L'estinzione e la tutela del marchio nazionale
Il marchio si estingue per molteplici cause di decadenza tra cui molto
importanti sono:
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la mancata utilizzazione per i cinque anni successivi al rilascio del marchio;
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l’interruzione dell’uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni;
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la volgarizzazione che si verifica quando una denominazione abbia perso con il
tempo la propria originalità, capace di distinguere il prodotto;
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recettività sopravvenuta la quale si verifica allorchè il marchio sia divenuto
idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la
qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del
contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per
prodotti o servizi per i quali è registrato;
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ovvero quando esso sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon
costume;
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scadenza del termine decennale di efficacia della registrazione ove non venga
rinnovata;
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rinuncia del titolare;
Sono invece cause di nullità del marchio:
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Mancanza di novità, originalità, liceità
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La malafede del soggetto che ne ha fatto richiesta
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La lesione di un diritto altrui
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La mancata corrispondenza ai requisiti di legge
Tutela del marchio
Il marchio può essere tutelato con l’azione inibitoria che mira alla rimozione
degli effetti nocivi già prodotti. E’ dunque possibile ottenere la distruzione
delle parole, figure, segni con cui la contraffazione è stata realizzata ed
anche degli involucri e della stessa merce ove necessario.
In via cautelare è possibile ottenere anche il sequestro probatorio dei beni
contraffatti che costituiscano prova dell’utilizzo illecito del marchio altrui.
Oltre all’azione inibitoria il titolare del marchio ha il diritto di chiedere
il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell’utilizzo illecito ad
opera di terzi del segno distintivo. L’autorità giudiziaria può ordinare che
l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva in uno o più giornali da essa indicati a spese del
soccombente. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia
disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del suo diritto,
nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entità.