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Come e quando si eseguono i versamenti delle imposte risultanti da Unico 2007

Da quest’anno, la scadenza per i versamenti è stata anticipata: il versamento del saldo delle imposte (per il 2006) e del primo acconto (per il 2007) va eseguito entro il 16 giugno (posticipato al 18 giugno 2007 perché il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica).

Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio 2007, ma in tal caso sulle somme da versare si applica una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare il modello F24 telematico.

Anche i contribuenti non obbligati all’invio telematico della dichiarazione, possono versare le imposte mediante il modello F24 on-line, se la banca su cui si appoggia il conto corrente ha aderito alla convenzione con l'agenzia delle Entrate.

Vi sono dei "minimi" al di sotto dei quali le singole imposte non vanno versate. Attenzione quindi, non si parla del totale del modello F24, ma di ciascuna imposta. Tali minimi sono diversi per ciascuna imposta, e sono stati in parte aggiornati con la finanziaria 2006, che ha peraltro previsto che i minimi stessi si applicano sia alle somme risultanti da UNICO che al 730.

  Saldo
Si versa se superiore a
I Acconto
persone fisiche e soc. persone (40% del 99%)
II acconto
persone fisiche e soc. persone (60% del 99%)
Iva mensile o trimestrale
IRPEF 12,00 103,00 51,13  
Addizionale regionale 12,00 Non dovuto - Si versa solo a saldo Non dovuto - Si versa solo a saldo  
Addizionale comunale 12,00 Non dovuto - Si versa solo a saldo Non dovuto - Si versa solo a saldo  
IVA 10,33 103,29 - Si versa entro il 27 Dicembre Non dovuto 25,82
IRAP(da verificare eventuali disposizioni regionali) 10,33 103,28 51,13  
Imposte su redditi soggetti a tassazione separata (non soggetti a ritenuta), risultanti da Unico Si versa sempre      

Nota: ad esempio, per l'IRPEF, l'imposta a saldo non si paga se pari a 12 Euro, si paga se pari o superiore a 13 Euro, dato che il saldo si versa arrotondando all'unità di Euro (tranne che in caso di rateazione).

Inoltre, le somme a credito inferiori a tali limiti non possono essere chieste a rimborso , ma solamente riportate a nuovo o compensate.

Per quanto riguarda il limite di versamento degli acconti IRPEF, si rammenta che per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2007 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23.

Se questo importo:

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto (né a giugno né a Novembre);
  • supera euro 51,65 (cioè è pari almeno a 52 Euro, essendo il saldo da dichiarazione espresso in unità di Euro) è dovuto l'acconto IRPEF pari al 99% del suo ammontare (suddiviso in una o due rate, come spiegato sotto, a secondo dell'importo);

Se il 99% di rigo RN23, ossia l'acconto complessivo IRPEF, risulta pari o superiore ad euro 257,52, il versamento si divide tra primo acconto (entro il 16 giugno (per il 2007 il 18 giugno o 16 Luglio), pari al 40% del 99% di rigo RN23, e secondo acconto, da versare entro Novembre, e pari al 60% del 99% di rigo RN23. Altrimenti, si versa tutto in sede di secondo acconto.

In genere, al di la dei casi su riportati (ossia saldo ed acconto IRPEF, IVA, IRAP) l’importo minimo da indicare nel modello F24 relativo ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03.

Infatti, mentre gli importi che risultano dalla dichiarazione sono versati (e sono già espressi in dichiarazione) in unità di Euro, gli importi derivanti da calcoli successivi (rateazioni, calcolo degli acconti ecc.) si versano arrotondando al centesimo di Euro.

Acconto Addizionale Comunale all’Irpef dovuto per l’anno 2007

Come già per gli anni precedenti, il contribuente deve versare l’addizionale regionale IRPEF (in relazione al domicilio al 31 dicembre 2006) e l’addizionale Comunale IRPEF (sempre in relazione al domicilio alla stessa data, se il Comune l’ha deliberata). Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa.

Inoltre, da quest’anno è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2007, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 142.

L’acconto è pari al 30%, e si determina applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2006 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2007.

L’aliquota da utilizzare nel calcolo dell’acconto sarà quella deliberata per il 2007 solo se il comune abbia pubblicato la relativa delibera entro il 15 febbraio 2007. Si possono verificare le aliquote su questo sito: http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm

Si ricorda che l’acconto calcolato deve essere ridotto dell’acconto per l’addizionale comunale 2007 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel rigo RC13.