Il marchio italiano: la registrazione
Con la registrazione si acquista il diritto all’uso esclusivo di un marchio.
Il marchio può essere registrato presso l’ufficio italiano dei Brevetti e
Marchi (UIBM), il quale si limita ad un controllo generico senza entrare nel
merito delle sue caratteristiche.
Pertanto la registrazione non impedisce l’impugnativa di nullità da parte di
ogni interessato qualora sia illecito oppure quando esso possa generare
problemi di confondibilità.
La registrazione dura dieci anni, salvo rinuncia, e può rinnovarsi ogni
decennio.
Caratteristiche del marchio registrabile
Requisiti per la registrazione di un marchio:
- novità: ciò significa che sul mercato non devono esserci prodotti o servizi
contraddistinti
da un segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora un marchio
anteriore
sia scaduto, per mancato rinnovo, da oltre due anni (tre se trattasi di un
marchio
collettivo) o sia decaduto a causa del mancato uso per un periodo di oltre
cinque anni;
- capacità distintiva: consiste nella capacità di distinguere un prodotto o
servizio da
quello di altri; il marchio non deve consistere in una parola, figura o segno
di uso
generico o in una denominazione o indicazione che descriva il prodotto;
- liceità: significa che il marchio non deve essere contrario all’ordine
pubblico e al buon costume
Di conseguenza l’immagine se si tratta di marchio emblematico o la
denominazione se si tratta di marchio denominativo non deve essere contraria a
norme imperative, ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano
nonché alla morale e buon costume.
Cosa non può essere
registrato
Non possono costituire oggetto di registrazione i seguenti:
- gli stemmi e gli
altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia,
nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse
pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la
registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la
qualità o la provenienza geografica del prodotto o servizio;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona
diversi da quello del richiedente se il loro uso sia tale da ledere la fama ed
il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o
ragione sociale,se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili
ad un marchio anteriore, per prodotti o servizi non affini, quando quest’ultimo
goda nello Statomembro di notorietà;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore,
di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- indicazioni descrittive compresi quelli divenuti di uso comune nel linguaggio
corrente onegli usi costanti del commercio;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla
natura.