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Dichiarazione Annuale ICI - scadenze 2007
Novità anche per le dichiarazioni ICI: dal 1 gennaio 2007, per tutti i Comuni, le
variazioni dei dati relativi agli immobili o alla proprietà/possesso rilevanti ai
fini ICI non possono più essere effettuate mediante modelli e modalità diverse dalla
Dichiarazione Annuale ICI approvata dal Ministero.
Pertanto, le variazioni ICI del 2006 vanno dichiarate per tutti i Comuni con il
modello di dichiarazione annuale approvato dal Ministero delle Finanze.
Se il contribuente avesse già presentato la “comunicazione” richiesta dal Comune,
per comunicare le variazioni accadute nel 2006, non è richiesto alcun ulteriore
adempimento.
Questo è probabilmente l'ultimo anno in cui si presenta la dichiarazione ICI, in
quanto ne è prevista l'abolizione poiché legislativamente si è previsto che i Comuni
acquisiranno i dati relativi agli immobili mediante altre fonti di dati (Catasto
ecc.).
Il modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell’anno 2006
e per quelli che, durante lo stesso anno 2006, hanno avuto modificazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento,
è stato approvato con Decreto del 26 aprile 2007.
La dichiarazione ICI va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi, quindi per i soggetti IRPEF entro il 2 luglio 2007, se il modello Unico
si presenta in forma cartacea, ovvero il 31 luglio 2007, se si utilizza la modalità
telematica.
Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine
di presentazione coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Invece per i soggetti IRES con periodo d'imposta a cavallo dell'anno solare, la
dichiarazione ICI relativa all'anno 2006 si presenta nel termine entro il quale
si presenta la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta che comprende
il 31 dicembre 2006.
I modelli verranno resi disponibili dai comuni, e possono anche essere prelevati
dal sito Internet www.finanze.gov.it
Come chiarito dal Decreto di approvazione, la dichiarazione annuale ICI si presenta
al Comune sul cui territorio si trova l'immobile (in tutto o in prevalenza), e si
presenta una dichiarazione per ciascun Comune ove si trovino uno o più immobili
da dichiarare.
Oltre che mediante consegna diretta al Comune, la Dichiarazione ICI si può presentare
con raccomandata (senza ricevuta di ritorno) in busta chiusa sulla quale va indicato
oltre all'indirizzo dell'Ufficio Tributi del Comune cui si trasmette la dichiarazione,
anche la dicitura “DICHIARAZIONE ICI 2006”. Vanno inviati sia l'Originale del modello
che la Copia per l'elaborazione Meccanografica. La data di spedizione è considerata
come data di presentazione.
Anche dall'estero si può inviare una raccomandata o equivalente.
Quando si deve presentare la Dichiarazione ICI per il 2006
Si riportano, dalle istruzioni al modello, i principali casi in cui occorre presentare
la Dichiarazione ICI. “Vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2006
si è verificata una delle seguenti circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto)
un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono
stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state
oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante
al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile. Il diritto di abitazione
si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. È
assimilabile a tale diritto quello che spetta al socio della cooperativa edilizia
(non a proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria
con verbale di assegnazione della cooperativa;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all’esenzione
o all’esclusione dall’ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno
agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui
è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area che è divenuta edificabile
in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale
è stata variata a seguito di modificazioni strutturali; costruzione che ha perso
la caratteristica della ruralità; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite
ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale;
- il valore dell’area fabbricabile è variato;
- è stato stipulato nel corso dell’anno
2005 un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore
deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2006
si è avuta la variazione della soggettività passiva;
- ai fabbricati interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale
D, è stata attribuita, nel corso dell’anno 2005, la rendita catastale, oppure è
stata annotata negli atti catastali la rendita proposta a seguito dell’espletamento
della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle
finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (DOC - FA), oppure sono stati contabilizzati
costi aggiuntivi a quello di acquisizione.
NOTA Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall’ICI per l’intero anno 2006, anche
se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di
godimento. Si ricorda che l’ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i
terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce “Area fabbricabile,
fabbricato e terreno agricolo - definizione”) per cui restano esclusi dall’ambito
di applicazione dell’imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche
(per casi particolari vedasi in Appendice le voci “Terreni agricoli – casi di esenzione”).
Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci “Esenzioni”; “Terreni agricoli –
casi di esenzione”;
- i fabbricati per i quali l’unica variazione è rappresentata
dall’attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni
strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l’unica variazione è rappresentata
dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale, per i quali l’unica variazione nel corso dell’anno
2006 è data dall’attribuzione della rendita, oppure dall’annotazione negli atti
catastali della “rendita proposta” seguito dell’espletamento della procedura prevista
nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994,
(DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione.
Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione
del valore solo a decorrere dall’anno 2007.
Per ulteriori informazioni, si veda
il sito dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero per l'Economia e Finanze:
www.agenziaentrate.gov.it
www.finanze.gov.it
3 maggio 2007