Il marchio italiano: le varie tipologie
L’'art. 7 della legge
sui marchi (D.Lgs. 10/02/2005, n.30) stabilisce che "possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente. In particolare le parole, compresi i nomi di
persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o
della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè
siano atti a distinguere distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese.
Marchio figurativo, nominativo, denominativo
Il primo è il marchio che consiste in una figura o in una riproduzione di
oggetti reali o di fantasia.
Il marchio nominativo è il marchio che riprende il nome del produttore.
Il Marchio denominativo è quello che consiste in una parola, disegno, una
lettera, una cifra, un suono
Marchio di fatto
Il marchio di fatto è il marchio non registrato. A norma dell’art.
2571 c.c. chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti
in cui anteriormente se n’è avvalso. Tali limiti sono i limiti territoriali e
quelli merceologici.
In tal caso il titolare del marchio non gode della tutela giuridica offerta
dalla registrazione del marchio.
Più specificatamente in caso di marchio con notorietà nazionale, il titolare
può ottenere la nullità del marchio confondibile che sia stato registrato
successivamente da terzi, per mancanza del requisito di novità.
In caso di marchio non registrato che abbia acquisito notorietà locale, il
titolare non può evitare che terzi usino un marchio confondibile in un altro
ambito territoriale nazionale; lo stesso titolare ha il diritto di continuare
ad utilizzare il marchio ma esclusivamente in quel luogo in cui il marchio ha
acquisito la notorietà.
Nei due casi sopra esposti la confondibilità riguarda solo prodotti uguali e
non affini.
A tutela di un marchio di fatto si può esercitare soltanto l’azione di
concorrenza sleale; in particolare, nel caso di marchio con notorietà
nazionale, l’azione deve essere esercitata entro cinque anni dalla
registrazione per evitarne la convalida.
A ciò si affianca l’art. 12 della legge marchi secondo la quale in caso di uso
precedente da parte di terzi di un marchio non registrato, che non importi
notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno
diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
Da ciò consegue che chi registra il marchio nonostante il preuso da parte di
terzi, debba tollerarne la continuazione di tale uso, con l’unica possibilità
di esigere che esso sia limitato territorialmente.
Marchio
forte e marchio debole
Sotto il profilo dell’originalità si distingue il marchio forte dal marchio
debole.
Quest’ultimo è costituito da una terminologia di uso comune che viene
modificata con un apporto minimo di fantasia al contrario del marchio forte (ad
esempio Cointreau) che è originale e non ha alcun collegamento con la
denominazione del prodotto.
Il marchio forte è contraffatto quando vi sia una qualsivoglia variazione che
attenga all’elemento che lo caratterizza, mentre la confondibilità del marchio
debole è esclusa in presenza di modificazioni lievi.
Il marchio noto
Il decreto Legislativo del 4 10/02/2005,n.30 ha previsto il marchio
noto. Quest’ultimo è il marchio che è notoriamente conosciuto presso il
pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio.L’uso precedente del marchio, quando
importi notorietà di esso toglie la novità al marchio successivo, che non potrà
quindi essere successivamente registrato.
Il marchio di fabbrica e di commercio
Il codice civile (art. 2572 c.c.) distingue il marchio di fabbrica che viene
apposto dal produttore, dal marchio di commercio che invece viene apposto dal
rivenditore di un bene prodotto da terzi.
Il rivenditore difatti può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in
vendita, ma non può sopprimere assolutamente il marchio del produttore.
Il marchio collettivo.
E’ il marchio che garantisce al consumatore la provenienza geografica, la
qualità e la natura di un prodotto o di un servizio: esso non distingue il
singolo prodotto di un imprenditore, ma è il marchio che garantisce l’origine
geografica riferita alla qualità del prodotto nonché la qualità delle materie
prime presenti nello stesso. Legittimati a registrare il marchio collettivo non
sono coloro che producono e commercializzano il prodotto ma coloro il cui
compito è quello di garantire gli standard qualitativi.
Denominazione di
origine controllata
Diversa dal marchio collettivo è la D.O.C. “denominazione di origine
controllata” che ha la funzione non già di creare un collegamento tra il
prodotto e l’impresa ma di caratterizzare un prodotto come proveniente da una
determinata regione. Per essa non è prevista la registrazione.
Il marchio può essere trasferito per la totalità dei prodotti o per una parte
dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato anche se non viene
trasferita l’azienda o un ramo di essa.