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Ulteriori obblighi connessi all'opzione per la trasparenza fiscale

Il socio è obbligato a rideterminare la quota di imponibile attribuito dalla partecipata, rettificando i valori patrimoniali presenti nel bilancio della partecipata che abbiano dato luogo a svalutazioni fiscalmente deducibili per il socio stesso (mediante accantonamenti o rettifiche di valori fiscalmente indeducibili, ai sensi dell'art. 128 del TUIR) nell'esercizio antecedente a quello dell'opzione e nei 4 precedenti.

La rettifica eventualmente rilevata - aumentando o diminuendo il reddito determinato dalla partecipata, come risulta per effetto delle suddette rettifiche patrimoniali - va operata fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte dal socio, al netto delle rivalutazioni tassate effettuate sul valore della stessa partecipazione.

Tuttavia, se l'importo delle rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti stanziati dalla partecipata -che hanno determinato le svalutazioni dedotte - è inferiore all'importo delle svalutazioni dedotte, la rettifica patrimoniale va limitata all'importo inferiore.

Infine, un effetto di cui tenere conto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società trasparente: il socio deve aumentare il valore fiscale della partecipazione per l'importo degli utili e ridurlo per l'importo delle perdite attribuiti per trasparenza; inoltre, fino a concorrenza del maggior valore derivante da utili tassati per trasparenza, tale valore va ridotto dell'importo degli utili distribuiti dalla partecipata e prodotti in regime di trasparenza.