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Scioglimento della comunione legale.

Lo scioglimento ella comunione legale tra i coniugi si verifica “ex nunc”, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il provvedimento presidenziale con cui i coniugi sano stati autorizzati ad interrompere la convivenza non è sufficiente a far discendere gli effetti della separazione, essendo per la stessa necessaria la formazione del giudicato della separazione.

Sez. I, sent. n. 19447 del 06-10-2005

Cassazione Civile Sent. n. 19447 del 06-10-2005

Svolgimento del processo
OSSERVA

Con atto di citazione del 23.2.1993 Bruno Orena conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona Lorella Bonamano, per sentir dichiarare la nullità o la revoca del decreto di omologa della separazione personale emesso in data 25.3.1985, e sentir quindi accertare la sua qualità di proprietario dell'immobile sito in Ancona via Togliatti 51/B, quanto meno nella misura del 50%.

In proposito precisava infatti di aver contratto matrimonio con la Bonamano l'1.10.1978; che con decreto del 25 marzo 1985 era stata successivamente omologata la separazione personale dei coniugi; che la detta separazione risultava tuttavia fittizia, poichè posta in essere al solo fine di acquisire da Cooperative edilizie l'assegnazione di un appartamento con il mutuo agevolato; che nel 1991, a seguito di dissapori, la Bonamano, alla quale era stato assegnato l'appartamento oggetto di prenotazione, abbandonava il domicilio coniugale; che nel procedimento di separazione successivamente instaurato la moglie aveva dichiarato che dopo una iniziale separazione vi era stata la ripresa della convivenza, "con ciò riconoscendo l'intervenuta riconciliazione".

Il Tribunale, aderendo alle prospettazioni della Bonamano, che aveva contestato la fondatezza dell'assunto dell'Orena negando il carattere simulato della separazione personale omologata nel 1985, rigettava la domanda con decisione che veniva appellata dall'attore, il quale sostanzialmente sosteneva che gli elementi emersi in corso di causa avrebbero comprovato la convivenza dei coniugi fino al 1992, e che le istanze istruttorie da lui formulate per dimostrare la fittizietà della prima separazione sarebbero state erroneamente disattese.

La Corte di Appello di Ancona riformava la sentenza di primo grado, dichiarando che l'immobile era stato acquistato da Bonamano in regime di comunione legale con il coniugo; ciò in quanto, pur ritenendo non configurabile (e comunque nella specie non provata) la simulazione nel caso di separazione personale fra coniugi, affermava esservi prova di riconciliazione successiva alla separazione intervenuta nel 1985, sulla base di diversi elementi, essenzialmente individuati nelle dichiarazioni rese dalla Bonamano, sia nell'udienza del 3.11.1992 che nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'Oreria, per i reati di cui agli artt. 610, 570, 594 c.p.; nella stessa proposizione di nuovo ricorso, che implicitamente presupporrebbe una preventiva riconciliazione; nell'apertura di un conto corrente a firma disgiunta a distanza di poco più di un mese dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale, in occasione della prima separazione.

Avverso la detta decisione proponeva ricorso per Cassazione la Bonamano, che con due distinti motivi denunciava vizio di motivazione, lamentando aspetti di contraddittorietà nella valutazione della cointestazione del conto corrente, poichè considerato come elemento sintomatico della riconciliazione, in contrasto con precedente affermazione di opposto tenore contenuta nella stessa sentenza; l'inadeguata valutazione del materiale probatorio, in quanto dallo stesso non sarebbe consentito evincere la ripresa dei rapporti morali, spirituali e personali tra i coniugi, che pur sarebbe a tal fine necessaria; l'illogicità della decisione nella parte in cui in essa è stabilito che debbano essere compresi nel regime di comunione anche gli atti compiuti nel periodo di separazione dei coniugi; la contraddittorietà dell'affermazione relativa all'esistenza di prova in ordine all'avvenuta riconciliazione dei coniugi al momento dell'acquisto del bene, poichè in contrasto con quanto nella stessa sentenza sostenuto (pp. 10, 11).

Resisteva con controricorso Orena, che proponeva anche ricorso incidentale in ordine all'avvenuta compensazione delle spese processuali, che sarebbe stata erroneamente disposta, e ricorso incidentale condizionato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in relazione alla affermata non configurabilità nel caso di specie della simulazione e della mancata ammissione di prova al riguardo.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 13.7.2005, nel corso della quale veniva disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso principale Lorella Bonamano ha denunciato contraddittorietà, illogicità, incoerenza ed insufficienza della motivazione sotto diversi profili vale a dire, innanzitutto, per il fatto che la cointestazione di un conto corrente bancario, considerata dalla Corte di Appello dapprima come inidonea a dare dimostrazione della intervenuta riconciliazione tra i coniugi, sarebbe stata successivamente interpretata in senso del tutto opposto, oltre che per la circostanza che comunque non vi sarebbe stata idonea dimostrazione della "ripresa dei rapporti morali, spirituali e personali tra i coniugi" (primo motivo); inoltre, poichè il regime della comunione dei beni era stato applicato anche per gli atti compiuti nel "periodo in cui i coniugi sono rimasti separati", e ciò per di più in assenza "di alcuna prova circa il periodo in cui sarebbe avvenuta la dichiarata riconciliazione" (secondo motivo). I rilievi sono infondati.

Sul primo motivo si osserva infatti che la denunciata contraddizione è in realtà insussistente, poichè la gestione in comune di un conto corrente era stata considerata circostanza in sè inidonea (pur se valutata unitamente all'altro aspetto della ininterrotta convivenza considerato) a dare dimostrazione del carattere simulato della separazione personale, mentre invece la riconciliazione sarebbe stata desumibile dagli altri elementi già rappresentati, quali la presentazione di un nuovo ricorso di separazione personale e le dichiarazioni in diverse sedi rese dalla Bonamano. In questo quadro probatorio, secondo la Corte di merito già sufficientemente chiaro ed esaustivo, anche il fatto della apertura di un conto corrente a breve distanza dall'udienza presidenziale di separazione avrebbe costituito ulteriore elemento confermativo della intervenuta convivenza e tale argomento, proprio perchè rafforzativo di un quadro probatorio già sufficientemente delineato, non contrasta in alcun modo con il giudizio negativo espresso in ordine alla idoneità dello stesso fatto, in sè considerato, a comprovare l'esistenza di un diverso rapporto, identificato in un accordo simulatorio. Quanto poi all'altro profilo in cui si sarebbe manifestato il vizio di motivazione denunciato, vale a dire quello concernente l'asserita mancanza di prova "del fatto che tra le parti si sia instaurato il completo ripristino della convivenza coniugale", si tratta di doglianza genericamente affermata, che per di più: non risulta supportata da alcun elemento di riscontro; contrasta con le argomentazioni in senso contrario, e non censurate, svolte dalla Corte territoriale; comporterebbe infine valutazioni in punto di fatto, incompatibili con il giudizio di legittimità.

In ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso articolato in un duplice profilo, va poi rilevato innanzitutto, per quanto riguarda il primo, che la censura va disattesa poichè la Corte di Appello ha ritenuto che l'assegnazione del bene immobile in questione fosse avvenuto in costanza di riconciliazione, e comunque per il fatto che lo scioglimento della comunione legale si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (C. 2001/2844, C. 1999/11036, C. 1993/12523), non spiegando alcun effetto al riguardo nè il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) nè, a maggior ragione, il semplice fatto in sè della separazione dei coniugi, tanto ' che risulta addirittura improponibile l'eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione (C. 1998/6234).

Per quanto concerne poi l'ulteriore aspetto denunciato, quello cioè attinente alla individuazione della data di acquisto dell'immobile in epoca successiva alla riconciliazione, che viceversa non sarebbe stato possibile fissare atteso che lo stesso giudice avrebbe ammesso "l'inesistenza di alcuna prova circa il periodo in cui sarebbe avvenuta la dichiarata riconciliazione", il rilievo è privo di pregio poichè dal collegamento operato dalla Corte di Appello fra l'apertura del conto corrente cointestato, avvenuta il 6.3.1985, e la riconciliazione fra i coniugi si desume che il giudice del merito ha puntualmente individuato il momento della riconciliazione, fissandolo in un periodo di gran lunga antecedente a quello dell'assegnazione dell'immobile.

Nè d'altro canto risulta configurabile la dedotta contraddizione in ragione dell'individuazione del conto cointestato come unico elemento sintomatico della riconciliazione (p. 10-11 della sentenza), in contrasto con affermazione di opposto tenore precedentemente resa (p. 8 della sentenza); in proposito è invero sufficiente rilevare che, come già detto, la diversa valenza probatoria riconosciuta al medesimo fatto a pagina 8 e a pagina 10 della sentenza si giustifica con la diversità dei temi trattati (simulazione - riconciliazione) e con il differente quadro probatorio complessivo considerato nelle due ipotesi considerate.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi per quanto riguarda quello incidentale (resta invece assorbito il ricorso incidentale condizionato, atteso l'esito di quello principale), con il quale Bruno Orena ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese processuali, disposta sulla base della "obiettiva opinabilità della questione relativa agli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale fra i coniugi", statuizione che a dire dell'Orena sarebbe errata, poichè l'affermata opinabilità della questione sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la riconciliazione fra i coniugi avrebbe effetto "ex nunc". Al riguardo va infatti osservato che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al fatto che la compensazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale rimesso al giudice del merito e che la doglianza nella specie è stata formulata sotto il profilo della violazione di legge e non del vizio di motivazione, il rilievo concernente l'univocità dell'indirizzo giurisprudenziale in tema di decorrenza degli effetti riconducibili alla riconciliazione dei coniugi è certamente corretto, ma non vale a costituire idonea censura alla sentenza impugnata poichè l'obiettiva opinabilità richiamata nel provvedimento (p. 13) va interpretata alla luce della motivazione della decisione nella quale, a proposito degli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale dei coniugi, è evidenziato che "la questione è stata variamente risolta in dottrina, sostenendosi da alcuni che, si ripristina, il regime, con efficacia ex tunc, da altri che si realizza una nuova comunione" (p. 11), profilo che non è stato considerato e censurato dal ricorrente.

La sostanziale soccombenza del ricorrente principale, attesa la marginalità della questione prospettata con quello incidentale, ne impone la condanna alle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005