazione dei figli 
                                      e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, 
                                      anche separatamente, nell'interesse della 
                                      famiglia;
                                    d) 
                                      di ogni obbligazione contratta congiuntamente 
                                      dai coniugi.
                                    Art. 
                                      187 Obbligazioni contratte dai coniugi prima 
                                      del matrimonio
                                    I 
                                      beni della comunione, salvo quanto disposto 
                                      nell'art. 189, non rispondono delle 
                                      obbligazioni contratte da uno dei coniugi 
                                      prima del matrimonio.
                                    Art. 
                                      188 Obbligazioni derivanti da donazioni 
                                      o successioni
                                    I 
                                      beni della comunione, salvo quanto disposto 
                                      nell'art. 189, non rispondono delle 
                                      obbligazioni da cui sono gravate le donazioni 
                                      e le successioni conseguite dai coniugi 
                                      durante il matrimonio e non attribuite alla 
                                      comunione.
                                    Art. 
                                      189 Obbligazioni contratte separatamente 
                                      dai coniugi
                                    I 
                                      beni della comunione fino al valore corrispondente 
                                      alla quota del coniuge obbligato, rispondono, 
                                      quando i creditori non possono soddisfarsi 
                                      sui beni personali delle obbligazioni contratte 
                                      dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per 
                                      il compimento di atti eccedenti l'ordinaria 
                                      amministrazione senza il necessario consenso 
                                      dell'altro.
                                    I 
                                      creditori particolari di uno dei coniugi, 
                                      anche se il credito è sorto anteriormente 
                                      al matrimonio, possono soddisfarsi in via 
                                      sussidiaria sui beni della comunione, fino 
                                      al valore corrispondente alla quota del 
                                      coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, 
                                      sono preferiti i creditori della comunione.
                                    Art. 
                                      190 Responsabilità sussidiaria dei beni 
                                      personali
                                    I 
                                      creditori possono agire in via sussidiaria 
                                      sui beni personali di ciascuno dei coniugi, 
                                      nella misura della metà del credito, quando 
                                      i beni della comunione non sono sufficienti 
                                      a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
                                    Art. 
                                      191 Scioglimento della comunione
                                    La 
                                      comunione si scioglie per la dichiarazione 
                                      di assenza o di morte presunta, di uno dei 
                                      coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento 
                                      o per la cessazione degli effetti civili 
                                      del matrimonio, per la separazione personale, 
                                      per la separazione giudiziale dei beni, 
                                      per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, 
                                      per il fallimento di uno dei coniugi.
                                    Nel 
                                      caso di azienda di cui alla lett. d) dell'art. 
                                      177, lo scioglimento della comunione 
                                      può essere deciso, per accordo dei coniugi, 
                                      osservata la forma prevista dall'art. 
                                      162.
                                    Art. 
                                      192 Rimborsi e restituzioni
                                    Ciascuno 
                                      dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione 
                                      le somme prelevate dal patrimonio comune 
                                      per fini diversi dall'adempimento delle 
                                      obbligazioni previste dall'art. 186.
                                    E' 
                                      tenuto altresì a rimborsare il valore dei 
                                      beni di cui all'art. 189, a meno 
                                      che, trattandosi di atto di straordinaria 
                                      amministrazione da lui compiuto, dimostri 
                                      che l'atto stesso sia stato vantaggioso 
                                      per la comunione o abbia soddisfatto una 
                                      necessità della famiglia.
                                    Ciascuno 
                                      dei coniugi può richiedere la restituzione 
                                      delle somme prelevate dal patrimonio personale 
                                      ed impiegate in spese ed investimenti del 
                                      patrimonio comune.
                                    I 
                                      rimborsi e le restituzioni si effettuano 
                                      al momento dello scioglimento della comunione; 
                                      tuttavia il giudice può autorizzarli in 
                                      un momento anteriore se l'interesse della 
                                      famiglia lo esige o lo consente.
                                    Il 
                                      coniuge che risulta creditore può chiedere 
                                      di prelevare beni comuni sino a concorrenza 
                                      del proprio credito. In caso di dissenso 
                                      si applica il quarto comma. I prelievi si 
                                      effettuano sul denaro, quindi sui mobili 
                                      e infine sugli immobili.
                                    Art. 
                                      193 Separazione giudiziale dei beni
                                    La 
                                      separazione giudiziale dei beni può essere 
                                      pronunziata in caso di interdizione (417) 
                                      o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi 
                                      o di cattiva amministrazione della comunione.
                                    Può 
                                      altresì essere pronunziata quando il disordine 
                                      degli affari di uno dei coniugi o la condotta 
                                      da questi tenuta nell'amministrazione dei 
                                      beni mette in pericolo gli interessi dell'altro 
                                      o della comunione o della famiglia, oppure 
                                      quando uno dei coniugi non contribuisce 
                                      ai bisogni di questa in misura proporzionale 
                                      alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
                                    La 
                                      separazione può essere chiesta da uno dei 
                                      coniugi o dal suo legale rappresentante.
                                    La 
                                      sentenza che pronunzia la separazione retroagisce 
                                      al giorno in cui è stata proposta la domanda 
                                      ed ha l'effetto di instaurare il regime 
                                      di separazione dei beni regolato nella sezione 
                                      V del presente capo, salvi i diritti dei 
                                      terzi.
                                    La 
                                      sentenza è annotata a margine dell'atto 
                                      di matrimonio e sull'originale delle convenzioni 
                                      matrimoniali (2653).
                                    Art. 
                                      194 Divisione dei beni della comunione
                                    La 
                                      divisione dei beni della comunione legale 
                                      si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo 
                                      e il passivo.
                                    Il 
                                      giudice, in relazione alle necessità della 
                                      prole e all'affidamento di essa, può costituire 
                                      a favore di uno dei coniugi l'usufrutto 
                                      su una parte dei beni spettanti all'altro 
                                      coniuge.
                                    Art. 
                                      195 Prelevamento dei beni mobili
                                    Nella 
                                      divisione i coniugi o i loro eredi hanno 
                                      diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano 
                                      ai coniugi stessi prima della comunione 
                                      o che sono ad essi pervenuti durante la 
                                      medesima per successione o donazione. In 
                                      mancanza di prova contraria si presume che 
                                      i beni mobili facciano parte della comunione.
                                    Art. 
                                      196 Ripetizione del valore in caso di mancanza 
                                      delle cose da prelevare
                                    Se 
                                      non si trovano i beni mobili che il coniuge 
                                      o i suoi eredi hanno diritto di prelevare 
                                      a norma dell'articolo precedente essi possono 
                                      ripeterne il valore, provandone l'ammontare 
                                      anche per notorietà, salvo che la mancanza 
                                      di quei beni sia dovuta a consumazione per 
                                      uso o perimento o per altra causa non imputabile 
                                      all'altro coniuge.
                                    Art. 
                                      197 Limiti al prelevamento nei riguardi 
                                      dei terzi
                                    Il 
                                      prelevamento autorizzato dagli articoli 
                                      precedenti non può farsi, a pregiudizio 
                                      dei terzi, qualora la proprietà individuale 
                                      dei beni non risulti da atto avente data 
                                      certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge 
                                      o ai suoi eredi il diritto di regresso sui 
                                      beni della comunione spettanti all'altro 
                                      coniuge nonché sugli altri beni di lui.
                                    Art. 
                                      198-209 (abrogati)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      IV
                                      Della 
                                      comunione convenzionale
                                    Art. 
                                      210 Modifiche convenzionali alla comunione 
                                      legale dei beni
                                    I 
                                      coniugi possono, mediante convenzione stipulata 
                                      a norma dell'art. 162, modificare 
                                      il regime della comunione legale dei beni 
                                      purché i patti non siano in contrasto con 
                                      le disposizioni dell'art. 161.
                                    I 
                                      beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 
                                      179 non possono essere compresi nella 
                                      comunione convenzionale.
                                    Non 
                                      sono derogabili le norme della comunione 
                                      legale relative all'amministrazione dei 
                                      beni della comunione e all'uguaglianza delle 
                                      quote limitatamente ai beni che formerebbero 
                                      oggetto della comunione legale.
                                    Art. 
                                      211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima 
                                      del matrimonio
                                    I 
                                      beni della comunione rispondono delle obbligazioni 
                                      contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio 
                                      limitatamente al valore dei beni di proprietà 
                                      del coniuge stesso prima del matrimonio 
                                      che, in base a convenzione stipulata a norma 
                                      dell'art. 162, sono entrati a far 
                                      parte della comunione dei beni.
                                    Art. 
                                      212-214 (abrogati)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      V
                                      Del regime di separazione dei beni
                                    I 
                                      coniugi possono convenire che ciascuno di 
                                      essi conservi la titolarità esclusiva dei 
                                      beni acquistati durante il matrimonio.
                                    Art. 
                                      216 (abrogato)
                                    Art. 
                                      217 Amministrazione e godimento dei beni
                                    Ciascun 
                                      coniuge ha il godimento e l'amministrazione 
                                      dei beni di cui è titolare esclusivo.
                                    Se 
                                      ad uno dei coniugi è stata conferita la 
                                      procura ad amministrare i beni dell'altro 
                                      con l'obbligo di rendere conto dei frutti, 
                                      egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo 
                                      le regole del mandato (1710, 1718).
                                    Se 
                                      uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro 
                                      con procura senza l'obbligo di rendere conto 
                                      dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta 
                                      dell'altro coniuge o allo scioglimento o 
                                      alla cessazione degli effetti civili del 
                                      matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti 
                                      esistenti e non rispondono per quelli consumati.
                                    Se 
                                      uno dei coniugi, nonostante l'opposizione 
                                      dell'altro, amministra i beni di questo 
                                      o comunque compie atti relativi a detti 
                                      beni risponde dei danni e della mancata 
                                      percezione dei frutti.
                                    Art. 
                                      218 Obbligazioni del coniuge che gode dei 
                                      beni dell'altro coniuge
                                    Il 
                                      coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge 
                                      è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario 
                                      (1001).
                                    Art. 
                                      219 Prova della proprietà dei beni
                                    Il 
                                      coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti 
                                      dell'altro la proprietà esclusiva di un 
                                      bene.
                                    I 
                                      beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare 
                                      la proprietà esclusiva sono di proprietà 
                                      indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
                                    Art. 
                                      220-230 (abrogati)
                                     
                                    SEZIONE 
                                      VI
                                    Dell'impresa 
                                      familiare
                                     
                                    Art. 
                                      230-bis Impresa familiare
                                    Salvo 
                                      che configurabile un diverso rapporto, il 
                                      familiare che presta in modo continuativo 
                                      la sua attività di lavoro nella famiglia 
                                      o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento 
                                      secondo la condizione patrimoniale della 
                                      famiglia e partecipa agli utili dell'impresa 
                                      familiare ed ai beni acquistati con essi 
                                      nonché agli incrementi dell'azienda, anche 
                                      in ordine all'avviamento, in proporzione 
                                      alla quantità alla qualità del lavoro prestato. 
                                      Le decisioni concernenti l'impiego degli 
                                      utili e degli incrementi nonché quelle inerenti 
                                      alla gestione straordinaria, agli indirizzi 
                                      produttivi e alla cessazione dell'impresa 
                                      sono adottate, a maggioranza, dai familiari 
                                      che partecipano alla impresa stessa. I familiari 
                                      partecipanti all'impresa che non hanno la 
                                      piena capacità di agire sono rappresentati 
                                      nel voto da chi esercita la potestà su di 
                                      essi.
                                    Il 
                                      lavoro della donna è considerato equivalente 
                                      a quello dell'uomo.
                                    Ai 
                                      fini della disposizione di cui al primo 
                                      comma si intende come familiare il coniuge, 
                                      i parenti entro il terzo grado, gli affini 
                                      entro il secondo; per impresa familiare 
                                      quella cui collaborano il coniuge, i parenti 
                                      entro il terzo grado, gli affini entro il 
                                      secondo.
                                    Il 
                                      diritto di partecipazione di cui al primo 
                                      comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento 
                                      avvenga a favore di familiari indicati nel 
                                      comma precedente col consenso di tutti i 
                                      partecipi. Esso può essere liquidato in 
                                      danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, 
                                      della prestazione del lavoro, ed altresì 
                                      in caso di alienazione dell'azienda. Il 
                                      pagamento può avvenire in più annualità, 
                                      determinate, in difetto di accordo, dal 
                                      giudice.
                                    In 
                                      caso di divisione ereditaria o di trasferimento 
                                      dell'azienda i partecipi di cui al primo 
                                      comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. 
                                      Si applica, nei limiti in cui è compatibile, 
                                      la disposizione dell'art. 732.
                                    Le 
                                      comunioni tacite familiari nell'esercizio 
                                      dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli 
                                      usi che non contrastino con le precedenti 
                                      norme.