La giurisdizione del marchio nazionale
Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli
sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi all’autorità
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la
residenza delle parti.
La competenza è quella del giudice del domicilio del convenuto, ma ove egli non
abbia residenza, domicilio o dimora in Italia, il giudice del domicilio
dell'attore. Altrimenti l'autorità giudiziaria di Roma.
L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione e
annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della
determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti
davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore
possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai
tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo
27/06/2003, n. 168.