Ulteriori obblighi connessi all'opzione per la trasparenza
fiscale
Il socio è obbligato a rideterminare la quota di imponibile attribuito dalla
partecipata, rettificando i valori patrimoniali presenti nel bilancio della
partecipata che abbiano dato luogo a svalutazioni fiscalmente deducibili per il
socio stesso (mediante accantonamenti o rettifiche di valori fiscalmente
indeducibili, ai sensi dell'art. 128 del TUIR) nell'esercizio antecedente a
quello dell'opzione e nei 4 precedenti.
La rettifica eventualmente rilevata - aumentando o diminuendo il reddito
determinato dalla partecipata, come risulta per effetto delle suddette
rettifiche patrimoniali - va operata fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte dal socio, al netto delle rivalutazioni tassate effettuate sul valore
della stessa partecipazione.
Tuttavia, se l'importo delle rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente
non riconosciuti stanziati dalla partecipata -che hanno determinato le
svalutazioni dedotte - è inferiore all'importo delle svalutazioni dedotte, la
rettifica patrimoniale va limitata all'importo inferiore.
Infine, un effetto di cui tenere conto riguarda il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione nella società trasparente: il socio deve
aumentare il valore fiscale della partecipazione per l'importo degli utili e
ridurlo per l'importo delle perdite attribuiti per trasparenza; inoltre, fino a
concorrenza del maggior valore derivante da utili tassati per trasparenza, tale
valore va ridotto dell'importo degli utili distribuiti dalla partecipata e
prodotti in regime di trasparenza.