BREVETTI, MARCHI, NOMI DI
ORIGINE
Regio decreto 21 giugno
1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). - Testo delle disposizioni legislative
in materia di marchi registrati (1) (2).
(1) Epigrafe così sostituita
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Il d.lg. 19 febbraio
1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente
previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite
al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora
il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al
pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse;
sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali,
eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al
pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi
atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di
diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo
si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
Preambolo
TITOLO I
DIRITTO E USO DEL MARCHIO
(1)
(1) Intitolazione così sostituita
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo I
(1) Intitolazione così sostituita
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 1
1. I diritti del titolare
del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare:
a) un segno identico al
marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile
al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità
o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile
al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato
goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al
comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli
in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti
dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di
utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 1/bis
1. I diritti sul marchio
d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative
alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa
se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio;
purché l'uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio,
ma solo in funzione descrittiva.
2. I diritti sul marchio
d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso
del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con
detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei
poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché
il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in
particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione
in commercio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
2, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 2
1. I soggetti che svolgono
la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi,
ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti
l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere
allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al
successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi
1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese
d'origine, purché in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.
4. In deroga all'art. 18,
comma 1, lettera b), un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni
che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti
o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato,
la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato
privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative
nella regione.
L'Ufficio anzidetto ha facoltà
di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi
interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito
da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale
e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
5. I marchi collettivi sono
soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino
con la natura di essi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 3
1. La rinnovazione del marchio
di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso
titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione
di rinnovazione (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 4, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 4
1. I diritti esclusivi considerati
da questo decreto sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima
registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione,
gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'art.
1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti
o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini (1).
4. La registrazione dura
dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace
con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino
di cui all'art. 80 del presente decreto (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 5, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 5
1. La registrazione può
essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere
di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni.
2. Sono tuttavia consentite
modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità
del marchio inizialmente registrato.
3. La rinnovazione si effettua
per periodi di dieci anni.
4. La rinnovazione della
registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei
prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
5. Restano immutate la decorrenza
e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 6, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 6
Entro i limiti ed alle condizioni
indicati nell'articolo seguente, può essere accordata, mediante decreto del Ministro
[per le corporazioni] (1) una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti
o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni,
nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel
territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento
(2).
(1) Ora Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
(2) Articolo così modificato
dall'art. 7, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 7
1. La protezione temporanea
fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente
causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione
del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione
sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre
sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
2. Nel caso di esposizione
tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda
di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
3. Tra più marchi per prodotti
o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al
marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
4. Le date anzidette debbono
essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 8, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 8
Rimangono ferme, per la
registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
di Ginevra - OMPI, le disposizioni vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
I marchi internazionali
registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)
di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale
dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti
la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono
rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto (1).
L'Ufficio italiano brevetti
e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente
all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2) (1).
(Omissis) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art.
1, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(2) Comma abrogato dall'art.
1, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(3) Articolo così modificato
dall'art. 9, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 8/bis
1. I marchi internazionali
designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in
conformità al disposto degli articoli da 32 a 33-bis.
2. Le osservazioni e le
opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo
di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione nella «Gazette OMPI
des marques internationales» (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
2, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/ter
1. L'Ufficio italiano brevetti
e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte,
ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo
5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto
provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio
ai sensi del comma 1 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali
basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo.
I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni
internazionali.
3. In caso di rifiuto provvisorio,
la protezione del marchio è la medesima di quella di un marchio depositato presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
3, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/quater
1. Entro il termine fissato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale,
per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma
1 dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4
e 5, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione
sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione
delle deduzioni.
2. Qualora entro i termini
di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le
proprie deduzioni secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
3. L'Ufficio italiano brevetti
e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali
designanti l'Italia (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
4, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 8/quinquies
1. Nel caso che il marchio
designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato
in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine,
il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data
della registrazione internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da
quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda è depositata
nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione
internazionale, e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente
all'Italia.
3. Alla domanda si applicano
le disposizioni vigenti per le domande nazionali (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
5, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 9
1. In caso di uso precedente,
da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso
o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione
locale, nonostante la registrazione del marchio stesso (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 10, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 10
1. È vietato a chiunque
di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata
nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 11, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 11
1. Non è consentito usare
il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di
imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico,
in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a
causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto
di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 12, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 12
Il commerciante può apporre
il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio
del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Articolo 13
1. È vietato adottare come
ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui
marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari
di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al
comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna
di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non
affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 13, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 15
1. Il marchio può essere
trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato.
2. Il marchio può essere
oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti
o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio
dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario
si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o
servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio
dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio
di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro
il licenziatario che vìoli le disposizioni del contratto di licenza relativamente
alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi
per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato
o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento
e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti
o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 15, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO II
OGGETTO E TITOLARE DEL MARCHIO
(1)
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo I
OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
(1)
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 16
1. Possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone,
i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere
i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto
degli articoli 18 e 21 (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 16, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 17
1. Non sono nuovi, ai sensi
del precedente articolo 16, i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente
in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;
b) siano identici o simili
ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati,
messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini,
se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra
i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,
che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera
altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso
il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso
la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà
di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente
del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla
registrazione;
c) siano identici o simili
a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato
da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità
fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico,
che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente
del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale,
non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del
suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza
di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti
o servizi identici (1);
e) siano identici o simili
ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore
in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza
fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione tra i due segni (1);
f) nei casi di cui alle
lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre
due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto
per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della
domanda principale o riconvenzionale di nullità;
g) siano identici o simili
ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore
in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza,
per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità
economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
(1);
h) siano identici o simili
ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione
di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi
non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g).
2. Ai fini previsti dal
comma 1, lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione (2).
(1) Lettera così modificata
dall'art. 6, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 3, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 18
1. Non possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli
indicati all'art. 16:
a) i segni contrari alla
legge all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni costituiti esclusivamente
dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare
la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica
ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o
altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) i segni costituiti esclusivamente
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria
per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al
prodotto;
d) gli stemmi e gli altri
segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi
e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti
simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità
competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
e) i segni idonei ad ingannare
il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità
dei prodotti o servizi;
f) i segni il cui uso costituirebbe
violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto
esclusivo di terzi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 18, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 19
1. In deroga agli articoli
17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione,
a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo
(1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 19, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
20, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 21
1. I ritratti di persone
non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo
la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo
la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la
morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi
da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi,
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi
ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia
la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del
presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto
al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere
registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o
dei soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni
e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi
caratteristici di questi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 21, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo II
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 22
1. Può ottenere una registrazione
per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una
registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.
3. Anche le amministrazioni
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni
di marchio (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 22, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 23
1. La registrazione di marchio
a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui
provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere
concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini
italiani reciprocità di trattamento.
2. Ai cittadini degli Stati
che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile
1994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.
3. Tutti i benefìci che
le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno
agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi
ai cittadini italiani (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 4, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 24
1. Il diritto di ottenere
ai sensi delle Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio registrato
precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al
titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 24, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO III
DOMANDA, ESAME E REGISTRAZIONE
(1)
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 25
1. La domanda di registrazione
del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi
di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.
2. Qualora con sentenza
passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta
a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la
registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza, a sua scelta:
a) assumere a proprio nome
la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova
domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto
in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data
di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della
domanda.
3. Se la registrazione sia
stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua
scelta:
a) ottenere con sentenza,
avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;
b) far valere la nullità
della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 25, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 26
La domanda deve essere accompagnata
dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti
o servizi che il marchio serve a contraddistinguere (1).
Il regolamento potrà dettare
speciali disposizioni a riguardo delle indicazioni da fornirsi nei vari casi e dei
documenti da prodursi a corredo di ciascuna domanda, anche per le registrazioni
internazionali ai sensi delle convenzioni vigenti.
In caso di rivendicazione
di priorità, derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione
del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio il richiedente
fornirà all'Ufficio italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti
l'esistenza della priorità (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 26, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 27
Ogni domanda deve avere
per oggetto un solo marchio.
Se la domanda riguarda più
marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli
un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare,
per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della
domanda primitiva (1).
Il ricorso alla Commissione
dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
(1) Comma così modificato
dall'art. 27, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 28
1. Se la rinnovazione sia
chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi,
del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato,
assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di
primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.
2. Si applicano, nel caso
di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 28, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 29
L'esame della domanda, della
quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
1) se può trovare applicazione
l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
2) se la parola, figura
o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma
1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21 (1);
3) se concorrono le condizioni
di cui all'articolo 23;
4) se, nell'ipotesi di cui
all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali.
Qualora non si riscontrino
le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda
(2).
(1) Numero così sostituito
dall'art. 29, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 29, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 30
Trattandosi di marchio contenente
parole, figure o segni con significazione politica, o di alto valore simbolico,
o contenente elementi araldici, l'Ufficio, prima della registrazione invierà l'esemplare
del marchio e quant'altro potrà occorrere, alle Amministrazioni pubbliche interessate,
o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è disposto nell'articolo
seguente (1).
L'Ufficio ha facoltà di
provvedere ai termini del precedente comma in ogni caso di cui sussista dubbio che
il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
(1) Comma così modificato
dall'art. 30, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 31
Se l'Amministrazione interessata,
o competente, di cui al precedente articolo, esprime avviso contrario alla registrazione
del marchio l'Ufficio respinge la domanda (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 30, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 32
1. Entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1,
qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura
di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni
scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio
dalla registrazione.
2. Le osservazioni se ritenute
pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate
al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione (1).
(1) Articolo prima abrogato
dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540 poi di nuovo aggiunto dall'art. 7, d.lg.
8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/bis
1. Entro tre mesi dalla
pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, può essere
presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena
di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata.
2. Sono legittimati all'opposizione
il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di
registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una
preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti
e le associazioni di cui all'articolo 21.
3. Con l'opposizione possono
farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo
17, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi
per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione
da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 21 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
8, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/ter
1. Scaduto il termine di
cui all'articolo 32-bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica
entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per iscritto
le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.
2. Nel corso del procedimento
di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può in ogni momento invitare
le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti,
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni
delle altre parti.
3. Su istanza del richiedente,
l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni,
fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo
da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato
registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per
la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti
o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti
o servizi.
4. Al termine del procedimento
di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto
o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o
per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge
l'opposizione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
9, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/quater
1. Il procedimento di una
opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una
domanda di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari,
il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale è sospeso
fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione
avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti
di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione
può essere sospeso, su istanza del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità
o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza
del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato
della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione può essere successivamente
revocata.
3. In caso di opposizioni
relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite
a questa (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
10, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 32/quinquies
1. Se il richiedente intende
estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta una opposizione,
procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio
non è già stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione
della registrazione avvenuta a norma del comma 1 è accompagnata dall'avviso che
tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-bis
e seguenti.
3. L'accoglimento dell'opposizione
determina la radiazione totale o parziale del marchio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
11, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 33
1. Il provvedimento con
il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda
di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato
alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà
di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma,
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 12, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 33/bis
1. La procedura di opposizione
si estingue se:
a) il marchio sul quale
si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata
in giudicato;
b) l'opposizione è ritirata;
c) la domanda di marchio
oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva;
d) chi ha presentato opposizione
cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32-bis, comma 2 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
13, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 34
1. La registrazione non
pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza
del marchio (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 31, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 35
1. L'Ufficio pubblica la
notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi
nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.
2. Avvenuta la presentazione
della domanda, gli esemplari del marchio e in genere i documenti relativi sono posti
a disposizione del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 32, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO IV
TASSA DI REGISTRAZIONE (1)
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 36
1. La registrazione del
marchio d'impresa è soggetta alle seguenti tasse:
a) tassa di domanda di prima
registrazione;
b) tassa di prima registrazione,
da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive
modificazioni;
c) tassa di rinnovazione,
anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione
internazionale.
2. Per la registrazione
internazionale del marchio, oltre la tassa stabilita dalle convenzioni internazionali,
deve essere pagata la tassa di domanda (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 33, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 37
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
34, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 38
1. La tassa di domanda e
la tassa di prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda.
2. Del pari, la tassa di
rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
3. In caso di rigetto della
domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata,
sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 35, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 39
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
36, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 40
1. Se per evidente errore,
o per altri scusabili motivi, una tassa venga pagata incompletamente o comunque
irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione
o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 37, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO V
DECADENZA E NULLITÀ DEL
MARCHIO (1)
(1) Intitolazione così modificata
dall'art. 71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 41
1. Il marchio d'impresa
decade nei casi seguenti:
a) se il marchio sia divenuto
nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione
generica del prodotto o servizio;
b) se il marchio diviene
idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità
o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
è registrato;
c) se il marchio sia divenuto
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 38, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 42
1. Il marchio decade altresì
se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso,
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque
anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente
articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata
che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del
marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti
acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può
essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso
effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio
o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta
la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non
vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione
della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro
rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato
uso.
4. Inoltre, neppure avrà
luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei
quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti
o servizi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 39, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 43
1. Il marchio decade altresì
per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari
sull'uso del marchio collettivo (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 40, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 44
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
41, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 45
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
41, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 46
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
41, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 47
1. Il marchio è nullo salvo
il disposto dell'articolo seguente:
a) se manca di uno dei requisiti
previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;
b) se è in contrasto col
disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;
c) se è in contrasto con
il disposto dell'art. 21;
d) nel caso dell'art. 25,
comma 3, lettera b) (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 42, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 47/bis
1. In deroga all'art. 47,
comma 1, lettere a) e b), in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera a), e
18, comma 1, lettera b), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della
proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a
seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
43, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 47/ter
1. Se i motivi di decadenza
o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti
o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano
solo questa parte dei prodotti o servizi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
44, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 48
1. Il titolare di un marchio
d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali
abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso
di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione
di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti
o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio
marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore
sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi
all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso (1).
2. La preclusione all'azione
di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.
3. La disciplina del comma
1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma
1, lettera f), e dell'art. 21 (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 45, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 49
Debbono essere resi pubblici
per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte
salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15:
1) gli atti fra vivi, a
titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
2) gli atti di divisione,
di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero
precedente;
3) le sentenze che dichiarano
la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano
stati precedentemente trascritti (1);
Le sentenze che pronunciano
la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono.
Possono inoltre essere trascritte
le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo;
in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della
trascrizione della domanda giudiziale;
4) i testamenti e gli atti
che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
(1) Comma così modificato
dall'art. 46, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 50
La trascrizione è soggetta
al pagamento della tassa prescritta.
Per ottenere la trascrizione,
il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda,
allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica
della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile,
è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione
una scrittura privata non autenticata (1).
L'Ufficio, esaminata la
regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
Contro il rifiuto dell'Ufficio,
il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.
L'ordine delle trascrizioni
è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
Le omissioni o le inesattezze,
che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul
marchio a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione
(1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 47, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 51
Gli atti e le sentenze di
cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati
al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a
qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (1).
Nel concorso di più acquirenti
dello stesso diritto del medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto
il suo titolo di acquisto.
I testamenti e gli atti
che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti
solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
(1) Comma così modificato
dall'art. 48, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO VII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E GIURISDIZIONALE
Articolo 52
Ai servizi attinenti alla
materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero [delle corporazioni]
(1), l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali (2).
Nei provvedimenti previsti
dal richiamato articolo 70, comma secondo, sarà tenuto conto anche delle attribuzioni
di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
(2) Comma così modificato
dall'art. 49, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 53
Le decisioni sui ricorsi,
ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo
e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni
industriali (1).
La scelta dei componenti
la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività
di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro
le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato art. 71, e ogni
altra disposizione di tale articolo.
La Commissione provvede
con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari,
e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
Nella materia dei marchi
d'impresa hanno altresì applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71
e quelle dei successivi artt. 72 e 73 del medesimo R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.
(1) Comma così modificato
dall'art. 50, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 54
La Commissione dei ricorsi,
di cui al precedente articolo, ha altresì funzione consultiva del Ministero [delle
corporazioni] (1) oltre che nella materia dei brevetti per invenzioni industriali
e nella materia dei brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali,
anche nella materia dei marchi d'impresa (2).
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
(2) Articolo così modificato
dall'art. 51, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 55
Le azioni in materia di
marchi d'impresa hanno carattere di azioni mobiliari (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 52, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 56
Le azioni in materia di
marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi
registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra,
relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato,
si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il domicilio, o la residenza delle parti (1).
Tali azioni si propongono
davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto
non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette
azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore
ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio
dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria
di Roma.
L'indicazione di domicilio
annotata nell'attestato originale di registrazione vale come elezione di domicilio
ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa
e giudiziaria (2).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 53, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Comma così modificato
dall'art. 53, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 57
Qualora trattasi di azioni
fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono
essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione
i fatti sono stati commessi.
Articolo 58
1. L'onere di provare la
nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.
2. La prova della decadenza
per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
3. La decadenza e la nullità
del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza
passata in giudicato (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 54, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 58/bis
1. Qualora una parte abbia
fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali
indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca
le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che
il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati
nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la
contraffazione.
2. Il giudice nell'assumere
i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
6, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 59
1. L'azione diretta ad ottenere
la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere esercitata
da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza
di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d),
e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma
1, lettera f), o con il disposto dell'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25,
comma 3, lettera b), può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori
di cui ai predetti articoli.
2. L'azione di decadenza
o di nullità del marchio è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano
annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
3. Le relative sentenze
sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi (1).
(1) Articolo, da ultimo,
così sostituito dall'art. 14, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 60
1. Una copia dell'atto introduttivo
di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove alla comunicazione
anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
3. Il cancelliere deve trasmettere
all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 56, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 61
1. Il titolare dei diritti
sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta
la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione
di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 7, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 62
1. Salvo quanto diversamente
disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari
rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro
vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra,
di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura.
3. Gli interessati possono
essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti
ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non
si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza
deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-novies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine dell'art.
675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro
possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio
dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché
tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato
al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena
di inefficacia (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 8, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 63
1. Il titolare dei diritti
sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce
contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti
i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria
il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 9, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 64
1. In deroga a quanto è
disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non
possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un'esposizione,
ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano
in transito da o per la medesima.
2. Quando gli oggetti provengono
dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare
del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 59, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 65
L'autorità giudiziaria può
ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti sul marchio
registrato sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva,
in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 60, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 66
La sentenza che accerta
la contraffazione del marchio, o la lesione dei diritti che ne derivano, può ordinare
la distruzione delle parole, figure o segni con i quali tale contraffazione o lesione
è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità
giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o il materiale inerente alla
prestazione del servizio se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto
(1).
La sentenza che provvede
sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti
contenuti nella sentenza stessa.
Delle cose costituenti violazione
di diritti di marchio non si può disporre la remozione o la distruzione, né può
esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale
o domestico (1).
Sulle contestazioni che
sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente
del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
(1) Comma così modificato
dall'art. 61, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 67
1. Chiunque appone su un
oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere
che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far
credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa
da lire centomila a lire un milione.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni,
anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli
articoli 10 e 12 (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 62, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI PEI TERRITORI
ITALIANI D'OLTREMARE
Articolo 68
(Omissis) (1).
(1) Non più vigente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica
del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i
territori italiani d'oltremare.
Articolo 69
(Omissis) (1).
(1) Non più vigente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica
del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i
territori italiani d'oltremare.
Articolo 70
(Omissis) (1).
(1) Non più vigente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica
del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i
territori italiani d'oltremare.
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Non più vigente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica
del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i
territori italiani d'oltremare.
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Non più vigente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 di ratifica
del Trattato di pace, che ha sottratto all'Italia la sovranità sulle colonie e i
territori italiani d'oltremare.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E
TRANSITORIE
Capo I
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 74
Le domande previste nel
presente decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
Esse debbono essere scritte
in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana,
deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 63, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 75
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 76
1. Il richiedente o il mandatario,
se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato
per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente decreto.
I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che
li annota nell'attestato originale di registrazione.
2. Ove manchi l'indicazione
o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la
cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finché non sia comunicata
nuova elezione di domicilio, nello Stato le comunicazioni e notificazioni anzidette
si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso,
nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I mutamenti del nome
del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i
documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione
(1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 64, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 77
1. Nessuno è tenuto a farsi
rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano
brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società
collegata.
2. La nomina di uno o più
mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può
farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. Il mandato conferito
con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente
ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il mandato può essere
conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
5. Il mandato può anche
essere conferito ad un avvocato [o procuratore legale] iscritto nel rispettivo albo
professionale (12).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 65, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Il termine «procuratore
legale» contenuto nel presente comma si intende sostituito con il termine «avvocato»
ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 78
1. La domanda diretta ad
ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è
ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato
pagamento.
2. I pagamenti possono essere
effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 66, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 78/bis
1. Il richiedente o il titolare
di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto
osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della
commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza
diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa,
ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto
o di una facoltà di ricorso.
2. Nel termine di due mesi
dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere
presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni
e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno
dalla scadenza del termine non osservato.
3. Contro i provvedimenti
di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio è ammesso il ricorso,
entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza
di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.
4. Le disposizioni del presente
articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione
dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione
del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente
decreto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
67, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 78/ter
1. Chiunque abbia fatto
preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo
compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione
ai sensi dell'art. 78-bis può chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute,
salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
68, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 79
1. La raccolta delle domande,
quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico.
2. Chiunque può prendere
visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni,
delle trascrizioni e delle annotazioni, nonché copia delle domande e dei relativi
documenti.
3. Tali certificati o estratti,
nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento
delle tasse prescritte (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 69, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 80
1. Le pubblicazioni previste
nel presente decreto si effettuano nel «Bollettino dei brevetti per invenzioni e
modelli e dei marchi» di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
sui brevetti per invenzioni industriali.
1-bis. Il bollettino può
essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti
informatici (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art.
15, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 70, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 81
I marchi già trascritti
al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause
di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art.
48.
Ai fini dell'applicazione
del medesimo art. 48, il decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio
alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.
Articolo 82
La trascrizione dei marchi,
avvenuta ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4577, cessa da ogni effetto alle
scadenze di cui appresso:
a) per i marchi la cui domanda
di trascrizione sia stata depositata da otto anni o più, al momento dell'entrata
in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento
dell'anno di deposito successivo a quello in corso al momento anzidetto:
b) per i marchi la cui domanda
di trascrizione sia stata invece depositata da meno di otto anni, al momento dell'entrata
in vigore di questo decreto, la trascrizione cessa da ogni effetto al compimento
del decimo anno di deposito.
Salvi tali termini di scadenza,
anche per la concessione di brevetti di rinnovazione dei marchi anzidetti valgono
le disposizioni del precedente art. 5, comma primo e secondo.
Articolo 83
I marchi non trascritti,
già in uso legittimamente alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono
essere brevettati entro un anno da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti
da questo medesimo decreto.
La sussistenza dei requisiti
previsti nel precedente art. 17 e degli impedimenti di cui all'art. 19, primo comma,
deve valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale l'uso effettivo
dei medesimi marchi non trascritti.
Articolo 84
Le domande di brevetti per
marchio e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino
all'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in
esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette
alle norme preesistenti.
Articolo 85
Dalla data di entrata in
vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto
ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso:
1) la legge 30 agosto 1868,
n. 4577, concernente i marchi e i segni distintivi di fabbrica;
2) il regio decreto 29 luglio
1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli artt.
5 e seguenti.
Sono altresì abrogati, dalla
data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi
d'impresa:
1) gli artt. da 1 a 18 delle
disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà
industriale per la colonia Eritrea;
2) l'articolo unico, lettera
c), del regio decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprietà
industriale nella Libia;
3) il decreto governatoriale
5 novembre 1931, sull'estensione al possedimento delle isole italiane dell'Egeo
delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in
vigore nel [Regno];
4) il regio decreto 15 novembre
1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'A.O.I. delle anzidette
disposizioni sulla proprietà industriale per la colonia Eritrea;
5) il regio decreto 15 novembre
1938, n. 2195, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi
di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana.
Inoltre resta abrogata,
dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di Regolamento, che sia
contraria a questo decreto o al relativo Regolamento (1).
Tuttavia, resta ferma l'applicazione
sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute
nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina,
difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o
divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle
convenzioni internazionali esecutive nel [Regno e nelle colonie], e delle leggi
emanate per la loro esecuzione.
(1) Vedi il d.p.r. 8 maggio
1948, n. 795 di approvazione.
Articolo 86
Il Governo [del Re] emanerà
il regolamento (1) per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore il
1º settembre 1942.
Sino a quando non sarà emanato
il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi
d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti disposizioni regolamentari sui
marchi e segni distintivi di fabbrica.
(1) Vedi il d.p.r. 8 maggio
1948, n. 795 di approvazione.
Allegato unico
TABELLE
(Omissis) (1).
(1) Tabelle soppresse dall'art.
71, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.